Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 12-07-2011) 26-08-2011, n. 32912

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente è stato condannato dal Tribunale di Lecce, in data 5.6.2008, perchè ritenuto colpevole di ingiuria in pregiudizio di S.M. (attese le parole a questi rivolte "vattene perchè ti hanno cacciato dalla polizia perchè sei pazzo, non ragioni, fatti curare da uno psichiatra che hai le turbe"), verso il quale era anche disposta condanna al risarcimento dei danni.

La Corte d’Appello di Lecce ha confermato la condanna con Sentenza del 5. 10.2009.

Interpone ricorso l’imputato e lamenta l’assenza di carica offensiva nelle frasi, pronunciate nel contesto di un diverbio tra ex colleghi ed in sè scevre di potenzialità denigratoria o, comunque, frutto di provocazione ai sensi dell’art. 599 c.p., comma 2.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile, perchè manifestamente infondato.

Le frasi contestate all’imputato hanno obiettiva ed indiscutibile potenzialità offensiva dell’altrui onore (anche in ragione del contesto sociale e professionale a cui accedevano, attesa la comune provenienza dalla Polizia di stato dei due protagonisti della vicenda).

La loro ricorrenza da parte del prevenuto non è contraddetta.

Il ricorso non dimostra in alcun modo l’altrui condotta di provocazione.

L’inammissibilità del ricorso per cassazione, dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto d’impugnazione; ne deriva che risulta preclusa la possibilità di rilevare e dichiarare, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., cause di non punibilità (nella specie, prescrizione del reato), maturate successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso dichiarato inammissibile (cfr. Cass. Sez. Un., 22 novembre 2000, De Luca). Invero la causa estintiva è maturata alla data del 3.7.2010, epoca successiva alla decisione di appello, ivi già computati i periodi di sospensione).

La Corte, al contempo condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile che liquida in Euro 1.200,00, oltre ad accessori come per legge.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue non soltanto la condanna alle spese processuali ma anche al pagamento della sanzione ex art. 616 c.p.p., che si ritiene equo fissare in Euro 1.000.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè al versamento della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa per le Ammende, nonchè alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che liquida in complessivi Euro 1.200,00, oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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