Cass. pen., sez. IV 04-11-2006 (19-09-2006), n. 36606 REATI CONTRO IL PATRIMONIO – DELITTI – FURTO- Furto in abitazione e furto con strappo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Osserva

1. Il 5 novembre 2002 il Tribunale di Asti, in composizione monocratrica, condannava S.S., riconosciutegli le attenuanti generiche prevalenti sulla ritenuta aggravante contestata, a pena ritenuta di giustizia per imputazione di cui all’art. 624 bis c.p..

Addebitandosi all’imputato di essersi impossessato di un’autovettura sottraendola a S.D., che la deteneva "nel cortile adiacente l’abitazione della medesima persona offesa", riteneva il giudice che, "circa la natura di circostanza aggravante o reato autonomo della fattispecie di cui all’art. 624 bis c.p. ?, la stessa debba essere valutata alla stregua di circostanza aggravante", donde il suindicato giudizio di comparazione con le attenuanti generiche.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti, denunziando il vizio di violazione di legge.

Deduce che illegittimamente la sentenza impugnata aveva ritenuto che il delitto di cui all’art. 624 bis c.p. costituisse ipotesi aggravata della fattispecie di cui all’art. 624 c.p., anzichè ipotesi autonoma di reato.

3. Il ricorso è fondato.

Per come, difatti, da ultimo chiarito da questa Suprema Corte (Cass., Sez. 4^, n. 9126/05, che ha richiamato anche l’ordinanza della Corte Cost. n. 137/2003), la abrogazione dell’art. 625 c.p., n. 1, e la contestuale previsione della fattispecie di reato, non aggravata, di furto in appartamento, di cui all’art. 624 bis c.p., è stata determinata proprio dalla maggiore gravità del fatto e dal maggiore allarme sociale suscitato dallo stesso, con la conseguente esigenza

di escludere, sul piano sanzionatorio, la comparazione tra la preesistente circostanza aggravante ed eventuali circostanze attenuanti, sicchè deve riconoscersi che la nuova previsione normativa costituisce fattispecie autonoma di reato rispetto a quella disciplinata dall’art. 624 c.p..

4. La sentenza impugnata, incidendo la espressa statuizione sulla determinazione della pena, va, dunque, annullata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, come determinato dal giudice del merito ex art. 69 c.p., con rinvio per nuovo esame al riguardo alla Corte di Appello di Torino, trattandosi di ricorso immediato, ai sensi dell’art. 569 c.p.p., comma 4.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia sul punto alla Corte di Appello di Torino.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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