Cons. Stato Sez. V, Sent., 27-09-2011, n. 5376 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con l’appello in esame la ditta "C. B. E. D. " sostiene l’erroneità della sentenza di primo grado che ha accolto il ricorso proposto dalla " D. live " per l’annullamento della gara in cui l’appellante era divenuta aggiudicataria del servizio di gestione del bar dell’istituto di ricovero e cura di Rionero in Vulture.

Si sostiene, in opposizione a quanto ritenuto dal primo giudice, che il disciplinare di gara, inteso rettamente e secondo buona fede, non avrebbe previsto che l’offerta economica doveva indicare espressamente l’impegno a rimborsare i costi relativi ai consumi energetici, acqua, e quant’altro fissato nella concessione contratto e che, pertanto, l’offerta formulata dalla ditta " C. B. E. D. ", non sarebbe incompleta, in quanto redatta in conformità al disciplinare di gara.

La controparte, costituitasi in giudizio, ha sostenuto l’infondatezza dei motivi di appello e, in via subordinata, ha riproposto gli altri motivi già dedotti in primo grado, relativi alla inidoneità della referenza bancaria prodotta dall’appellante per dimostrare la sua capacità economica e finanziaria e la violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e par condicio, in quanto l’originaria ricorrente non sarebbe stata posta nelle condizioni di partecipare alla seduta pubblica nel corso della quale si era proceduto all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche.

Motivi della decisione

L’appello deve ritenersi infondato.

Rileva la resistente che l’offerta economica che le concorrenti dovevano formulare era composta da due componenti, quella economica, consistente nell’aumento percentuale da applicare al canone annuo di base e l’altra consistente nell’impegno al rimborso, nei confronti dell’amministrazione, dei consumi energetici acqua e quant’altro fissato nella concessione contratto.

La ditta " C. B. E. D. ", pur essendosi impegnata, in altro documento di gara, a rimborsare tali consumi non avrebbe, però, ribadito tale impegno nell’offerta economica e avrebbe formulato, pertanto, un’offerta incompleta, in violazione dell’art. 4 del disciplinare.

Il motivo deve ritenersi fondato in quanto il disciplinare di gara non dà adito a dubbi interpretativi, atteso che lo stesso prescrive che l’offerta economica doveva essere costituita da due elementi, e cioè, l’aumento percentuale proposto sul canone annuo e l’impegno a rimborsare la stazione appaltante dei vari costi di gestione.

Pertanto, l’offerta economica formulata dalla ditta " C. B. E. D." risulta incompleta e la stazione appaltante, correttamente, ne ha disposto l’esclusione dalla gara con riferimento alla prescrizione che impone l’esclusione delle offerte incomplete o condizionate, atteso che le clausole inserite nella lex specialis, oltre a garantire le esigenze di certezza e celerità del procedimento, tutelano l’imparzialità dell’azione amministrativa e la parità di condizioni fra i ricorrenti.

La sussistenza di tale vizio, pertanto, deve ritenersi sufficiente per respingere i motivi di appello, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.

Considerata la peculiarità delle questioni trattate, le spese del grado di giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.

Spese compensate nel grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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