Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 16-06-2011) 05-09-2011, n. 33098 Correzione di errori materiali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 22/12/10 il Tribunale di Ascoli Piceno, sez. dist. di San Benedetto del Tronto, giudice dell’esecuzione, disponeva la correzione dell’errore materiale della sentenza emessa 1’1/9/10 nei confronti di G.G., aggiungendo la frase "visto l’art. 222 c.p., ordina il ricovero in OPG per la durata di anni due".

Ricorreva per cassazione il Pm a quo, deducendo violazione di legge.

Indebitamente il Tribunale, utilizzando la procedura della correzione dell’errore materiale, aveva sostituito la (sia pure atipica) misura disposta in sentenza nei confronti dell’imputato, assolto per incapacità di intendere e di volere, del ricovero (anche in via provvisoria) in una comunità terapeutica (eventualmente interpretabile in sede di esecuzione come libertà vigilata con prescrizione di permanenza nella detta comunità) con il ricovero in OPG per anni due: erano state al contempo violate la norma sulla correzione degli errori materiali e quelle sulla competenza del giudice dell’esecuzione (eventualmente competente quello di sorveglianza).

All’udienza camerale fissata per la discussione il PG concludeva per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.

Il ricorso è pienamente fondato.

Con la procedura di correzione di errore materiale non è consentito al giudice (qui dell’esecuzione) modificare il provvedimento (qui il giudicato), sostituendo con altre le statuizioni in esso contenute, ciò comportando, all’evidenza, una modificazione essenziale dell’atto ( art. 130 c.p.p.).

Nello specifico, poi, fermo il giudicato, la materia è di competenza del magistrato di sorveglianza ( artt. 658 e 679 c.p.p.).

Il provvedimento, estraneo all’ordinamento, va annullato senza rinvio ( art. 620 c.p.p.).

P.Q.M.

annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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