Corte Suprema di Cassazione – Penale Sezione Lavoro Sentenza n. 21547 del 2006 deposito del 06 ottobre 2006

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 595 del 2002 il Tribunale di Milano rigettava il ricorso proposto da B.D. volto ad ottenere l’accertamento della nullità ed inefficacia del licenziamento a lui intimato con lettera dell’8.11.1999 dalla Luso Farmaco D’Italia S.p.A. con le conseguenze di carattere reintegratorio e risarcitorio di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18.

Il Tribunale, escussi i testi ammessi, aveva ritenuto nella forma e nella sostanza legittimo e proporzionato agli addebiti il licenziamento adottato nei confronti del B. a seguito di controlli circa l’esecuzione dell’attività di informatore scientifico; aveva ritenuto rilevante che il B. non avesse svolto l’attività ci informazione nelle ore indicate nelle relazioni ed irrilevante il non essere sottoposto ad un rigido orario di lavoro.

Tale decisione, a seguito di appello proposte dal B., è stata confermata dalla Corte di Appello di Milano con sentenza n 275 del 2003.

La Corte in particolare ha ritenuto non sussistente la violazione della L. n. 300 del 1970 art. 7, comma 5, in relazione all’adozione del provvedimento di licenziamento l’8 novembre 1999, sesto giorno dalla contestazione degli addebiti (avvenuta il 2 novembre 1999), trattandosi di termine dilatorio non suscettibile di proroga per il fatto che il quinto giorno (7 novembre 1999) cadeva di domenica.

La stessa Corte ha ritenuto fondati, nel merito, gli addebiti mossi al B., essendo risultato che lo stesso nei giorni 21 e 22 ottobre 1999 non aveva effettuato le numerose visite indicate nelle sue relazioni, dal che era derivata una lesione irrimediabile del vincolo fiduciario.

La Corte ha disatteso, poi, la richiesta dell’appellante di prova testimoniale e le dichiarazioni scritte dei medici, perchè generiche a fronte di una contestazione dettagliata.

Da ultimo la Corte ha escluso, in presenza di inadempimenti gravi e ripetuti, l’intento persecutorio della società. Contro la sentenza di appello il B. propone ricorso per Cassazione con tre motivi.

La Luso Farmaco D’Italia resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 del (art. 360 c.p.c., n. 3).

Il B., nel ribadire quanto già esposto in sede di gravame contro la decisione di primo grado, sostiene che il giudice di appello non ha fatto corretta applicazione della richiamata norma, giacchè la società aveva comunicato il recesso senza attendere le giustificazioni del lavoratore nel tempo in cui ragionevolmente le stesse potevano pervenirle e violando apertamente il termine a difesa previsto dalla legge. Sotto tale profilo pone in rilievo che, cadendo l’ultimo giorno per presentare le giustificazioni di domenica (7 novembre), lo stesso doveva intendersi prorogato di diritto al giorno successivo (8 novembre), sicchè il provvedimento non avrebbe potuto essere adottato prima del 9 novembre.

Il motivo è infondato.

Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte il termine di cinque giorni, previsto dalla L. n. 300 del 1970, art. 7, comma 4 per l’irrogazione della sanzione disciplinare a seguito della contestazione della mancanza al lavoratore, ha carattere dilatorio, la cui inosservanza determina la nullità dell’atto compiuto prima del decorso del termine stesso, e non è suscettibile di proroga, ove l’ultimo dei detti cinque giorni sia festivo (Cass. n. 1000 del 27 gennaio 1993 si riferisce a tale fattispecie; Cass n. 7097 del 16 marzo 2001 e Cass n. 14699 del 2 ottobre 2003 ribadiscono la natura dilatoria del temine in questione e riguardano più in particolare l’ipotesi dei giorni festivi intermedi, da prendersi in considerazione ai fini del computo del termine).

Orbene l’impugnata sentenza ha fatto corretta applicazione di tale indirizzo ribadendo la legittimità del provvedimento di licenziamento assunto dopo il termine di cinque giorni, termine che, seppure breve, non era tale da impedire ne caso di specie al lavoratore di predisporre e di fornire le giustificazioni anche in giorno festivo, intermedio o finale, con l’utilizzo dei moderni di comunicazione.

2. Con il secondo motivo il ricorrente, denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 203 c.p.c., nonchè vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5), in relazione alla statuizione del giudice di appello di inammissibilità delle prove delegate riguardanti l’assunzione dei medici che avevano rilasciato dichiarazioni, ritenute dal B. a sè favorevoli.

La censura non ha pregio e va disattesa, in quanto la Corte territoriale ha preso in esame la richiesta probatoria e la ha rigettata in considerazione della genericità dei capitoli di prova formulati dal B..

Trattasi di valutazione, devoluta ai giudici di merito e sostenuta da adeguata e logica motivazione, che viene contrastata dal ricorrente con diverso apprezzamento, non ammissibile in sede di legittimità. 3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce omessa motivazione sulla mancata audizione del contenuto della cassetta registrata (art. 360 c.p.c., n. 5).

In particolare il B. sostiene che il giudice di appello ha omesso di esaminare la richiesta di ascolto e di audizione del teste D.M., che aveva intrattenuto la conversazione, il tutto con riguardo all’intento persecutorio tenuto dalla società nei confronti dello stesso B..

I rilievi sono infondati, giacchè le espressioni, riportate nel ricorso per Cassazione a pag. 3) ed oggetto della telefonata tra il B. e il suo superiore gerarchico D.M.M., non escludono l’inadempimento del B., consistente nel mancato svolgimento della sua attività di informatore scientifico nei giorni 21 e 22 ottobre 1999. 4. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettate.

Le spese del giudizio di Cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrente alle spese, che liquida in Euro 21,00, oltre 2000/00 per onorari, IVA, CAP e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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