Cass. pen. Sez. feriale, Sent., (ud. 01-09-2011) 07-09-2011, n. 33268

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, di conferma della sentenza del 23.11.2009, del Tribunale di Velletri, che ha condannato il C. per i reati di rapina e lesioni personali aggravate in danno della madre I.R. alla pena di anni uno e mesi cinque di reclusione ed Euro 450,00 di multa, ritenuta la continuazione e concesse le attenuanti generiche e quella del danno lieve, ricorre la difesa dell’imputato chiedendo l’annullamento della sentenza e deducendo a motivo la violazione l’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, richiamando i motivi già indicati nell’appello. In particolare il ricorrente deduce che manca la prova che il C. sia responsabile del reato ascrittigli perchè la persona offesa non ha reso una testimonianza coerente, non essendo stata in grado di riferire come si erano svolti i fatti. Di tale incongruenza non hanno tenuto conti i giudici di primo e secondo grado, violando i principi normativi in tema di valutazione della prova dichiarativa. La pena inflitta,inoltre, non è adeguata alla modestia del danno economico prodotto pari a soli Euro 5.

Motivi della decisione

2. Il ricorso è manifestamente infondato perchè formulato con motivi generici.

2.1 Il ricorrente si è limitato a dedurre le censure che intendeva muovere ad alcuni punti della decisione, a suo avviso erronei, ma non ha adempiuto all’onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire a questa Corte di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato; conseguentemente i motivi di ricorso in questione difettano del requisito della specificità richiesto, a pena di inammissibilità della impugnazione, dal combinato disposto dell’art. 591 c.p.p. e art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c).

Il ricorso, pertanto, ai sensi dell’art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 611 c.p.p., comma 2, deve essere dichiarato inammissibile:

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, va condannato al pagamento delle spese del procedimento l’imputato che lo ha proposto, e, – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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