T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 21-09-2011, n. 7502 Ordinanze

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– Che i ricorrenti riferiscono, testualmente, che in data 14.12.1988 acquistavano dalla contessa Maria Ausiliatrice Odescalchi con rogito del notaio Dott.Marco Panciotti, area della superficie di mq 4185, sita in Ladispoli (RM) località Palo Laziale, confinante con la linea ferroviaria RomaPisa, e che, successivamente, nell’ anno 1992 il comune di Ladispoli realizzava la via Corrado Melone e delimitava la loro proprietà con una recinzione, che oggi delimita il parco giochi dalla pubblica via. Nel 1984 il Ministero del Turismo e Spettacolo rilasciava agli interessati nullaosta di agibi1ità per spettacoli viaggianti, e Il Comune di Cerveteri li autorizzava ad effettuare spettacoli di Luna Park nella predetta area fino al giorno 31.12.2006, attività svolta dal 1988 ad oggi;

– Che il 17.12.2004 la giunta comunale di Ladispoli con delibera n. 303 approvava progetto definitivo di sistemazione della viabilità di via Corrado Melone, ed i ricorrenti presentavano proposta di variante progettuale relativamente all’ opera da realizzare, in quanto comportante l’arretramento del loro confine e la rimozione delle loro attrezzature da Luna Park, ma con lettera dell’ 11.1.2006 il comune di Ladispoli respingeva la predetta variante, proponendo una controproposta ritenuta dai ricorrenti inattuabile per motivi di sicurezza in quanto venivano limitate le uscite dal parco giochi;

– Che il Comune di Ladispoli adottava quindi l’impugnata ordinanza, che a giudizio dei ricorrenti è illegittima sotto plurimi profili, poiché comprime indebitamente il loro diritto di proprietà, poiché palesa una insanabile contraddittorietà con il precedente rilascio della licenza per l’attività di Luna Parck, precludendo senza alcuna valida ragione d’interesse pubblico la prosecuzione di un’attività che in diciotto anni ha progressivamente valorizzato e riqualificato l’area, anche mediante la piantagione e la crescita di alberi d’alto fusto che verrebbero ora perduti, mentre nella fattispecie, affermano i ricorrenti, il nuovo progetto di arredo urbano per finalità turistiche potrebbe convivere, con un piccolo accorgimento tecnico che lo dislocasse nella esistente via Corrado Melone;

– Che i ricorrenti contestano altresì, come affermato dal Comune nell’impugnata ordinanza, che l’area in esame sarebbe stata da loro abusivamente incorporata, in quanto, affermano, la recinzione che delimita la proprietà dalla pubblica via è stata realizzata proprio dal comune nel 1999, dopo che l adante causa aveva acquistato l’area interessata per usucapione, poichè l’aveva posseduta ninterrottamente dal 1942 al 1988, anno in cui è stata ceduta ai ricorrenti, che hanno continuato a possederla fino ad oggi senza interruzioni;

– Che in ogni caso, aggiungono i ricorrenti, il terreno in questione è stato da sempre utilizzato per raggiungere la pubblica via, in quanto il loro terreno sarebbe altrimenti intercluso dalla ferrovia Roma- Pisa e d altre proprietà, e non è compreso tra le aree suscettibili di tutela, in quanto è situato al di fuori del piano territoriale paesistico e dal centro urbano, mentre la sua destinazione urbanistica è stata modificata dall’art. 2 della legge 1187 del 1968 come "area bianca", e non è più una destinazione pubblica come previsto dal precedente piano regolatore generale;

– Che il Comune intimato si è costituito in giudizio, ma la Difesa comunale, che si addentra in non chiare argomentazioni di carattere formale e procedurale riferite, ritiene il Collegio, a profili di mera irregolarità comunque sanabili e non dirimenti, non consente si superare le argomentazioni di parte ricorrente concernenti l’illegittimità dell’operato comunale;

– Che in particolare, in disparte ogni considerazione circa l’intervenuta acquisizione o meno, per usucapione, dell’area di cui il Comune chiede il rilascio, e circa la paternità della recinzione, questioni estranee ai profili dedotti nel presente giudizio, per quanto di propria competenza il Collegio ritiene quanto segue;

– Che l’operato dell’Amministrazione non risulta immune dai dedotti vizi di eccesso di potere per difetto di ragionevolezza, ingiustizia manifesta e contraddittorietà, peraltro meglio qualificabili come vizio di ragionevolezza e proporzionalità, quando, per realizzare un progetto di riqualificazione urbana pubblica, motivato proprio da ragioni di sviluppo turistico, sacrifica una preesistente attività ricreativa privata (il luna park) da tempo regolarmente assentita dallo stesso Comune, ed alla quale non viene mosso alcun particolare addebito, senza che neppure risulti dall’istruttoria alcuna idonea ponderazione fra gli obiettivi d’interesse pubblico conseguiti con il progetto ed il danno dallo stesso conseguente sia per l’attività economicoimprenditoriale dei ricorrenti (che allegano di aver profuso investimenti per la riqualificazione dell’area), sia per la stessa qualità urbana ed ambientale e per la differenziazione dell’offerta turisticoricreativa del Comune;

– Che, conclusivamente, il ricorso deve essere accolto con l’annullamento dell’atto impugnato, che risulta irrimediabilmente viziato dalla mancanza di un’idonea attività istruttoria volta, con l’apporto partecipativo delle parti coinvolte, ad individuare le varianti progettuali idonee a potenziarne gli obiettivi mediante la sinergica integrazione delle risorse ambientali ed imprenditoriali preesistenti;

– Che sussistono peraltro giustificati motivi, allo stato, per disporre la compensazione delle spese di giudizio fra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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