Cass. civ. Sez. V, Sent., 30-12-2011, n. 30764 Rimborso dell’imposta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il contribuente propose ricorso avverso il silenzio-rifiuto opposto dall’Agenzia all’istanza, di rimborso avanzata in merito alle ritenute operate nel 2000 e nel 2001, con l’aliquota media del 30,83% (ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16 e art. 17, comma 2) anzichè di quella del 12,50%, sulle somme erogategli dall’Enel a titolo di previdenza integrativa in forma di capitale, in forza di accordo collettivo 16.4.1986.

Sosteneva che le erogazioni in parola configurando reddito da capitale e non trattamento di fine rapporto o indennità equipollente nè essendo, peraltro, commisurate alla durata del rapporto di lavoro o percepite in occasione della cessazione del rapporto di lavoro (ma al compimento del sessantacinquesimo anno di età) – dovevano ritenersi assoggettate a tassazione, non ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16 e art. 17, comma 2, (come effettuato dal sostituto), ma ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 42, comma 4, e L. n. 482 del 1985, art. 65 con ritenuta, a titolo di imposta, del 12,50% commisurata alla differenza tra l’ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo se il capitale è corrisposto dopo almeno dieci anni dalla conclusione del contratto di assicurazione.

L’adita commissione provinciale accolse il ricorso, con decisione confermata, in esito all’appello dell’Agenzia, dalla commissione regionale.

Avverso tale decisione, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione unico motivo.

11 contribuente ha resistito con controricorso, illustrando le proprie ragioni anche con memoria.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia deduce "violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13, comma 9 e D.L. n. 669 del 1996, art. 1, comma 5, convertito in L. n. 30 del 1997;

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), art. 17, comma 2 e art. 42, comma 4; L. n. 482 del 1985" e formula il seguente quesito di diritto "… se l’inapplicabilità del D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13, comma 9, alle prestazioni erogate in forma di capitale a titolo di trattamento pensionistico complementare, qualora derivanti dall’iscrizione a fondo pensionistico già in essere alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, comporti la tassazione di tali prestazioni ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17".

Va innanzitutto respinta l’eccezione preliminare del controricorrente tesa alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso, in quanto implicante nuove domande ed eccezioni. Le deduzioni della ricorrente Agenzia integrano, invero, nuove difese e non nuove domande o eccezioni (cfr. Cass. 13770/06, 18096/05).

Quanto al merito, la controversia deve essere risolta sulla base di recente decisione delle SS.UU. (la n. 13642/11), che ha affermato il seguente principio di diritto: in tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma capitale ad un soggetto che risulti iscritto in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993 ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente (quale Fondenel) sono soggette al seguente trattamento tributario : a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2 000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17 t.u.i.r. solo per quanto riguarda la sorte capitale corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento (per tale dovendosi intendere, in base a quanto precisato nella motivazione della medesima decisione, "il rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato") si applica la ritenuta del 12,50% prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dall’1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17 t.u.i.r.".

Alla stregua delle considerazioni che precedono ed atteso che la decisione impugnata non risulta in linea con il sopra enunciato principio, s’impone l’accoglimento del ricorso, nei limiti del principio sopra enunciato, ed il rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

P.Q.M.

la Corte: accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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