T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 26-09-2011, n. 733 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con il provvedimento impugnato il comune di Ponza ha ingiunto al ricorrente la demolizione di un manufatto in struttura lignea con laminati adibito a volume di servizio (delle dimensioni di 4,60 m. * 5,50 * 3,20 h.), in quanto realizzato in assenza di titolo edilizio.

In concreto di tratta di una tettoia antistante a un fabbricato, realizzato nell’isola di Palmarola, che il ricorrente ha acquistato nel 1967 (utilizzato per la raccolta delle acque piovane per rifornire la cisterna) e che egli afferma essere stata realizzata in epoca anteriore.

2. Sostiene in particolare il ricorrente che il provvedimento è illegittimo anzitutto perché il manufatto di cui è ordinata la demolizione è stato realizzato in epoca ampiamente anteriore a quella dell’imposizione del vincolo e dell’introduzione della licenza edilizia; in concreto egli sostiene che la tettoia esiste dagli anni 20 dello scorso secolo, cosicchè essa non può esser considerata abusiva; a ciò si aggiunge che il comune di Gaeta nel 1988 ha autorizzato la sostituzione dei suoi elementi portanti: questo elemento, ad avviso del ricorrente, avrebbe almeno determinato un suo affidamento in ordine alla legittimità del manufatto.

Il ricorrente sostiene altresì che la tettoia neppure richiederebbe titolo edilizio alcuno per il suo carattere di struttura precaria per la raccolta dell’acqua e non di struttura fissa.

3. Infine si denuncia il difetto della motivazione e l’omissione dell’avviso di procedimento.

4. il comune di Ponza non si è costituito in giudizio.

5. Con ordinanza n. 122 del 8 febbraio 2001 la sezione respingeva l’istanza di tutela cautelare.

6. Il ricorso è fondato e va accolto.

Nonostante la documentazione depositata dal ricorrente (in particolare gli atti del procedimento penale) non dimostri il suo assunto della realizzazione della tettoia in contestazione sin dagli anni venti dello scorso secolo, nondimeno la stessa dimostra che la tettoia è molto risalente; a ciò si aggiunge che il comune ne ha nel 1988 autorizzato la manutenzione (e, in generale, esigenze di buona amministrazione impongono che prima di rilasciare titoli edilizi relativi a manufatti preesistenti il comune verifichi che essi siano regolari); a questi elementi si aggiunge la circostanza che, ove la tettoia fosse stata realizzata in vigenza di norme prescriventi un titolo edilizio, verosimilmente sarebbe stato attivato un procedimento di sanatoria (approfittando di uno dei vari condoni che nel corso del tempo sono stati disposti dalla legge); tra l’altro dalla deposizione del ricorrente nel procedimento penale svoltosi a latere del processo amministrativo risulta che, al fine di render possibile la vendita del complesso immobiliare in cui si trova la tettoia, fu chiesta la sanatoria edilizia da parte del precedente proprietario per cui non è irragionevole ritenere che, ove anche per la tettoia si fosse posto un problema di abusività, anche per questa sarebbe stata richiesta la sanatoria, salvo ritenere, invece, che la tettoia sia stata realizzata successivamente dallo stesso ricorrente ma questa illazione mal si raccorderebbe con la circostanza che egli ha chiesto e ottenuto nel 1988 l’autorizzazione a eseguite un intervento di manutenzione sulla struttura del manufatto.

Insomma il complesso degli elementi forniti fa ritenere che la tettoia in contestazione sia di antica origine e non implausibile quanto rappresentato dal ricorrente al comune nella memoria che gli ha inviato (dopo aver ricevuto l’ordinanza di sospensione lavori) prima dell’emissione dell’atto impugnato.

Alla luce di quanto precede ritiene il Collegio che il provvedimento impugnato sia illegittimo per difetto d’istruttoria e di motivazione, nel senso che, in relazione alle circostanze sopra evidenziate, il provvedimento impugnato non è fondato su un affidabile accertamento dell’epoca di realizzazione del manufatto; in altri termini non risulta che il comune abbia compiuto alcuna attività per verificare le affermazioni recate nella memoria difensiva del ricorrente (che in realtà sembrano essere state del tutto ignorate) in ordine alla realizzazione della tettoia in epoca in cui non era richiesto alcun titolo abilitativo; a ciò si aggiunge che la circostanza che l’asserito abuso fosse di risalente realizzazione renderebbe comunque applicabile il noto orientamento giurisprudenziale secondo cui "l’ingiunzione demolitoria dell’opera realizzata senza titolo abilitativo (o in totale difformità da esso) deve essere congruamente motivata in relazione alla sussistenza del pubblico interesse – diverso da quello al ripristino della legalità violata ed idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse del privato – allorquando il lungo lasso di tempo decorso dalla commissione dell’abuso ed il protrarsi dell’inerzia dell’Amministrazione preposta alla vigilanza abbiano ingenerato in capo al privato una posizione di affidamento" (Consiglio di Stato, sez. V, 29 maggio 2006, n. 3260), tanto più applicabile alla fattispecie in quanto non è neppure certo che l’abuso sia stato realizzato dal ricorrente.

7. Il ricorso deve dunque essere accolto e l’atto impugnato annullato. In ordine alle spese ritiene equo il Collegio disporne l’irripetibilità.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Dichiara irripetibili le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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