Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 12-07-2011) 05-09-2011, n. 33118 Impugnazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 2.2.2011 il Tribunale di Catania, in composizione monocratica e in veste di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione dell’indulto avanzata in favore di T.S., con riferimento a reati per i quali il predetto aveva riportato condanna con sentenza del Tribunale di Catania del 4.2.2008.

In data 25.2.2011 il difensore del predetto ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto provvedimento.

Osserva questa Corte che, ai sensi dell’art. 672 c.p.p., il giudice dell’esecuzione procede in materia di applicazione dell’indulto a norma dell’art. 667 c.p.p., comma 4 e quindi deve provvedere senza formalità con ordinanza, contro la quale le parti possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice.

Pertanto, il gravame proposto dal difensore di T.S. deve, ai sensi dell’art. 568 c.p.p., comma 5 essere qualificato come opposizione, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Catania per il giudizio di opposizione.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell’art. 667 c.p.p., comma 4 dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Catania.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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