Cass. civ. Sez. V, Sent., 30-12-2011, n. 30765 Rimborso dell’imposta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il contribuente propose ricorso avverso il silenzio-rifiuto opposto dall’Agenzia all’istanza di rimborso avanzata in merito alle ritenute operate nel 2000, sulle somme erogategli dall’Enel a titolo di previdenza integrativa in forma di capitale, in forza di accordo collettivo 16.4.1986.

Il contribuente chiedeva l’integrale rimborso della ritenuta subita, sul presupposto della natura sostanzialmente risarcitoria degli importi conseguiti.

In subordine, chiedeva il rimborso parziale delle somme medesime, sostenendo che le erogazioni in parola – configurando reddito da capitale e non trattamento di fine rapporto o indennità equipollente nè essendo, peraltro, commisurate alla durata del rapporto di lavoro o percepite in occasione della cessazione del rapporto di lavoro (ma al compimento del sessantacinquesimo anno di età) – dovevano ritenersi assoggettate a tassazione, non con l’aliquota media del 27,26 ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16 e art. 17, comma 2, (come effettuato dal sostituto), ma, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 42, comma 4, e L. n. 482 del 1985, art. 65 con ritenuta, a titolo di imposta, del 12,50% commisurata alla differenza tra l’ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo se il capitale è corrisposto dopo almeno dieci anni dalla conclusione del contratto di assicurazione.

L’adita commissione provinciale respinse la richiesta principale del contribuente ed accolse quella subordinata, sul presupposto dell’assoggettabilità delle somme in rassegna a tassazione, con aliquota del 12,50%, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 42, comma 4, e L. n. 482 del 1985, art. 65.

In esito all’appello dell’Agenzia ed in relativo parziale accoglimento, la commissione regionale puntualizzò che, in detta misura, doveva essere tassato soltanto il cd. "rendimento", mentre le somme liquidate a titolo di capitale erano assoggettate al regime della tassazione separata.

Avverso tale decisione, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione.

Il contribuente non ha svolto difese.

Motivi della decisione

Con i due motivi di ricorso, l’Agenzia deduce ^violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 42 e 16 ( T.u.i.r.) e della L. n. 482 del 1985, art. 6" e formula i seguenti quesiti di diritto: a) "… se la somma liquidata al contribuente nel 2000 a titolo di quota di partecipazione al Fondenel spettante al beneficiario nella sua qualità di vecchio iscritto a fondi previdenziali, sia configurabile quale reddito di capitale, e come tale inquadrabile nel disposto dell’art. 42, comma 4, cit. TUIR, ovvero se costituisca un introito collegato alla cessazione del rapporto di lavoro soggetto alla disciplina di cui agli artt. 16 e 27, cit. TUIR"; b) … se, con riferimento alla somma liquidata al contribuente nel 2000 a titolo di quota di partecipazione al Fondenel spettante al beneficiario nella sua qualità di "vecchio iscritto" a fondi previdenziali, sia applicabile (in deroga alle disposizioni contenute nel predetto D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13, comma 9), il previgente regime fiscale, in base al quale sulla somma predetta, al netto dei contributi versati dal lavoratore in misura non eccedente il 4 per cento della retribuzione annua, si applichi la medesima aliquota applicata al trattamento di fine rapporto, ai sensi dell’art. 17, comma 2, cit. TUIR (ora art. 19)".

La controversia deve essere risolta sulla base di recente decisione delle SS.UU. (la n. 13642/11), che ha affermato il seguente principio di diritto: in tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma capitale ad un soggetto che risulti iscritto in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. 124 del 1993 ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente (quale Fondenel) sono soggette al seguente trattamento tributario :

a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui all’art. 16, comma 1, lett. a), art. 17, cit. t.u.i.r. solo per quanto riguarda la sorte capitale corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento (per tale dovendosi intendere, in base a guanto precisato nella motivazione della medesima decisione, nel rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato") si applica la ritenuta del 12,50% prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dall’1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui all’art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17, cit. t.u.i.r.".

La decisione impugnata – pur ponendosi sulla scia del richiamato principio (avendo affermato che sulla parte relativa al rendimento deve applicarsi la ritenuta del 12,50%, determinata con i criteri dell’art. 42. cit. T.u.i.r.) – non risulta, per la genericità dell’assunto conclusivo, aderente al principio medesimo nella parte in cui identifica il rendimento tassabile al 12,50% nel "il rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato".

Alla stregua delle considerazioni che precedono, s’impone l’accoglimento del ricorso, nei limiti sopra precisati, ed il rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

P.Q.M.

la Corte: accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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