Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 12-07-2011) 02-09-2011, n. 33024

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza n.21878 del 26/3/2010 la Corte di Cassazione, sez. 5, ha rigettato il ricorso proposto da C.A. avverso la sentenza 15/10/2009 della Corte di Appello di Venezia confermativa della sentenza 8/5/2000 del Tribunale di Rovigo che lo aveva ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 455 c.p., (diversamente qualificando i fatti originariamente ricondotti sotto la fattispecie di cui all’art. 453 c.p.) Avverso la sentenza di legittimità ha proposto ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p., il difensore del C., rilevando che la Corte di Cassazione era incorsa in un errore percettivo non avvedendosi della diversa qualificazione attribuita al fatto dai giudici del merito (e quindi ritenendo che l’imputato fosse stato condannato per l’originariamente contestata ipotesi criminosa prevista dall’art. 453 c.p., in luogo di quella di cui all’art. 455 c.p.), di conseguenza non ravvisando la oramai intervenuta prescrizione del reato. Con sentenza del 23/2/2011 questa Corte, diversa Sezione, ritenuta la sussistenza dell’errore percettivo (consistito nell’avere il Collegio ignorato che il C. era stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 455 c.p.) e rilevatane la decisività (stante la possibilità che la relativa prescrizione di anni quindici fosse andata a compimento il 21/3/2010) ha revocato la sentenza n. 21878 del 26/3/2010 limitatamente alla definizione giuridica del reato ed alla omessa decisione sulla prescrizione.

E’ stata quindi fissata come per legge udienza per la discussione del rescissorio, in vista della quale il difensore del ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere rigettato.

Giova preliminarmente considerare, alla luce delle osservazioni contenute nella memoria finale del difensore del C., quale sia il giorno al quale ragguagliare il corso della prescrizione nel caso sottoposto (pacificamente di anni 15 e pacificamente decorrente dal 21/3/1995), posto che nella detta memoria si sostiene che, ove la sentenza di legittimità sia stata, come nella specie, revocata ex art. 625 bis c.p.p., il dies ad quem del corso prescrizionale sia sempre da correlare alla data nella quale venga a concludersi anche il giudizio rescissorio (il che è quanto dire alla data della odierna decisione). La tesi appena sintetizzata appare priva di fondamento.

Devesi premettere che il ricorso ex art. 625 bis c.p.p. è un mezzo di impugnazione straordinario (simile alla revisione), e non un grado ordinario di giudizio che consente il controllo "ulteriore" della pronunzia di legittimità, e che pertanto determina – nei suoi momenti rescindente e rescissorio – una incondizionata prosecuzione del giudizio: come esattamente considerato da questa Corte (cfr.

Cass. sent. n.33872 del 2006) il ricorso consente la rescissione della decisione definitiva solo nel caso di accoglimento, nel mentre, in ogni caso contrario (di rigetto o di inammissibilità del ricorso) la decisione resta definitiva a norma dell’art. 648 c.p.p., comma 2, con la conseguente impossibilità di rilevare la prescrizione o altre cause di estinzione del reato, o, come nella specie, di tenere conto ai fini del computo prescrizionale del tempo successivo a quello della pronunzia oggetto di ricorso straordinario. E la correlazione della prescrizione alla data della originaria decisione definitiva o a quella della nuova decisione, le volte in cui l’accoglimento del ricorso straordinario abbia originato la stessa, è dato affatto coerente con la natura dell’istituto di cui all’art. 625 bis c.p.p. e che trova singolare conferma nel caso di specie.

Se è ben vero che questa Corte con la decisione del 26/3/2010 non si era posta il problema della prescrizione del reato perchè indotta in errore percettivo dalla considerazione della originaria imputazione (e quindi per non essersi avveduta del minor termine di anni 15 correlato al titolo oggetto della riqualificazione effettuata in primo grado e confermata in appello), e se pertanto si è dato ingresso al giudizio rescissorio con la pronunzia del 23/2/2011, è anche vero che la valutazione che viene in questa sede effettuata (ora per allora) conduce alla affermazione di rigetto del ricorso per inconsistenza del preteso compimento del corso prescrizionale e quindi rende ferma la decisione del 26/3/2010 (con la precisazione che il reato ritenuto a carico del C. era riconducibile alla fattispecie criminosa di cui all’art. 455 c.p. e non già a quella di cui all’ari 453 C.P.) ed irrilevante il tempo sino ad oggi decorso.

Ed infatti il reato alla data del 26/3/2010 non era affatto prescritto, dovendosi – quantomeno – conteggiare, ad accrescere il periodo di anni 15 decorrente dal 21/3/1995, il periodo di sospensione della prescrizione che ex actis risulta essere stato disposto dal Tribunale di Rovigo alla udienza del 14/2/2000 con rinvio all’1/3/2000. Si respinge pertanto il ricorso con le conseguenze di legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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