Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 05-07-2011) 26-08-2011, n. 32908 Circostanze speciali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

E.G. è stato condannato dal tribunale di Brindisi per il furto di energia elettrica aggravato dall’uso del mezzo fraudolento;

la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza quanto all’accertamento di responsabilità, modificando unicamente il trattamento sanzionatorio, per il riconoscimento dell’equivalenza delle circostanze attenuanti all’aggravante contestata.

Contro la sentenza della Corte d’appello propone ricorso per cassazione l’imputato evidenziando tre motivi di doglianza:

1. con il primo motivo evidenzia la contraddittorietà della motivazione in relazione agli elementi istruttori emersi all’udienza dell’8 gennaio 2009, in particolare stigmatizza l’affermazione della Corte con la quale è stato ritenuto l’ E. unico interessato alla sottrazione dell’energia elettrica, quando invece anche il titolare dell’autolavaggio servito dall’impianto elettrico in questione poteva avere interesse alla manomissione;

2. con il secondo motivo si deduce violazione di legge per aver ritenuto sussistente l’aggravante del mezzo fraudolento senza che vi sia stato un particolare accorgimento atto ad occultarne la rilevazione (cfr. cass. Sez. 5^, 7800/2002);

3. con il terzo motivo di ricorso si deduce la illogicità della motivazione laddove ritiene che l’uso del mezzo fraudolento sia automaticamente configurabile in caso di furto di energia elettrica, così configurando una sorta di responsabilità oggettiva per furto aggravato di energia elettrica.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato;

con riferimento al primo motivo, si deve osservare che nel controllo di legittimità la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia logica e compatibile con il senso comune; l’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, dev’essere, inoltre, percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze. In secondo luogo, per la validità della decisione non è necessario che il giudice di merito sviluppi nella motivazione la specifica ed esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio di motivazione, che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della deduzione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (cfr. Cassazione penale, sez. 2^, 05 maggio 2009, n. 24847).

Dunque non è possibile per questa Corte procedere ad una ricostruzione alternativa dei fatti, sovrapponendo a quella compiuta dai giudici di merito una diversa valutazione del materiale istruttorio, nè si può dire che le osservazioni del ricorrente scalfiscano l’impostazione della motivazione o facciano emergere profili di manifesta illogicità della stessa, finendo per risolversi in prospettazioni di diverse interpretazioni del materiale probatorio non proponibili in questa sede.

Non si deve, comunque, dimenticare che la responsabilità dell’ E. si fonda non solo sulla considerazione che egli era l’unico ad avere interesse all’allacciamento abusivo, ma anche sulla considerazione, espressa dallo stesso teste indicato dal ricorrente, che egli era l’unico ad avere le chiavi della cassetta in cui era contenuto il contatore.

Quanto al secondo ed al terzo motivo di ricorso, entrambi relativi alla sussistenza dell’aggravante contestata, ed alla conseguente procedibilità di ufficio, va evidenziato che l’orientamento giurisprudenziale evocato dal ricorrente (e di cui è espressione il precedente citato nel ricorso: Sez. 5^, n. 7800/02, imp. Fiorentino, est. Lattanzi, RV. 221248), circa l’asserita insussistenza dell’aggravante in argomento, è contrastato da un diverso, e maggioritario, indirizzo interpretativo cui il Collegio ritiene di aderire condividendone pienamente le argomentazioni: nel senso della configurabilità dell’aggravante, va ricordato il principio enunciato da Cass. Sez. 4^, 20436/02, imp. Rocco, RV. 221463) secondo cui in tema di furto di energia elettrica costituisce mezzo fraudolento, e pertanto integra l’aggravante di cui all’art. 625 c.p., n. 2, l’allacciamento abusivo alla rete tramite un "cavo volante" per la sottrazione dell’elettricità (in tal senso, "ex plurimis", anche Sez. 5^, 19 novembre 2004, Mitrovic, RV. 231400).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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