Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con il ricorso indicato in epigrafe, l’istante, premesso di essere affetto da sindrome di talidomide nella forma comunemente detta focomelia e di rientrare tra i soggetti ai quali le ll. nn. 229 del 2005 e 244 del 2007 riconoscevano il diritto ad un indennizzo e, pertanto, di aver proposto la relativa domanda con lettera raccomandata del 19 gennaio 2010, pervenuta al Ministero della salute il successivo 22 gennaio, esponeva che non avendo ricevuto alcuna risposta nel termine previsto dall’art. 2, d.m. n. 163 del 2009, diffidava l’amministrazione con ulteriore raccomandata in data 9.6.2010. Il ricorrente precisava che, tuttavia, il Ministero aveva risposto informando con comunicazione del 19.7.2010 che la pratica era in istruttoria secondo l’ordine cronologico di acquisizione della relativa documentazione e solo in data 23.9.2010 trasmetteva alla Commissione medica ospedaliera la documentazione relativa alla pratica per gli adempimenti previsti. A ciò faceva seguito la chiamata alla visita medica in data 13.1.2011 ed in data 4.3. 2011 la nota del Ministero con cui era restituito alla Commissione medica il processo verbale n. 9 del 17.1.2001 con richiesta di integrazione del giudizio medico legale sul nesso causale. Conseguentemente, l’istante in data 25.3.2011 diffidava amministrazione ad un rapida conclusione del procedimento. Pur avendo il Ministero della difesa comunicato di aver già restituito il giudizio medico legale compilato il 14.3.2011, l’amministrazione intimata rimaneva inerte.
Conseguentemente, l’istante proponeva ricorso avverso il silenzio serbato dal Ministero della Salute, censurando la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5, comma 3, 2 e 2bis della l. n. 241 del 1990, nonché della l. n. 229 del 2005, con particolare riferimento all’art. 1, della l. n. 244 del 2007 con specifico riguardo all’art. 2, comma 363, del d.m. n. 163 del 2009 e della circolare 5.11.2009 n. 31. Deduceva, ancora il vizio dell’eccesso di potere nelle molteplici figure sintomatiche dello sviamento, dell’ingiustizia grave e manifesta, del difetto di istruttoria e dei presupposti e della motivazione.
Si costituiva l’amministrazione esponendo l’iter procedimentale seguito e precisando che si era resa necessaria la richiesta di un’integrazione del giudizio medico della CMO, sicchè solo in data 14.3.2011 la Commissione di Milano aveva redatto un secondo verbale, poi trasmesso con nota del 22.3.2011. Il Ministero ulteriormente precisava che l’interessato era stato costantemente informato sullo stato della procedura e che, essendosi conclusa positivamente l’istruttoria, avrebbe provveduto a notificare il predetto verbale seguendo l’ordine cronologico di acquisizione dei verbali della CMO.
Osserva il Collegio che il Regolamento di esecuzione dell’articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che riconosce un indennizzo ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell’omonimo farmaco, approvato con decreto del ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163, prevede espressamente che la Commissione medicoospedaliera, di cui all’articolo 165 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, esprima il giudizio sanitario sul nesso causale tra la somministrazione del farmaco talidomide in gravidanza e le lesioni o l’infermità da cui è derivata la menomazione permanente del soggetto, nella forme dell’amelia, dell’emimelia, della focomelia e della micromelia, entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione e che di seguito l’amministrazione provveda a notificare all’interessato le valutazioni espresse nel verbale predetto e all’istruttoria per la liquidazione dell’indennizzo.
Orbene, dalla documentazione in atti si evince che a fronte della ricezione della domanda in data 22.1.2010, il Ministero della salute procedeva alla trasmissione alla Commissione medica ospedaliera solo con nota protocollata il 23.9.2010, cui faceva seguito la trasmissione del verbale di visita collegale in data 31.1.2011 ed a seguito di richiesta di integrazione del giudizio medico la successiva nota del 14.3.2011, ben oltre il termine previsto dalla normativa di riferimento sopra richiamata.
Peraltro, va osservato che nella nuova formulazione dell’art. 2 della legge generale sul procedimento amministrativo è disposto che i procedimenti siano conclusi nel termine di trenta giorni e, solo ove necessario, a seguito di specifici decreti di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo, in un arco temporale più lungo eccezionalmente definito.
Nel caso in esame, la mancata adozione del provvedimento conclusivo del procedimento a ben quindici mesi dalla data della domanda – ben oltre i novanta giorni prescritti dalla norma per l’espressione del parere ed comunque in violazione da quanto disposto dall’art. 2, l. n. 241 del 1990 – integra, dunque, la violazione dell’obbligo di adottare il provvedimento esplicito richiesto con l’istanza stessa.
Ne deriva che il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, deve ordinarsi al Ministero resistente di concludere il procedimento in oggetto nel termine di trenta giorni dalla notifica e/o comunicazione della presente sentenza, con l’avvertenza che in caso di protrarsi dell’inerzia dell’amministrazione si procederà alla nomina del commissario ad acta a mera istanza della parte ricorrente, ponendo a carico dell’amministrazione inadempiente le relative spese.
In relazione alla ulteriore richiesta formulata in ricorso con riferimento all’ordine di comunicazione del responsabile del procedimento, si ritiene che essa sia superata dall’indicazione nelle comunicazioni inviate al richiedente del nome del Dirigente competente (cfr., in terminis, T.A.R. Toscana Firenze, sez. II, 12 giugno 2008, n. 16129).
Tuttavia, in ragione della particolarità della situazione e della esposta necessità di integrazione del giudizio della commissione medica, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti indicati in motivazione e, per l’effetto ordina al Ministero resistente di concludere il procedimento in oggetto, emanando un provvedimento espresso, nel termine di trenta giorni dalla notifica e/o comunicazione della presente sentenza, con l’avvertenza che in caso di protrarsi dell’inerzia dell’amministrazione si procederà alla nomina del commissario ad acta a mera istanza della parte ricorrente, ponendo a carico dell’amministrazione inadempiente le relative spese.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Italo Riggio, Presidente
Maria Luisa De Leoni, Consigliere
Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.