T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 26-09-2011, n. 972 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso indicato in epigrafe e per i motivi in esso dedotti la parte ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento di esclusione e/o non ammissione della ricorrente all’appalto concorso per la fornitura e posa di segnaletica pubblica, privata e di transenne salvapedoni indetto dal Comune di Pinerolo assunto dalla commissione giudicatrice tecnica nella seduta dell’1.3.2005, nonchè del verbale della seduta medesima – documenti richiesti con istanza di accesso dalla ricorrente, ma negati dal Comune di Pinerolo; tutti gli atti preordinati, presupposti, consequenziali e comunque connessi, tra i quali, per quanto occorra, le operazioni di gara tenutesi il 3.2.2005 e il relativo verbale della seduta, nel corso della quale la Commissione ha interpretato la clausola del bando inerente all’anzidetto requisito di ammissione; la determinazione dirigenziale n. 1421 del 29.10.2004 di approvazione dell’avviso di gara e l’avviso medesimo; l’art. 2 del capitolato d’oneri; il bando di gara; la lettera d’invito; le note del Presidente della Commissione di gara, rispettivamente, in data 7.2.2005 n. 5338 prot., con la quale ha richiesto chiarimenti; in data 22.3.2005 n. 12692 e in pari data n. 12691 prot., con le quali lo stesso ha esplicitato i motivi dell’esclusione di A.; nonchè le operazioni di gara ivi riferite e comunque quelle successivamente tenute, le deliberazioni e/o le determinazioni adottate successivamente all’impugnata esclusione, ivi inclusa, se se esistente, la delibera e/o la determinazione di approvazione degli atti di gara e di aggiudicazione.

Visto l’art. 1 dell’all. 3 (Norme transitorie) al d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104;

Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 6 maggio 2005;

Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 1, co. 1, delle Norme transitorie non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza;

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda)

dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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