Cass. civ. Sez. II, Sent., 30-12-2011, n. 30624 Corrispettivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 13.4.1992 la s.a.s. La Navale di Pedrotti Gianfranco & C, premesso di aver concluso con la s.p.a.

Fincantieri due contratti di appalto, aventi ad oggetto la dipintura di quattro navi in costruzione per la Marina Militare italiana, per il corrispettivo pattuito di L. 575.000.000 per ogni imbarcazione, comprensivo di tutti i ritocchi e rifacimenti di qualsiasi natura "che si rendesse necessario eseguire anche per cause indipendenti dall’appaltatrice";

che, contrariamente alla prassi, la Fincantieri non aveva riconosciuto alcun compenso aggiuntivo per l’esecuzione di ritocchi o rifacimenti che avevano alterato il sinallagma contrattuale e che, per l’esecuzione di numerose lavorazioni sullo scalo anzichè a terra, la società stessa aveva offerto l’insufficiente somma di L. 15.000.000, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Trieste, la società Fincantieri per sentirla condannare a quanto dovuto in forza dei titoli predetti. Si costituiva la convenuta chiedendo il rigetto della domanda, dando atto di aver offerto la somma di L. 15.000.000 per il maggior costo delle lavorazioni sullo scalo.

Espletata C.T.U.,con sentenza depositata in data 11.7.02, il Tribunale condannava la s.p.a. Fincantieri a pagare alla società attrice, in persona del commissario liquidatore, intervenuto in giudizio, la somma di Euro 9.648,45, oltre interessi legali dalla domanda, quale importo corrispondente ai maggiori costi suddetti;

dichiarava interamente compensate fra le parti le spese processuali.

Avverso tale sentenza il liquidatore giudiziale della s.a.s. La Navale di Gianfranco Pedrotti & C. proponeva appello cui resisteva la Fincantieri, proponendo appello incidentale in ordine alle spese processuali ed agli interessi liquidati. Con sentenza 9.2.2005 la Corte di Appello di Trieste rigettava l’appello principale e quello incidentale,rilevando che la volontà contrattuale delle parti escludeva qualsiasi compenso per rifacimenti o ritocchi, salvo eventuali rifacimenti di notevole consistenza, dovuti ad avvenimenti imprevedibili quali incendi, allagamenti ecc; osservava poi che "nessun lavoro extra" avrebbe potuto essere iniziato se non concordato per iscritto.

Tale decisione è impugnata con ricorso per cassazione dalla società La Navale di Gianfranco Pedrotti & C.s in persona del Liquidatore Giudiziale sulla base di due motivi. Resiste con controricorso la Fincantieri – Cantieri Navali Italiani s.p.a.. Entrambe le parti hanno presentato memroie.

Motivi della decisione

1) insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, posto che le prove orali richieste, ove espletate, avrebbero consentito di accertare che le modificazioni dei lavori richiesti dalla Fincantieri erano tali da alterare il sinallagma contrattuale;

la Corte di merito aveva confuso i lavori extra capitolato con i ritocchi ed i rifacimenti per i quali non era necessaria la forma scritta;

2) violazione e falsa applicazione degli artt. 2721 – 2722 – 2723 – 2724 – 2725 c.c. e artt. 115 – 230 – 244 c.p.c.;

erroneamente il Giudice di merito aveva ritenuto le prove richieste dalla società La Navale inidonee a "rappresentare e dimostrare scelte e decisioni improvvide" di Fincantieri, facendo così riferimento ad apprezzamenti anzichè a fatti, in violazione del disposto dell’art. 244 c.p.c. oltrechè dell’art. 2721 c.c. e segg., considerato che per i ritocchi non era stata pattuita alcuna forma scritta.

Il ricorso è infondato. Con riferimento alla prima censura il ricorrente ha omesso di trascrivere, in ricorso i capitoli di prova di cui sostiene la rilevanza ai fini della decisione della causa;

peraltro, quand’anche voglia farsi riferimento alle circostanze di fatto che formavano oggetto della disattesa istanza istruttoria, deve rilevarsi che la decisione impugnata è stata fondata sul tenore del contratto intercorso fra le parti, laddove è stato evidenziato che, per espressa pattuizione contrattuale, il prezzo delle opere era comprensivo di tutti i ritocchi e rifacimenti, salvo quelli dovuti ad eventi imprevedibili e che nessun lavoro extra" avrebbe potuto "essere iniziato se per lo stesso non sarà stato preventivamente concordato, per iscritto, il relativo prezzo". Sulla base di tale motivazione la Corte ha correttamente escluso l’ammissibilità della prova testimoniale in quanto contrastante con i limiti di cui agli artt. 2724 e 2725 c.c..

Per contrastare la dedotta confusione fra lavori extracontrattuali ed rifacimenti per i quali non sarebbe stata richiesta la forma scritta, il ricorrente avrebbe dovuto comunque trascrivere la clausola contrattuale contestata, ai fini dell’autosufficienza del ricorso, sicchè anche sotto tale profilo il ricorso deve essere rigettato.

Consegue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in Euro 2.500,00 oltre Euro 200,00 per spese ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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