Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 10-06-2011) 31-08-2011, n. 32958 Sentenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza n. 4783 del 25 gennaio 2011 la Prima Sezione Penale di questa Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ex art. 625 bis c.p.p., proposto da M.O. avverso la sentenza n. 22479 del 16 dicembre 2009 di questa Sezione Quinta Penale della medesima Suprema Corte.

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso straordinario il condannato M., a mezzo del proprio procuratore speciale, per l’unico motivo della mancata ricezione dell’avviso di fissazione dell’udienza del 25 gennaio 2011 avanti la Prima Sezione Penale.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è, in effetti, da accogliere.

2. Dall’esame degli atti si evince come, effettivamente, sulla base della lettura degli stessi consentita a questa Corte per essere stata denunciata una violazione di natura procedurale, non risulta essere stato notificato al difensore di fiducia del ricorrente M., avvocato Flavio Sinatra del foro di Gela, l’avviso di fissazione dell’udienza camerale per la discussione del ricorso ex art. 625 bis c.p.p. per la data del 25 gennaio 2011 avanti la Prima Sezione Penale (v. attestazione del Dirigente dell’Ufficio UNEP presso il Tribunale di Gela).

Tale omissione di questa Corte, consistente nel non aver rilevato l’omessa notificazione dell’avviso di udienza al difensore che ne aveva diritto, integra senza dubbio un errore di fatto rilevante a norma dell’art. 625 bis c.p., idoneo a determinare l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza nonchè l’ulteriore trattazione del procedimento (v. Cass. Sez. 6^ 3 novembre 2009 n. 45902 e Sez. 3^ 20 gennaio 2010 n. 5039).

3. L’impugnata sentenza deve essere pertanto annullata per violazione dell’art. 613 c.p.p., comma 4, e art. 178 c.p.p., lett. c), con rifissazione dell’udienza per la trattazione del ricorso.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvìo la sentenza della Corte di Cassazione in data 25-1-2011 nei confronti di M.O.. Dispone la trasmissione degli atti alla 1^ Sezione della Corte di Cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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