Cons. Stato Sez. VI, Sent., 26-09-2011, n. 5358 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso al Tribunale amministrativo dell’Abruzzo, sede di Pescara, rubricato al n. 575/03, S. M. s.n.c. impugnava la deliberazione n. 198 in data 8 agosto 2003, n. 198, con la quale il Commissario del Consorzio Bonifica Centro Bacino Saline, Pescara, Alento, Foro aveva aggiudicato ad E. A. s.n.c. la gara ufficiosa a trattativa privata, da aggiudicarsi al prezzo più basso, per la sostituzione, mediante fornitura e posa in opera, dell’idrovora da 1.500 l/s per l’impianto Saline, nella quale aveva presentato la terza migliore offerta, estendendo l’impugnazione agli atti presupposti.

La ricorrente sosteneva che la prima e la seconda classificata (A. C.I.S. s.r.l.) dovevano essere escluse dalla gara in quanto:

1) l’aggiudicataria non ha presentato il modello richiesto dal bando attestante la presa visione del capitolato speciale d’appalto ed ha prodotto la semplice fotocopia del certificato di iscrizione nel registro delle imprese istituito presso la camera di commercio di Ascoli Piceno;

2) la seconda classificata ha prodotto tale certificato, composto da più pagine, autenticato per una sola facciata.

La ricorrente chiedeva quindi l’annullamento dei provvedimenti impugnati.

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo dell’Abruzzo, sede di Pescara, respingeva il ricorso.

2. Avverso la predetta sentenza S. M. s.n.c. propone l’appello in epigrafe, rubricato al n. 9333/06, contestando gli argomenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la sua riforma e l’accoglimento del ricorso di primo grado; l’appellante chiede inoltre il risarcimento, per equivalente, del danno sopportato, e contesta inoltre la condanna alle spese nei confronti dell’aggiudicataria, alla luce del fatto che il rigetto è stato pronunciato sul presupposto della corretta ammissione alla gara della seconda classificata.

Si è costituito in giudizio il Consorzio Bonifica Centro Bacino Saline, Pescara, Alento, Foro chiedendo il ricorso dell’appello.

La causa è stata assunta in decisione alla pubblica udienza del 5 luglio 2011.

3. L’appello è infondato.

Legittimamente il Consorzio, considerato il carattere di gara informale espressamente attribuito alla procedura, ha evitato rigidi formalismi non imposti dal bando di gara, consentendo successive integrazioni documentali, ove necessarie, nel corso del procedimento.

Più precisamente, deve essere condiviso l’assunto del Consorzio appellato, il quale rileva che l’aggiudicataria ha attestato l’avvenuta visione del capitolato speciale con la dichiarazione di cui al punto 2, lett. f), della lettera di invito, nonché con il verbale in data 30 giugno 2003, e che l’allegazione del modello "B", al quale si richiama l’appellante, non era prevista a pena di esclusione dalla normativa di gara.

Giova osservare che tali asserzioni non sono contestate dall’appellante.

Inoltre, la tesi difensiva dell’appellata deve essere condivisa anche nella parte in cui rileva che l’irregolarità commessa dalla seconda classificata (autentica del certificato di iscrizione nel registro delle imprese relative ad uno solo dei diversi fogli da cui era composto) è tale da rendere, al più, ambigua l’autentica.

In tale situazione, specie con riferimento ad una gara informale, l’irregolarità, di fatto irrilevante nella presente fattispecie, in quanto l’offerta non consentiva l’aggiudicazione al proponente, avrebbe imposto la sua regolarizzazione, non certo l’esclusione dalla gara.

In base al principio affermato in apertura del presente paragrafo, infine, legittimamente l’aggiudicataria è stata ammessa a produrre il certificato di iscrizione al registro delle imprese dopo l’aggiudicazione provvisoria, ma prima dell’aggiudicazione definitiva.

In conclusione, le censura dedotte si appalesano infondate.

4. Allo stesso modo, è infondata la doglianza relativa alla condanna alle spese, pronunciata dal primo giudice in favore dell’aggiudicataria.

Infatti, l’odierna appellante è stata dichiarata soccombente nell’ambito della lite riguardante l’attribuzione del bene della vita che la stazione appaltante aveva attribuito all’aggiudicataria, e la soccombenza comporta sempre, di regola, la condanna alle spese qualunque sia la ragione che l’ha provocata (ora art. 26 c.p.a.).

5. In conclusione, l’appello deve essere respinto.

Le spese del grado, contenute nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello n. 9333/06, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante al pagamento, in favore della controparte costituita, di spese ed onorari del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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