T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 26-09-2011, n. 2299

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Svolgimento del processo

Con l’odierno ricorso, notificato il 30.05.2011 e depositato il successivo 03.06.2011, l’esponente ha lamentato la mancata conclusione del procedimento amministrativo concernente la propria domanda di emersione dal lavoro irregolare, trasmessa dal sig. D.A.B. (datore di lavoro aspirante alla regolarizzazione), avvalendosi della circolare del Ministero dell’Interno prot. 0007602 del 01.12.2009.

Assumendo la illegittimità di tale silenzio, concretante un inadempimento da parte dell’amministrazione all’obbligo di cui all’art. 2 legge n.241/1990, l’istante ha dedotto la censura di violazione di legge (con particolare riguardo alla succitata norma giuridica) chiedendo l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere, anche mediante la nomina di un Commissario ad acta, nonché la condanna della stessa al risarcimento del danno, ai sensi dell’art. 30 c.p.a.

Si è costituita l’intimata amministrazione con atto di stile.

All’odierna Camera di Consiglio la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

Motivi della decisione

Preliminarmente rileva il Collegio come, essendo stata proposta congiuntamente all’azione avverso il silenzio, quella di risarcimento del danno ai sensi dell’art. 30, comma 4 c.p.a., il Collegio definirà con l’odierno rito camerale soltanto la prima azione, ai sensi dell’art. 117, u.co. c.p.a., mentre tratterà con il rito ordinario la domanda risarcitoria, disponendo al riguardo la fissazione di apposita udienza pubblica alla data del 22.11.2012.

Ebbene, quanto alla domanda avverso il silenzio, la stessa si appalesa fondata, tenuto conto che, dalla documentazione versata in atti, risulta effettivamente inviata all’amministrazione una dichiarazione di emersione a favore dell’istante, ai sensi del richiamato art. 1 ter, alla quale non risulta che la p.a. abbia fornito alcun riscontro.

In tali evenienze, tenuto conto che l’amministrazione, pur costituita, nulla ha contro dedotto alla prospettazione in fatto dell’esponente, il Collegio non può che ravvisare l’illegittimità del silenzio pervicacemente serbato dall’amministrazione sull’istanza di emersione per cui è causa, per violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990.

Per le considerazioni che precedono, il ricorso avverso il silenzio come sopra proposto deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere ordinato all’amministrazione di provvedere sulla domanda di emersione presentata a favore del ricorrente, definendo con un espresso provvedimento il relativo procedimento, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza; in difetto sarà nominato, su richiesta del ricorrente, un Commissario ad acta, perché provveda in via sostitutiva, adottando tutte le determinazioni e tutti gli atti ritenuti opportuni e necessari per l’integrale esecuzione della presente sentenza.

Spese dell’odierna fase camerale compensate, in considerazione della natura della causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

– lo accoglie, quanto alla domanda avverso il silenzio, ordinando, per l’effetto, all’amministrazione di provvedere sulla domanda di emersione presentata a favore del ricorrente, definendo, con un espresso provvedimento il relativo procedimento, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza; in difetto sarà nominato, su richiesta del ricorrente, un Commissario ad acta perché provveda in via sostitutiva, adottando tutte le determinazioni e tutti gli atti ritenuti opportuni e necessari per l’integrale esecuzione della presente sentenza;

– dispone la reiscrizione al ruolo ordinario della domanda di risarcimento danni, fissando sin da ora per essa l’udienza pubblica del 22.11.2012.

Spese dell’odierna fase camerale compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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