Cons. Stato Sez. III, Sent., 27-09-2011, n. 5386 Collocamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.Con ricorso proposto innanzi al Tar Lombardia, sez. Brescia, i due cittadini marocchini appellanti (meglio indicati in epigrafe) hanno impugnato il provvedimento della Prefettura di Mantova 8 settembre 2010 n. 0104173, che ha respinto l’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata da Y. S. (ai sensi della legge 3 agosto 2009 n.102) con riferimento alla condanna inflitta al medesimo per il reato di violazione dell’ordine di espulsione, previsto dall’art.14, comma 5ter, del d.lgs. n.286/1998, e ritenuta precedente penale ostativo alla regolarizzazione del suddetto lavoratore.

Il TAR adito ha respinto il ricorso, condannando la parte ricorrente soccombente alle spese di lite.

Avverso la suddetta sentenza i due cittadini marocchini hanno proposto appello, deducendo in particolare sia la violazione dell’art.10 bis legge 241/1990 sia la circostanza che il reato previsto dall’art.14, comma 5 ter cit., non rientrava tra quelli riportati negli artt. 380 e 381 c.p.p., per i quali la norma in questione (art.1 ter, comma 13, legge n.102 del 2009) espressamente escludeva la applicazione del beneficio della regolarizzazione; infine gli appellanti rilevavano che, come aveva stabilito l’Adunanza Plenaria n. 7 e n. 8 del 2011, l’entrata in vigore in Italia della direttiva europea n.115/2008 in data 24 dicembre 2010 comportava, comunque, l’inapplicabilità della fattispecie incriminatrice in questione; infine, in via subordinata, veniva sollevata l’eccezione di legittimità dell’art. 1ter, comma 13, lettera c, della legge n. 102/2009 con riferimento all’art. 3 Cost.

Si è costituita in giudizio la Prefettura di Mantova UTG, chiedendo il rigetto dell’appello.

Uditi, alla camera di consiglio del 26 agosto 2011, il difensore presente per la parte appellante, come da verbale, ed avvisata la medesima della possibile decisione della controversia nel merito con sentenza breve ai sensi dell’art.60 c.p.a., la causa è passata in decisione.

2. L’appello va accolto alla luce dei principi enunciati in materia dall’Adunanza Plenaria, decisioni n. 7 e n. 8/2011, cui questo Collegio si è già conformato in controversie del tutto analoghe (decisioni n.2845/2011 e 4368/2011, e altre).

Applicando i suddetti principi al caso di specie, la condanna inflitta a Y. S. per violazione dell’obbligo di lasciare il territorio nazionale non esplica più effetti e conseguentemente il rigetto della domanda di emersione risulta illegittimo per carenza dei presupposti indicati dall’amministrazione, che dovrà, invece, riesaminare la medesima, conformandosi alle statuizioni della presente decisione.

Non vi è luogo ad esaminare gli altri motivi di appello né l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art.1ter comma 13 lettera c della legge n. 102/2009 sollevata dalla parte appellante solo in subordine.

3. In conclusione l’appello va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata,il ricorso di primo grado va accolto con il conseguente obbligo dell’amministrazione di riesaminare la domanda di emersione alla luce della motivazione della presente sentenza.

Le peculiari caratteristiche della questione e la sua novità consentono di compensare integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla il diniego di rilascio di permesso di soggiorno per emersione da lavoro irregolare opposto dal Prefetto di Mantova.

Compensa tra le parti le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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