Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-07-2011) 02-09-2011, n. 33062 Esecuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 12 novembre 2010 il Tribunale di Napoli ha dichiarato la propria incompetenza a provvedere in ordine all’istanza di S.G., volta a ottenere:

– una pronuncia di non luogo a provvedere, ex art. 649 c.p.p., con riguardo al reato di cui agli artt. 81 e 110 c.p., L. n. 685 del 1975, art. 71, e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, giudicato con sentenza dello stesso Tribunale del 9 settembre 2000, irrevocabile per tutti gli imputati il 18 giugno 2008, essendo lo stesso fatto già compreso in quello giudicato con sentenza del 6 giugno 2006 della Corte d’assise di Napoli del 17 ottobre 1999, irrevocabile il 7 novembre 2007, e con la quale lo stesso istante era stato condannato per il reato di cui all’art. 416 bis c.p., commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

– in via subordinata, l’applicazione della disciplina del reato continuato tra le indicate sentenze, ai sensi dell’art. 671 c.p.p., e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Napoli per quanto di sua competenza.

Il Tribunale a ragione della decisione rilevava che l’istante aveva correttamente individuato nella sentenza della Corte d’appello di Napoli, irrevocabile il 18 giugno 2008, il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, e che la circostanza, che, con detta sentenza, l’appello dell’istante era stato dichiarato inammissibile e per alcuni coimputati era intervenuta una modifica sostanziale della sentenza di primo grado, comportava l’identificazione nella detta Corte del giudice dell’esecuzione anche nei confronti dell’istante, non interessato dalla riforma.

2. La Corte d’appello di Napoli con ordinanza del 7 febbraio 2011 ha declinato la propria competenza per essere competente il Tribunale di Napoli e, denunciando il conflitto di competenza, ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte.

La Corte, in particolare, rilevava che:

– la pronuncia d’inammissibilità dell’appello proposto da S. G. aveva comportato il mancato esercizio della giurisdizione nei suoi confronti, per assenza di devoluto, tanto da essere prevista dall’art. 591 c.p.p., comma 2, la pronuncia di ordinanza che, dichiarata l’inammissibilità dell’appello, dispone anche l’esecuzione del provvedimento impugnato;

– l’eventuale inserimento in un più vasto procedimento della pronuncia nei confronti del predetto e la declaratoria d’inammissibilità dell’appello con sentenza non avevano modificato la natura dell’atto adottato, nè inciso sull’attività svolta dal Giudice;

– non essendovi stata alcuna iurisdictio da parte della Corte per mancanza assoluta della proposizione dell’atto di appello non era applicabile l’istituto della perpetuano iurisdictionis;

– questa Corte si era pronunciata, nel senso qui ritenuto, con sentenza n. 5942 del 2010 (Rv. 246120), individuando nel giudice di primo grado il giudice dell’esecuzione nel caso di appello inammissibile.

Motivi della decisione

1. Il conflitto sussiste perchè due giudici hanno formalmente ricusato di prendere cognizione dello stesso procedimento, determinandosi una situazione di stasi processuale, prevista dall’art. 28 c.p.p., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive.

Tale conflitto deve essere risolto affermando che la competenza appartiene alla Corte d’appello di Napoli.

2. Questa Corte ha costantemente affermato che, nei procedimenti con una pluralità di imputati, la competenza del giudice di appello a provvedere in executivis va affermata, per il principio, dettato dall’art. 665 c.p.p., dell’unitarietà dell’esecuzione e quindi della unicità del giudice dell’esecuzione, non solo rispetto agli imputati, per cui la sentenza di primo grado è stata sostanzialmente riformata, ma anche rispetto a quelli non interessati dalla riforma per non avere proposto impugnazione o nei cui confronti la decisione di primo grado sia stata confermata (Sez. 6, n. 831 del 04/03/1991, dep. 09/05/1991, P.G. in proc. Filippini, Rv. 190050; Sez. 1, n. 3925 del 08/10/1992, dep. 23/11/1992, P.M. in proc. Mesi, Rv. 192360; Sez. 1, n. 2277 del 28/03/2000, dep. 12/05/2000, Di Nardo, Rv. 216075;

Sez. 1, n. 12445 del 17/01/2001, dep. 28/03/2001, Calafato, Rv.

218349; Sez. 1, n. 4510 del 18/01/2005, dep. 08/02/2005, Romeo, Rv.

230748; Sez. 1, n. 10415 del 16/02/2010, dep. 16/03/2010, PG in proc. Guarnieri e altro, Rv. 246395).

2.1. La situazione conseguente alla declaratoria d’inammissibilità per genericità dei motivi dell’appello proposto da uno, o alcuni, dei coimputati non è dissimile, ad avviso del Collegio, da quella che si determina, alla luce dei predetti condivisibili principi, nel caso in cui uno, o alcuni, dei coimputati non abbiano proposto impugnazione. L’estensione della competenza funzionale, anche in tal caso, del giudice d’appello, quale giudice della esecuzione, è coerente con il sistema e con l’identità delle situazioni sostanziali riguardanti le posizioni dei detti coimputati, estranee alle statuizioni di riforma adottate in sede d’appello.

2.2. La decisione di questa Corte (Sez. 1, n. 5492 del 13/01/2010, dep. 11/02/2010, Conf. comp. in proc. Gallina, Rv. 246120), richiamata dalla Corte d’appello, non ha affermato un principio diverso, avendo solo rilevato – in coerenza con la previsione normativa dell’art. 665 c.p.p., comma 2, e in attinenza alla fattispecie sottoposta al suo esame, riguardante il conflitto negativo improprio di competenza insorto con riferimento alla richiesta di applicazione del condono avanzata in sede esecutiva dall’unico imputato del procedimento, la cui condanna era divenuta irrevocabile per inammissibilità dell’appello – che, quando il gravame sia dichiarato inammissibile dal giudice di appello, giudice dell’esecuzione competente è quello di primo grado, non rilevando che la sentenza d’inammissibilità sia diventata irrevocabile per ultima.

3. Alla stregua delle svolte considerazioni deve essere, pertanto, dichiarata la competenza della Corte d’appello di Napoli.

P.Q.M.

Dichiara la competenza della Corte d’appello di Napoli, cui dispone trasmettersi gli atti.

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