Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 27-09-2011, n. 591 Istanze e domande del privato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Società appellata ha presentato nel gennaio del 2009 una richiesta di rilascio dell’autorizzazione unica alla realizzazione ed esercizio di un impianto fotovoltaico ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003.

Successivamente nel mese di luglio del 2009 la Società ha corredato l’istanza di ulteriore documentazione prevista dall’art. 2 delle Linee guida al PEARS medio tempore entrato in vigore.

Decorso inutilmente il termine di 180 giorni – previsto dal comma 4 del citato articolo per la convocazione della Conferenza dei servizi – la istante ha quindi adito ai sensi degli artt. 31 e 117 C.P.A. il TAR Palermo, il quale con la sentenza in epigrafe indicata ha accolto il ricorso, accertando l’illegittima natura omissiva del comportamento silente tenuto dall’Amministrazione.

La sentenza è stata impugnata con l’atto di appello all’esame dall’Amministrazione regionale la quale ne ha chiesto l’integrale riforma osservando – sulla scorta di recente pronuncia di questo Consiglio – che il silenzio non poteva dirsi nella fattispecie formato dal momento che la società non aveva soddisfatto una specifica richiesta di integrazioni documentali avanzata dal responsabile del procedimento.

Si è costituita la società appellata instando per il rigetto dell’avverso gravame.

In tal senso l’appellata rileva l’inconferenza del precedente richiamato dalla difesa erariale, relativo ad un caso nel quale la documentazione integrativa richiesta dall’Amministrazione condizionava – per espresso disposto delle Linee guida del PEARS – la procedibilità dell’istanza.

La parte privata ha depositato memoria, insistendo nelle già rappresentate conclusioni.

Alla camera di consiglio del 9 giugno 2011 l’appello è stato trattenuto in decisione, per essere definito con sentenza succintamente motivata ai sensi di legge.

Motivi della decisione

L’appello è fondato e va pertanto accolto, con integrale riforma della sentenza impugnata.

L’art. 20 delle Linee guida al PEARS subordina il rilascio dell’autorizzazione per la costruzione in zona agricola di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili alla realizzazione, sul loro confine, di una fascia arborea di protezione avente larghezza minima di m. 10.

In relazione a siffatta previsione l’Amministrazione competente ha richiesto alla società istante di corredare la domanda con un elaborato grafico rappresentante tale fascia arborea, in precedenza non descritta nei documenti progettuali allegati alla domanda.

L’Amministrazione ha altresì richiesto la prova – mediante esibizione di un contratto di locazione registrato – della disponibilità giuridica in capo all’istante dell’area destinata ad accogliere l’impianto.

In tale contesto sembra evidente al Collegio da un lato che la domanda risultava priva di elementi documentali di carattere sostanzialmente essenziale ai sensi della disciplina regolamentare applicabile; dall’altro che, di conseguenza, l’Amministrazione non aveva alcun obbligo di attivarsi nel termine legale di 180 giorni per la convocazione della Conferenza di servizi.

Come già chiarito da questo Consiglio in relazione a fattispecie in definitiva del tutto assimilabile a quella ora all’esame, infatti, il predetto termine non inizia a decorrere se la documentazione allegata all’istanza non corrisponde alle previsioni legali e se le pertinenti richieste di integrazione formulate dall’Amministrazione non trovano adeguato riscontro (C.G.A. n. 213 del 2011).

Diversamente da come (alquanto formalisticamente) predicato dalla sentenza impugnata, la conferenza dei servizi prevista dall’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 è infatti un modulo di semplificazione procedimentale che va tempestivamente e doverosamente attivato solo se l’istanza da esaminare possieda i requisiti minimi di ammissibilità, essendo secondo questo Collegio evidente – alla stregua di ragionevoli criteri di economia dei mezzi giuridici – che in caso diverso le attività istruttorie vanno espletate dal R.U.P., come avvenuto nel caso all’esame.

D’altra parte considerata la natura pacificamente acceleratoria del termine in questione (cfr. V Sez. n. 2825 del 2010) il decorso del termine stesso non priva l’Amministrazione del potere di richiedere le integrazioni documentali (ovviamente non defatigatorie ma) effettivamente necessarie ai fini della decisione.

Condivisibile risulta perciò la deduzione dell’Avvocatura secondo la quale non si può ritenere – come fa la sentenza impugnata, applicando erroneamente costrutti ermeneutici che sembrano piuttosto attagliarsi alla ben diversa ipotesi dei termini perentori – che la richiesta di integrazione documentale sia illegittima per il solo fatto di essere formulata dopo sei mesi dalla presentazione della relativa istanza: come si è detto, infatti, il silenzio inadempimento può concretizzarsi solo una volta decorsi 180 giorni dal momento in cui l’amministrazione procedente è stata posta in condizioni di esaminare compiutamente la relativa domanda, in quanto integrata dalla documentazione necessaria richiesta ex lege all’interessato.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono l’appello va quindi accolto, con integrale riforma della sentenza impugnata e rigetto del ricorso originario.

Ogni altro motivo od eccezione può essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Le spese e gli onorari del giudizio possono essere integralmente compensati, attesa la novità di alcune delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, riforma integralmente la sentenza impugnata e per l’effetto respinge il ricorso originario.

Le spese e gli onorari del giudizio sono integralmente compensati.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *