Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 16-06-2011) 05-09-2011, n. 33096

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con ordinanza deliberata il 2 novembre 2010 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha rigettato l’impugnazione proposta da C.E. avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza napoletano del 30 ottobre precedente, il quale, in sostituzione della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata minima di anni due, aveva applicato nei suoi confronti, ex art. 231 c.p., la misura di sicurezza detentiva della casa di lavoro per la durata minima di anni due.

1.1 – Il Tribunale, infatti, riteneva infondate le deduzioni difensive incentrate sull’assunto che il C. ignorasse di essere sottoposto a libertà vigilata, perchè mai notificatogli il provvedimento applicativo della misura di sicurezza, evidenziando: A) in fatto, che detta irreperibilità, in uno con i precedenti penali dell’interessato, giustificavano il provvedimento di prime cure del Magistrato di sorveglianza ed il giudizio ad esso sotteso di aumentata pericolosità sociale del C.; B) in diritto, che la mancata notifica dell’avviso di udienza camerale al difensore di fiducia designato per la precedente fase relativa alla misura di sicurezza della libertà vigilata non poteva essere ritenuta valida ed efficace anche in relazione a quella della casa di lavoro, attesa la diversità processuale e procedimentale delle due procedure; C) che i diritti difensivi erano stati assicurati attraverso la nomina di un difensore di ufficio.

2. – Avverso l’indicato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il C., assistito dal difensore di fiducia, deducendone l’illegittimità:

a) per violazione di legge ( art. 666 c.p.p., comma 4, art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 179 c.p.p.) perchè non notificato l’avviso di udienza al difensore di fiducia nominato nel procedimento conclusosi con l’adozione della misura di sicurezza della libertà vigilata e questo sul rilievo che tra quel procedimento e quello per cui è causa non vi sarebbe autonomia reciproca (come assunto dal Tribunale) e che tra i medesimi sussisterebbe una unità sostanziale e, quindi, processuale, trattandosi di un aggravamento della prima misura;

b) violazione degli artt. 121 e 125 c.p.p., art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) perchè omessa ogni valutazione del contenuto dell’atto di appello e della successiva memoria difensiva nella parte in cui veniva posta la questione circa la valutazione della natura della "irreperibilità" del ricorrente;

c) difetto di motivazione là dove, considerando il solo provvedimento del Magistrato di sorveglianza ed omettendo le contestazioni difensive, si poggiava il giudizio di pericolosità sociale vieppiù incrementatosi, sul rilievo di precedenti consumati fino al (OMISSIS), ancorchè inesistenti essendosi fermati, detti precedenti, al (OMISSIS) e là dove genericamente si richiamano tali precedenti individuati dal Magistrato di sorveglianza nei reati di associazione a delinquere, sequestro di persona ed estorsione in realtà del tutto inesistenti.

3. E’ fondato il motivo di merito, di per sè assorbente di quelli processuali, giacchè del tutto ignorati dal tribunale, nel caso in esame, rilievi difensivi di pacifica e decisiva valenza ai fini decisori.

Il tribunale ha infatti dedotto la valutazione di incrementata pericolosità’ del ricorrente da tre e considerazioni: la mancata notifica del primo provvedimento, la permanenza di condotte criminose dell’interessato fino al (OMISSIS); la natura dei precedenti penali, non evocata direttamente dal tribunale ma ad esso pervenuto dal magistrato di prime cure.

Orbene, dei tre sostegni argomentativi appena detti soltanto al primo può essere riconosciuto fondamento giuridico e positiva valenza motivazionale, mentre i due restanti argomenti poggiano su un palese travisamento dei fatti.

L’ultimo precedente a carico del ricorrente risale infatti al (OMISSIS) e non già al (OMISSIS), come ritenuto erroneamente dal giudice a quo, ed il dato temporale non può non avere decisivo rilievo in ordine sia all’attualità dello stato di pericolosità, sia in ordine al suo ritenuto aggravamento.

I precedenti poi evocati dal magistrato di sorveglianza e sui quali, nonostante i rilievi difensivi, nulla dice il tribunale, pur riferiti a reati di particolare allarme sociale, sono del tutto inesistenti ed in ordine alla censura in tali sensi spesa dalla difesa istante il tribunale ha omesso qualsiasi considerazione argomentativa, con ciò palesemente incorrendo in una grave omissione della motivazione.

4. L’ordinanza impugnata va pertanto cassata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Napoli per nuovo esame immune dalle indicate carenze della motivazione.

P.Q.M.

la Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di sorveglianza di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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