Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
C. M., quale legale rappresentante della C. M. e M. snc, proponeva ex artt. 22-23 L. 689/1981 ricorso davanti all’Ufficio del Giudice di pace di Ancona avverso verbale di contestazione della Polizia Stradale di Ancona con il quale veniva contestato il mancato inserimento su un autocarro di sua proprietà di un nuovo foglio nel cronotachigrafo e veniva emanato verbale di contravvenzione a norma dell’art. 179, terzo comma, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 nuovo Codice della strada.
Il ricorrente deduceva nel proprio ricorso che l’illecito amministrativo era attribuibile solo al conducente, al quale soltanto era riferibile un comportamento doloso e/o colposo mentre il titolare dell’ autorizzazione era senza colpa.
Il Giudice di pace di Ancona rigettava l’opposizione con sentenza del 18 aprile 2001 avverso la quale ricorre per cassazione il C. sulla base di due motivi cui non resiste il Prefetto di Ancona.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce la falsa interpretazione dell’art. 179 c.s. da parte del Giudice di pace laddove ha ritenuto che l’obbligo di non impedire la circolazione del mezzo con cronotachigrafo non funzionante facesse carico al proprietario e non al conducente.
Con il secondo motivo deduce che erroneamente il Giudice di pace ha ritenuto che l’onere di provare la non colposità della messa in circolazione del mezzo facesse carico ad esso ricorrente e non alla P.A.
Il primo motivo è infondato.
Questa Corte ha invero già avuto occasione di chiarire che il proprietario del veicolo è responsabile della messa in circolazione di veicoli sprovvisti di cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione (art. 8 della legge n. 132 del 1987) essendo egli tenuto al controllo dell’esatto funzionamento del menzionato apparecchio misuratore della velocità al momento dell’immissione del mezzo sulla strada pubblica e non essendo esonerato dalla corrispondente sanzione per il solo fatto di avere fornito i fogli di misurazione al conducente e di avergli comunicato, anche ripetutamente, la necessità di inserire gli stessi nel cronotachigrafo per farlo funzionare. (Cass. 9918/01).
Anche il secondo motivo è infondato .
Questa Corte invero ha più volte affermato che in tema di illeciti amministrativi, a norma dell’ art. 3 legge 689 del 1981, la semplice colpa è sufficiente ad integrare l’elemento soggettivo, pertanto, al fine di escludere ogni responsabilità, non basta l’ignoranza della sussistenza dei presupposti dell’illecito, ma occorre che tale ignoranza sia incolpevole, cioè non superabile con l’uso dell’ordinaria diligenza.
Ne consegue che, nell’ipotesi dell’infrazione di cui all’art. 179 D.L.vo n. 285 del 1982 (circolazione con veicolo munito di cronotachigrafo non funzionante), può ritenersi l’ignoranza incolpevole solo ove si dimostri il rispetto dell’ ordinaria diligenza consistente nel costante controllo del regolare funzionamento del cronotachigrafo e, in ogni caso, nel preventivo controllo tutte le volte che il veicolo venga messo in circolazione. (Cass. 13011/97; Cass. 13165/02).
Alla luce del succitato principio è di tutta evidenza che l’onere di provare di avere effettuato il preventivo controllo del funzionamento del cronotachigrafo non può che gravare sulla parte cui è addebitata l’infrazione spettando alla P.A. soltanto l’onere di provare il non funzionamento dello stesso all’atto del controllo.
Il ricorso va pertanto respinto.
Non avendo l’amministrazione dell’Interno svolto attività difensiva, non si procede a liquidazione delle spese di giudizio.
?.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.