T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 26-09-2011, n. 2309

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il sig. A.H.F.T. lamenta l’illegittimità dell’inerzia serbata dall’amministrazione sulla domanda di emersione presentata in suo favore dal sig. E.S.Z., ai sensi dell’art. 1 ter, d.l. n. 78/2009, conv. in l. n. 102/2009.

Nel caso in fosse ritenuta ostativa all’accoglimento della domanda l’esistenza di una condanna emessa a carico del ricorrente per il reato di cui all’art. 14, c. 5 ter, d.lgs. n. 286/1998 (come comunicato dall’amministrazione con il preavviso di rigetto dell’11.3.2011), il ricorrente lamenta altresì la violazione dell’art. 1 ter, c. 13, lett. c, d.l. n. 78/2009 e dell’art. 14, c. 5 ter, d.lgs. n. 286/1998.

Il ricorso è fondato.

Il procedimento avviato dal ricorrente non risulta, difatti, essere stato riscontrato dall’amministrazione – in violazione dell’art. 2, l. n. 241/1990 – nonostante sia abbondantemente trascorso il termine di conclusione del procedimento.

Deve essere, quindi, affermato l’obbligo, per l’amministrazione, di concludere con un provvedimento espresso e motivato il procedimento instaurato a seguito della presentazione dell’istanza in questione.

Ai sensi dell’art. 31, c. 3, cod.proc.amm., va inoltre affermata l’illegittimità della ragione di diniego, dedotta nel preavviso di rigetto dell’11.3.2011, – legata alla circostanza che il ricorrente abbia riportato una condanna per il reato di cui all’art. 14, c. 5 ter, d.lgs. n. 286/1998 – in quanto contrastante con i principi ora accolti dalla giurisprudenza, cui si rinvia ai sensi dell’art. 74, cod.proc.amm.: cfr., fra le tante, Tar Lombardia, Milano, 25 maggio 2011, n. 1347.

Quanto alla domanda di risarcimento danni, essa deve essere trattata con il rito ordinario, ai sensi dell’art. 117, c. 6, cod. proc.amm.

Si fissa, pertanto, l’udienza pubblica del 28 giugno 2012 per la prosecuzione del giudizio.

Spese al definitivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie limitatamente all’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla p.a. Per l’effetto, ordina all’amministrazione di provvedere – entro il termine di venti giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza – sull’istanza presentata dal ricorrente.

Fissa l’udienza pubblica del 28 giugno 2012 per la decisione della domanda risarcitoria.

Spese al definitivo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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