Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 16-06-2011) 05-09-2011, n. 33099

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il 29 giugno 2009 il difensore di fiducia di T.Z. proponeva "atto di appello tardivo e contestuali motivi " avverso la sentenza resa dal Tribunale di Sciacca il 7 aprile 2008 con la quale l’appellante era stato condannato alla pena di anni tre di reclusione ed Euro 300,00 di multa perchè giudicato colpevole del reato di concorso in furto aggravato in abitazione. Deduceva l’appellante la nullità del procedimento penale dappoichè fondato su un decreto di irreperibilità nullo ne con essa la conseguente nullità della sentenza impugnata, concludendo con la formale richiesta di essere rimesso in termini per il gravame, da giudicare tempestivo e di dichiarare nulla la sentenza impugnata.

La Corte adita, con ordinanza del 13.5.2010 ha qualificato l’atto di appello come incidente di esecuzione e ne ha disposto la trasmissione al Tribunale di Palermo, individuato come competente in executivis.

Detto tribunale, a sua volta, si dichiarava incompetente in tale funzione e trasmetteva gli atti, per competenza, al Tribunale di Sciacca, quale giudice dell’esecuzione, perchè riferibile a questa autorità giudiziaria l’ultima sentenza passata in giudicato al momento della domanda su cui deliberare.

Il Tribunale di Sciacca, infine, con ordinanza del 20 dicembre 2010, ha rimesso gli atti a questa Corte di legittimità sollevando formale conflitto di competenza.

Ad illustrazione della ragioni di conflitto il giudice proponente richiama l’art. 175 c.p.p., comma 4, rilevando che, ai sensi della citata disposizione, sulla richiesta di restituzione in termini di cui al comma secondo "decide il giudice che sarebbe competente sull’impugnazione", nella fattispecie la Corte di Appello di Palermo, inizialmente adita dall’interessato, la quale, ad avviso del giudice rimettente, avrebbe erroneamente qualificato come incidente di esecuzione la richiesta formulata dall’appellante di restituzione in termini per la proposizione del gravame. Anche il disposto dell’art. 670 c.p.p., comma 3 confermerebbe, ad avviso del Tribunale di Sciacca, la tesi innanzi sostenuta, statuendo esso una sorta di competenza alternativa tra giudice dell’impugnazione e giudice dell’esecuzione.

2. Osserva il Collegio che si verte con certezza in una ipotesi di conflitto negativo di competenza a norma dell’art. 28 c.p.p., poichè due organi giurisdizionali hanno rifiutato di prendere in esame una domanda proposta dall’imputato avverso la sentenza di condanna pronunciata in primo grado dal Tribunale di Sciacca. Ciò posto, osserva la Corte che, al fine di individuare le regole giuridiche attraverso le quali dirimere il denunciato conflitto, è necessario preliminarmente sottolineare che l’appellante, con il suo gravame, pur richiedendo la restituzione in termine ai sensi dell’art. 175 c.p.p., denunziava nel contempo, presupponendola, l’invalidità della sentenza contumaciale di prime cure e la mancata conoscenza di essa.

Ora, la contestazione della validità della sentenza si risolve nella contestazione dell’esistenza stessa del titolo esecutivo, che può formarsi soltanto a seguito di rituale notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, della regolare notificazione dell’estratto contumaciale e dell’inutile decorso, da questa, dei termini per impugnare.

Ricorre dunque, nella fattispecie, l’ipotesi dell’art. 670 c.p.p., comma 2, secondo cui quando alla richiesta di declaratoria di non esecutività del provvedimento s’accompagna la richiesta di restituzione nel termine per impugnare, la competenza a provvedere appartiene al giudice dell’esecuzione, il quale decide su entrambe le istanze, la prima essendo logicamente e tecnicamente pregiudiziale alla seconda, la quale della valida formazione del titolo presuppone l’esistenza.

3. In conclusione il denunciato conflitto deve essere risolto statuendo la competenza del Tribunale di Palermo a conoscere della domanda proposta da T.Z..

Il Tribunale di Palermo è infatti, nella fattispecie, giudice dell’esecuzione, dappoichè la contestazione in executivis riguarda la sentenza resa dal Tribunale di Sciacca, il quale non può per questo essere considerato, a mente dell’art. 665 c.p.p., comma 4, come il giudice che "ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo".

Il giudice di rinvio come innanzi individuato applicherà il seguente principio di diritto:

"Spetta al giudice dell’esecuzione la competenza a provvedere sulla richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione che sia accompagnata dalla richiesta di declaratoria di non esecutività della sentenza (nella specie, contumaciale) per invalidità della notificazione e quindi per inesistenza del titolo esecutivo (Cass., Sez. 1, 20/04/2010, n. 16645).

P.Q.M.

la Corte dichiara la competenza del Tribunale di Palermo, cui dispone trasmettersi gli atti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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