Cass. civ. Sez. V, Sent., 30-12-2011, n. 30757 Rimborso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In applicazione del decreto del Primo Presidente in data 22 marzo 2011, il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata:

A. In controversia relativa al rimborso di trattenute erariali operate nel 2000, con le aliquote previste dalla cd. tassazione separata (36,83%), nei confronti di ex dirigente dell’Enel ( L. I.) sulle somme erogate nel 2000 da Fondenel (ex PIA) per la cessazione del rapporto (30/09/1996), l’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione avverso la decisione d’appello del 23 gennaio 2006 favorevole al contribuente (CTR-Veneto n. 9/30/06), denunciando con due mezzi violazioni di legge ( D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 18; L. n. 482 del 1985, art. 6; D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 16, 17 e 17 bis, art. 42, comma 4) e correlati vizi motivazionali e sviluppando plurime questioni, alle quali resiste la parte privata con controricorso e memoria.

B. Trattasi di questioni – dirette a contestare la riconosciuta tassazione agevolata del 12,50% – tutte recentemente e definitivamente risolte dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 13642 del 22 giugno 2011, che ha enunciato il risolutivo e assorbente principio di seguito riportato:

"In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, ad un Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17 ( T.U.I.R.), solo per quanto riguarda la "sorte capitale" corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui all’art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17, cit. T.U.I.R.".

C. Inoltre, con riferimento al basilare concetto di "rendimento", le Sezioni Unite precisano in motivazione (6.1) che si tratta del "rendimento netto, imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato".

D. Quest’ultimo rilievo, riguardante specificamente la previdenza complementare aziendale per i dirigenti dell’ENEL (disciplinata dagli accordi sindacali del 16 aprile 1986 e del 23 gennaio 1998), chiarisce e integra la generale portata regolatrice del principio di diritto.

E. Tutto ciò premesso, dichiarata assorbita ogni altra censura, il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione, con stretto riferimento ai principi enunciati dalle Sezioni Unite e sopra riportati, non essendovi ragioni per discostarsene.

E. Ciò comporta la cassazione della difforme sentenza impugnata, con rinvio della causa, per nuovo esame della fattispecie concreta in forza dei suddetti principi (p.B-C) alla commissione regionale competente che in diversa composizione accerterà le somme derivanti da investimenti sul libero mercato e liquiderà anche le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione a quanto accolto e rinvia, anche per le spese, alla CTR-Veneto in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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