Cass. pen. Sez. feriale, Sent., (ud. 23-08-2011) 30-08-2011, n. 32924

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza della Corte d’Appello di Potenza del 10.12.2010, veniva confermata la condanna inflitta a D.F.G., dal giudice del Tribunale di Melfi alla pena di mesi due di arresto ed Euro 3333,00 di ammenda, per il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 22, comma 12 poichè nella qualità di titolare di una cooperativa (la Euro Green), aveva occupato alle proprie dipendenze lo straniero, cittadino rumeno A.P., privo del permesso di soggiorno, come era stato accertato in (OMISSIS), allorquando lo straniero era stato colto alla guida di autocarro di proprietà della cooperativa.

L’affermazione di colpevolezza seguiva alle dichiarazioni dello stesso A. che assumeva di esser stato addetto come autista lungo l’itinerario Foggia/Gaudiano, alle dipendenza del D.F., emergenza questa che portava a sottovalutare il fatto che il furgoncino guidato dal menzionato fosse intestato al legale rappresentante della ditta Euro Green. 2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione la difesa per dedurre con unico motivo la violazione dell’art. 606, lett. e): viene ribadito che il veicolo a bordo del quale venne rinvenuto lo straniero non risultava più nella titolarità dell’imputato, risultando infatti oggetto di contratto di comodato stipulato a favore di S.E., legale rappresentante della ditta Autostrasporti & Parcheggio.

Viene fatto rilevare che esiste sentenza della corte d’appello di Potenza, proprio avente ad oggetto il contratto di comodato del mezzo in cui lo S. veniva indicato come il vettore.

Da questa realtà la difesa desume che l’impiego del A.P. non era addebitabile al D.F.. Nè potevano essere fondanti al colpevolezza dell’imputato le dichiarazioni del A.P., imputato in processo connesso per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 40.

Non solo, ma dette dichiarazioni, la difesa adombra siano state suggerite da chi aveva interesse a stornare dalla verità.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile, in quanto meramente riproduttivo delle doglianze avanzate in sede di appello, a fronte delle quali la Corte territoriale ha fornito adeguata motivazione, facente leva sul fatto che per datore di lavoro deve intendersi colui che procede alla stipulazione del rapporto di lavoro con il cittadino extracomunitario, a nulla rilevando che il D.F. non fosse più titolare della Euro Green, nè che lo straniero assunto conducesse un mezzo risultato ceduto in comodato a soggetto diverso dall’imputato.

Sul punto è stato del resto ricordato che fu lo stesso lavoratore ad aver dichiarato di esser stato assunto dal D.F. e di prendere da lui le disposizioni.

Dette dichiarazioni sono state acquisite al fascicolo del dibattimento, sono state dichiarate utilizzabili ai fini della decisione e non possono essere ritenute frutto di condizionamento esterni o suggerimenti ad opera degli investigatori, non ricorrendo alcuno spunto concreto e serio che possa suggerire detta alternativa spiegazione.

La mancanza di specificità dei motivi impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille, a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *