Cass. civ. Sez. II, Sent., 30-12-2011, n. 30581 Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Casoria ha respinto, ritenendola infondata nel merito, l’opposizione proposta da D.M.I. avverso il verbale con cui i Carabinieri di Arzano gli avevano contestato di aver tenuto aperto un suo esercizio commerciale oltre l’orario consentito.

D.M.I. ha proposto ricorso per cassazione, in base a un motivo. Il Comune di Arzano non ha svolto attività difensive nel giudizio di legittimità.

Motivi della decisione

La motivazione della presente sentenza viene redatta in forma semplificata, come il collegio ha disposto.

La decisione adottata dal Giudice di pace deve essere cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, per la decisiva ragione, rilevabile di ufficio, che la causa non poteva essere proposta.

Tra le condizioni dell’azione, indispensabili affinchè una domanda possa già in astratto essere avanzata in sede giudiziale, salva poi la verifica della sua fondatezza in concreto, è prioritaria ed essenziale la "possibilità giuridica": alla tutela richiesta in giudizio deve corrispondere una norma che effettivamente la accordi, configurando come diritto la pretesa fatta valere dall’istante.

Tale requisito difetta nella specie, dato che il verbale di accertamento di violazioni amministrative notificato dall’amministrazione procedente non può essere impugnato dal destinatario avanti al giudice ordinario, poichè la possibilità giuridica di proporre l’azione di opposizione è ammessa solo con riferimento ai verbali di accertamento di violazione delle norme sulla circolazione stradale, in quanto atti idonei, secondo la previsione dell’art. 203 C.d.S., ad acquisire il valore e l’efficacia di titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria (Cass. s.u. 4 gennaio 2007 n. 16).

Non vi è da provvedere sulle spese del giudizio, nel quale il Comune di Arzano non ha svolto attività difensive nè in sede di legittimità nè in sede di merito.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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