T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 26-09-2011, n. 2302

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ricorso introduttivo notificato in data 21 marzo 2008 e depositato il 18 aprile successivo, la ricorrente ha impugnato il diniego prot. n. 365/eg/lb (pratica ambientale n. 15/2007) del 15 gennaio 2008, notificato il successivo 21 gennaio, emanato dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale con cui è stato negato il rilascio dei pareri paesaggistici per l’installazione di cartelli pubblicitari bifacciali, come da richiesta del 7 settembre 2007 e il verbale n. 10 del 23 ottobre 2007 della Commissione formata dagli esperti paesistico ambientali.

Avverso i predetti provvedimenti vengono dedotte le censure di violazione, falsa ed errata applicazione dell’art. 23 del D. Lgs. n. 285 del 1992 ed eccesso di potere per carente motivazione e sviamento di potere.

In ordine all’eccessivo impatto visivo, l’Amministrazione non avrebbe alcuna discrezionalità se non con riferimento alla sicurezza stradale che dovrebbe ritenersi assicurata attraverso il rispetto delle distanze minime stabilite dalla normativa contenuta nel Codice della strada.

Ulteriore doglianza attiene alla violazione, falsa ed errata applicazione dell’art. 153 del Codice dei Beni culturali e dell’art. 10bis della legge n. 241 del 1990, all’eccesso di potere per difetto, carenza, incongruità, illogicità, incoerenza, insufficienza, approssimazione, contraddittorietà intrinseca ed estrinseca ed irragionevolezza della motivazione e per sviamento della causa del potere esercitato.

L’impatto a livello ambientale delle installazioni pubblicitarie sarebbe stato valutato in modo incompleto e arbitrario, senza alcuna valutazione e motivazione in ordine all’effettivo rilievo negativo sul contesto circostante dei cartelli da installare.

Con ordinanza n. 669/2008 è stata accolta, ai fini del riesame, la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo.

2. Con un primo ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 1 dicembre 2008 e depositato il 16 dicembre successivo, la ricorrente ha impugnato: a) il diniego prot. n. 8053/eg/lb del 7 ottobre 2008 emesso dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale con cui è stato negato il rilascio dei pareri paesaggistici per l’installazione di cartelli pubblicitari bifacciali, come da richiesta del 7 settembre 2007; b) il parere della Commissione formata dagli esperti paesisticoambientali del 5 luglio 2008, non direttamente comunicato, e del diniego successivo; c) l’art. 8, comma 2, lett. c, del Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 56 del 16 settembre 1994.

Avverso i predetti provvedimenti vengono dedotte l’elusione dell’ordine del giudice reso con l’ordinanza n. 669/08 e la censura di eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.

Il nuovo provvedimento impugnato sarebbe elusivo dell’ordinanza del giudice, atteso che non avrebbe ottemperato a quanto previsto nella stessa.

Ulteriore doglianza attiene alla violazione, falsa ed errata applicazione dell’art. 153 del Codice dei Beni culturali e dell’art. 10bis della legge n. 241 del 1990, all’eccesso di potere per difetto, carenza, incongruità, illogicità, incoerenza, insufficienza, approssimazione, contraddittorietà intrinseca ed estrinseca ed irragionevolezza della motivazione e per sviamento della causa del potere esercitato.

L’impatto a livello ambientale delle installazioni pubblicitarie sarebbe stato valutato in modo incompleto e arbitrario, senza alcun esame e motivazione in ordine all’effettivo rilievo negativo sul contesto circostante dei cartelli da installare.

Nemmeno sarebbe legittimo il divieto di effettuare pubblicità per attività estranee alla realtà produttiva comunale, vista la libertà di iniziativa economica in capo ad ogni operatore di impresa.

Infine, viene dedotta la violazione, falsa ed errata applicazione dell’art. 10bis della legge n. 241 del 1990.

La mancata comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento dimostrerebbe che nessuna valutazione delle osservazioni della ricorrente sarebbe stata effettuata; oltretutto il riferimento al Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità sarebbe stato effettuato per la prima volta e nessun contraddittorio procedimentale sarebbe stato instaurato tra le parti, rispetto a tale argomento.

Con ordinanza n. 41/2009 è stata accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati con il ricorso per motivi aggiunti.

Con ordinanza n. 1363/2009 è stata dichiarata improcedibile la domanda di esecuzione dell’ordinanza n. 41/2009, formulata dalla ricorrente.

3. Con un secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 30 aprile 2010 e depositato il 24 maggio successivo, la ricorrente ha altresì impugnato la nota prot. n. 001812/pd/aa del 1 marzo 2010 con cui il Responsabile protempore dell’Area Lavori Pubblici e Manutenzioni comunicava il provvedimento di diniego n. 1/10 al rilascio di autorizzazione paesistica per l’installazione di cartelli pubblicitari lungo la SP 72; b) il parere della Commissione Comunale per la tutela del paesaggio del 4 novembre 2009, espresso nel verbale n. 16, mai direttamente comunicato alla ricorrente ma solo de relato menzionato e ricopiato nell’atto partecipativo ex art. 10 bis della legge n. 241 del 1990.

Avverso i predetti provvedimenti vengono dedotte l’elusione dell’ordine del giudice reso con l’ordinanza n. 41/09 e la censura di eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.

Anche questo provvedimento sarebbe elusivo della seconda ordinanza del giudice, atteso che non avrebbe ottemperato a quanto previsto nella stessa, reiterandosi le stesse illegittimità presenti in origine.

Vengono, inoltre, dedotti la violazione, falsa ed errata applicazione dell’art. 23 del D. Lgs. n. 285 del 1992 ed eccesso di potere per carente motivazione e sviamento di potere.

Con riferimento all’impatto visivo, l’Amministrazione non avrebbe alcuna discrezionalità se non con riferimento alla sicurezza stradale che dovrebbe ritenersi assicurata attraverso il rispetto delle distanze minime stabilite dalla normativa contenuta nel Codice della strada.

Nemmeno sarebbe legittimo il divieto di effettuare pubblicità per attività estranee alla realtà produttiva comunale, vista la libertà di iniziativa economica in capo ad ogni operatore di impresa.

Infine, vengono dedotti la violazione, falsa ed errata applicazione degli artt. 146 e 153 del Codice dei Beni culturali e l’eccesso di potere per difetto, carenza, incongruità, illogicità, incoerenza, insufficienza, approssimazione, contraddittorietà intrinseca ed estrinseca ed irragionevolezza della motivazione e per sviamento della causa del potere esercitato.

L’impatto a livello ambientale delle installazioni pubblicitarie sarebbe stato valutato in modo incompleto e arbitrario, senza alcun esame e motivazione in ordine all’effettivo rilievo negativo sul contesto circostante dei cartelli da installare. Non sussisterebbe nemmeno la carenza di idoneo titolo per la posa dei cartelli pubblicitari, visto che la verifica di compatibilità ambientale dovrebbe essere effettuata dalla stessa Amministrazione comunale procedente, come emerge dall’art. 153 in relazione all’installazione di cartelli in zona vincolata lungo le strade.

Con ordinanza n. 532/2010 è stata accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati con il secondo ricorso per motivi aggiunti.

4. In prossimità dell’udienza di trattazione del merito della controversia le parti hanno depositato memorie a sostegno della rispettive posizioni.

Alla pubblica udienza del 12 aprile 2011, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

1. In via preliminare vanno dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse sia il ricorso introduttivo sia il primo ricorso per motivi aggiunti, in quanto i provvedimenti impugnati con gli stessi sono stati sostituiti dal diniego impugnato con il secondo ricorso per motivi aggiunti.

2. Passando all’esame del secondo ricorso per motivi aggiunti, lo stesso è fondato.

2.1. Con il primo e secondo motivo di ricorso, da trattare congiuntamente giacché strettamente connessi, si sostiene l’illegittimità del provvedimento impugnato in quanto le ragioni addotte dall’Amministrazione per negare l’autorizzazione all’installazione di cartelli stradali sarebbero del tutto apodittiche e prive di alcun riscontro fattuale, anche in considerazione dei poteri assegnati dalla normativa sia viabilistica che ambientale.

2.2. La censura è meritevole di accoglimento.

Le motivazioni addotte dall’Amministrazione comunale nel negare l’autorizzazione all’installazione di cartelli pubblicitari richiesta dalla ricorrente si fondano essenzialmente sulla circostanza che sarebbe necessario preservare la zona vincolata paesaggisticamente dal disordine complessivo generato dalla presenza di tali cartelloni che, oltretutto, si riferirebbero ad attività non presenti in loco e potrebbero pregiudicare i futuri progetti dell’Amministrazione a livello urbanistico.

Siffatta motivazione appare del tutto generica e inidonea a supportare il provvedimento di diniego, impugnato in questa sede. Difatti il Comune nell’ambito dei suoi poteri in materia di cartellonistica stradale, secondo quanto previsto dagli artt. 23 del Codice della Strada (D. Lgs. n. 285 del 1992) e 51 del relativo Regolamento di esecuzione e attuazione ( D.P.R. n. 495 del 1992), non ha fatto riferimento alcuno ai problemi di sicurezza derivanti dall’installazione dei predetti cartelli.

Ciò viene in rilievo anche dall’esame della documentazione fotografica allegata al ricorso (all. 6), dalla quale emerge l’assenza di un asserito elevato disordine dovuto alla presenza di cartelloni in una zona peraltro discretamente urbanizzata. In tale frangente la semplice affermazione che la zona necessiti di pregnante tutela, essendo inclusa nel perimetro del Parco Adda Nord, in assenza di ulteriore motivazione in ordine alla presenza di cartelloni a poca distanza, anche sul lato opposto della carreggiata, rispetto a quelli che avrebbero dovuto essere installati dalla ricorrente, rappresenta una motivazione del tutto stereotipata e inadatta a supportare il provvedimento negativo impugnato.

Nemmeno le esigenze di tipo urbanistico possono essere prese in considerazione, trattandosi di una affermazione del tutto sfornita di aggancio con l’effettiva realtà e fondata su evenienze future ed incerte.

Appare altresì in contrasto con la normativa vigente, anche di rango costituzionale, la valorizzazione in senso negativo dell’oggetto della pubblicità, visto che la stessa non si riferirebbe ad attività presenti in loco: tale limite, oltre a non trovare alcun supporto diretto in senso specifico, si pone certamente in contrasto con i principi della libertà di iniziativa economica delle imprese – sia con riferimento a quelle che decidono di farsi pubblicità in una determinata zona, sia a quelle che svolgono attività assimilabili a quella della odierna ricorrente – e di libertà di informazione, anche con riguardo al diritto dei potenziali utenti di conoscere determinati prodotti o attività non localizzati nella zona interessata dal fenomeno pubblicitario. Del resto, risulta una prassi alquanto diffusa quella riguardante prodotti distribuiti a livello nazionale o anche internazionale che vengono pubblicizzati pure a livello locale.

3. In conclusione, il ricorso introduttivo e il primo ricorso per motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, mentre il secondo ricorso per motivi aggiunti deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullato il provvedimento con lo stesso ricorso impugnato.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso introduttivo e il primo ricorso per motivi aggiunti; accoglie il secondo ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla i provvedimenti con lo stesso ricorso impugnati.

Condanna il Comune di Garlate al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente nella misura di Euro 3.000,00 (tremila/00), oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge. Dispone altresì la rifusione del contributo unificato sempre a favore della ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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