Cass. civ., sez. I 27-09-2006, n. 21012 SANZIONI AMMINISTRATIVE – Svolgimento di attività spontanea di ballo all’interno di locale aperto al pubblico – Mancanza di autorizzazione – Iniziativa spontanea dei clienti.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 13/10/2001 la JE. CO. S.a.s. proponeva opposizione avanti al Tribunale di Aosta avverso l?ordinanza n. 398 del 31/7/2001 con cui il sindaco del comune di Aosta, per lo svolgimento nella notte tra il 2 ed il 3 giu. 2001 di un trattenimento danzante senza la prescritta licenza nell?esercizio pubblico denominato Compagnia dei Motorini di cui è titolare detta società in violazione dell?art. 68 del TULPS e dell?art. 666c.p., aveva ad essa ingiunto il pagamento a titolo di sanzione amministrativa della somma di £ 3.000.000, inibito detta attività in difetto dell?autorizzazione e disposto la chiusura del locale per quattro giorni lavorativi dal 13 al 16/8/2001.

Sosteneva la ricorrente l?insufficiente motivazione dell?ordinanza, che non aveva dato riscontro a tutte le deduzioni formulate dall?ingiunto, e ola occasionalità del ballo.

Si costituiva il Comune che depositava la documentazione e chiedeva il rigetto della opposizione.

All?esito del giudizio, nel corso del quale venivano sentiti alcuni testi, il tribunale in composizione monocratica accoglieva l?opposizione rilevando che risultava provata l?attività di ballo contestata ma che non era ravvisabile alcuna responsabilità da parte dei gestori in quanto detta attività era stata spontanea, nel locale erano posizionati dei cartelli che invitavano a non ballare, gli avventori erano stati anche verbalmente invitati a non ballare, lo spazio per il ballo era stato creato dagli stessi clienti mediante spostamento dei tavolini e non era presente alcun disk jockey.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il Comune di Aosta che deduce due motivi di censura illustrati anche con memoria.

Resiste con controricorso la JE. CO. s.a.s.

Motivi della decisione

On il primo motivo di ricorso il Comune di Aosta denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 68 del TULPS e 666 c.p.

Dopo aver richiamato la giurisprudenza costituzionale che aveva ribadito la necessità della licenza per gli spettacoli ed i trattenimenti che si svolgono nei locali aperti al pubblico e che sono indetti nell?esercizio dell?attività imprenditoriale, sostiene il ricorrente che la norma mira a salvaguardare l?incolumità pubblica previe apposite verifiche sull?idoneità dei locali e che la sentenza impugnata aveva accertato che nel suddetto locale ballava un numero indeterminato di persone (da 10 a 90).

Deduce altresì che la musica era ad alto volume, che nella circostanza il titolare dell?esercizio aveva liberato il locale dai tavolini per consentire il ballo o comunque tollerato che ciò avvenisse, che a nulla rilevava la mancata presenza del disk jockey e che in precedenza la società era stata ritenuta responsabile della stessa violazione dal TAR della Valle d?Aosta.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione, lamentando che il tribunale abbia sottolineato l?occasionalità del fatto contestato e la presenza di cartelli ed inviti verbali per dissuadere i clienti dal ballare, senza considerare un altro episodio analogo di poco successivo accertato dai carabinieri, come da verbale del 7/7/2001, la possibilità di adottare misure ben più efficaci e la configurabilità della responsabilità anche in presenza della mera colpa in vigilando.

Gli esposti motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per la loro intima connessione, sono infondati.

La sentenza impugnata ha accertato, senza che sul punto sia stata proposta impugnazione, che era in corso un?attività di ballo fra i clienti del locale gestito dalla società opponente e che la stessa era priva della necessaria autorizzazione, ma ne ha escluso la responsabilità rilevando la natura spontanea di tale attività che ha ritenuto non fosse stata organizzata dai gestori del locale ma posta in essere dagli stessi clienti nel corso della notte.

Va però osservato che in tema di sanzioni amministrative, ai sensi dell?art. 3 co. 1 della legge 689/81, non è necessario il dolo ma è sufficiente la colpa che può anche presumersi e ravvisarsi pure nel comportamento omissivo dei destinatari dell?obbligo giuridico di impedire il verificarsi dell?evento vietato (culpa in vigilando).

E non v?è dubbio che i un tale obbligo doveva ritenersi destinataria la società, i cui gestori avrebbero dovuto quindi attivarsi per impedire ai clienti di ballare, sulla base della normativa contestata (art. 68 TULPS e 666 c.p. depenalizzato), rimasta in vigore, pur a seguito degli interventi della corte Costituzionale, per i locali come quello in esame aperti al pubblico ed oggetto di attività imprenditoriale ove è prioritaria l?esigenza di una preventiva verifica, a tutela della pubblica incolumità, ella loro idoneità.

Le esposte considerazioni, oltre ad evidenziare l?erroneità delle conclusioni cui è pervenuta la sentenza impugnata in relazione all?elemento soggettivo, consentono anche una decisione nel merito ai sensi dell?art. 384 co. 1 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto per verificare la presenza ella colpa nel comportamento omissivo dei gestori e per ravvisare conseguentemente la responsabilità della società in via solidale ai sensi dell?art. 6 co. 3, della legge 689/81.

In accoglimento del ricorso l?impugnata sentenza deve essere pertanto cassata con conseguente decisione nel merito e rigetto dell?opposizione.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in relazione sia al giudizio di merito che a quello di legittimità.

P.Q.M.

la Corte suprema di Cassazione accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l?opposizione.

Condanna la controricorrente al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio che liquida, quanto al giudizio di legittimità, in euro 800,00 per onorario oltre ad euro 100,00 per spese ed alle spese generali ed accessori come per legge e, quanto al giudizio avanti al Tribunale, in complessive euro 650,00 oltre ad euro 150,00 per spese nonché alle spese generali ed accessori come per legge.

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