T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 23-09-2011, n. 7521 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato e depositato nei termini il signor F.G., impugna, chiedendone l’annullamento, la delibera con la quale la Commissione centrale ha deliberato la sua fuoriuscita e quella del suo nucleo familiare dal Programma speciale di protezione, disponendo la capitalizzazione pari a 5 annualità del contributo versato al suddetto ed ha, altresì, deliberato la revoca dal detto programma del figlio G.F. anche in relazione alla condanna intervenuta a suo carico per violazione della disciplina sugli stupefacenti.

Deduce i seguenti motivi:

1) Violazione delle leggi nn. 203 del 1991 e 45 del 2001 in relazione alla leale e completa collaborazione fornita dal ricorrente.

2) Violazione di legge e delle norme costituzionali sulla tutela dell’integrità fisica del cittadino e per disparità di trattamento. Eccesso di potere.

Con Ordinanza collegiale istruttoria n. 940 del 2009 la Sezione ha disposto adempimenti istruttori all’esito dei quali ha rigettato la richiesta di tutela cautelare che è stata denegata con Ordinanza n.4864 del 2009.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata che ha eccepito la parziale inammissibilità del gravame sotto diversi profili e la sua infondatezza nel merito.

All’udienza pubblica in Camera di Consiglio del 23 giugno 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Collaboratore delle Procure Distrettuali Antimafia di Palermo e Caltanisetta in relazione ad attività criminale mafiosa, riferisce di aver fornito elementi di grande utilità per la ricostruzione di omicidi e stragi che hanno funestato il Paese.

Riferisce anche di aver subito il sequestro e la confisca dei propri beni, compresi quelli che gli sono pervenuti da familiari diretti mai implicati in questioni di mafia. Sottolinea la pericolosità dei soggetti criminali da lui accusati, alcuni dei quali ancora in libertà o in attesa di giudizio.

Lamenta l’illegittimità della revoca del programma speciale di protezione già riconosciuto al proprio figlio F.G., trovato in possesso di sostanze stupefacenti, ma, afferma, altamente collaborativo con le indagini anche relative a tale ultimo presunto reato.

Con il primo motivo di gravame deduce la violazione delle leggi 203 del 1991 e 45 del 2001.

La collaborazione fornita sarebbe frutto di una meditata volontà di cambiare vita e sarebbe stata resa all’insegna della lealtà. Malgrado le promesse di eccezionali ricompense l’Amministrazione intimata avrebbe prima deliberato di revocare il Programma speciale di protezione del figlio del ricorrente, poi avrebbe sottoposto a pena detentiva il medesimo ricorrente che prima si trovava soltanto agli arresti domiciliari.

Lo stesso signor F. rivendica a sé il merito di essersi distaccato dall’ambiente malavitoso e di aver ottenuto una capitalizzazione che definisce, ridicola.

Con il secondo motivo di gravame il ricorrente lamenta la violazione di legge e delle norme costituzionali sulla tutela dell’integrità fisica del cittadino e la disparità di trattamento atteso che non sarebbe stata valutata la situazione di pericolo in cui versano lui e la sua famiglia.

Il Collegio, accogliendo l’eccezione sollevata dall’Amministrazione resistente, dichiara, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso nei confronti di F.G., figlio del ricorrente, atteso che questo avrebbe dovuto proporre direttamente la propria impugnativa. Ne consegue il difetto della necessaria legittimazione attiva in capo al padre, odierno ricorrente e la conseguente inammissibilità del gravame per tale parte.

Si sofferma, poi, sul provvedimento gravato nel quale si legge che il programma speciale di protezione cui era sottoposto il signor F. è scaduto il 31 dicembre 2008 e che per tale ragione lo stesso programma è stato sottoposto alla verifica prevista dall’articolo 13 quater, comma 3, della legge n. 82 del 1991. Si legge, inoltre, in tale atto, che il collaboratore F. ha presentato istanza di capitalizzazione ai fini del suo reinserimento sociale nel 2007 e che istanza di uscita dal Programma Speciale di protezione è stata presentata in precedenza dalla moglie. Si richiamano i pareri favorevoli espressi, sul punto, dalle Procure di Palermo e Caltanisetta e quello, pure favorevole, della DNA; le norme (art.10 del DM 161 del 2004) applicabili al fine della determinazione della somma da corrispondere a titolo di capitalizzazione ed, infine, il notevole lasso di tempo trascorso dall’adozione del programma speciale di protezione.

Si sottolinea, infine, l’esaurimento dei presupposti che avevano giustificato l’adozione del programma speciale di protezione e si deliberano sia le misure di sicurezza comunque da riconoscere al ricorrente, al di là del programma speciale di protezione, ormai esaurito, sia le norme da applicarsi al fine del calcolo della somma da corrispondere al suddetto per il suo reinserimento sociale e lavorativo.

La lettura dell’atto e della documentazione a sostegno del medesimo, versata agli atti del fascicolo di causa, fanno comprendere che le dedotte illegittimità risultano insussistenti.

Ed invero non si comprende di cosa il ricorrente debba dolersi se, secondo quanto risulta in atti, la sua uscita dal programma speciale di protezione, intervenuta quando il termine inizialmente stabilito era scaduto e su sua espressa richiesta di capitalizzazione per il suo reinserimento sociale e a fronte di pareri favorevoli nei quali si sottolinea, con ciò riconoscendoglielo, il significativo apporto alle indagini fornito dallo stesso, è stata conseguentemente deliberata dall’organo competente.

Ritiene il Collegio che non solo in fatto ma anche in diritto la vicenda si riveli del tutto infondata.

Sul piano del fatto il Collegio rinvia a quanto appena precisato, sul piano del diritto ritiene che le norme evocate (e le doglianze del tutto generiche mosse dal ricorrente) si rivelino del tutto inconferenti riguardando le stesse la lealtà dei rapporti che stando agli atti depositati non risulta mai venuta meno e nemmeno disconosciuta.

Alla luce di ciò il ricorso deve essere dichiarato infondato.

Inammissibile, invece, la domanda del ricorrente nella parte in cui intende contestare la misura della capitalizzazione riconosciutagli.

Secondo quanto correttamente evidenziato dalla difesa erariale la domanda si presenta, in tale parte, assolutamente generica mancando una denuncia puntuale, al di là di osservazioni solo discorsive e apodittiche, sulle ragioni e i presupposti per i quali la somma riconosciuta e da lui pretesa, che l’Amministrazione assume, senza contestazioni sul punto, di aver calcolato alla stregua delle previsioni contenute nell’ art.10 del DM 161 del 2004, sia da ritenere inferiore a quella dovuta.

Ed invero "Nel giudizio amministrativo, non è sufficiente la generica deduzione di un vizio dell’atto impugnato, ma occorre che sia precisato il profilo sotto il quale il vizio viene dedotto, indicando tutte le circostanze dalle quali possa desumersi che il vizio denunciato effettivamente sussista; deve, pertanto, ritenersi inammissibile per genericità la censura da cui non si evincano specifici elementi in base ai quali sarebbero sussistenti i dedotti vizi." (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 12 settembre 2009, n. 8648; Consiglio Stato, sez. VI, 23 settembre 2008, n. 4587; 21 aprile 2008 n.1764)

Ne deriva che il ricorso, alla luce di tutte le argomentazioni svolte, deve essere dichiarato in parte inammissibile e respinto per la parte restante.

Le spese di lite, in ragione della natura della controversia, possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sede di Roma – Sezione I ter

Dichiara inammissibile il ricorso proposto dal signor F.G. per la parte che si riferisce alla posizione di F.G. e alla richiesta di annullamento della somma indicata come capitalizzazione e lo respinge per la parte restante.

Compensa le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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