T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, Sent., 27-09-2011, n. 1655 Atti amministrativi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La ricorrente, quale emittente privata titolare di concessione ministeriale per l’esercizio della radiodiffusione in ambito nazionale, esercisce, tra gli altri, un impianto sito in Selva di Fasano attivato prima del 1990 secondo le caratteristiche tecniche all’epoca vigenti.

Con l’ordinanza impugnata, il Sindaco di Fasano, all’esito di un monitoraggio effettuato per il controllo del rischio derivante dal superamento della soglia limite di emissioni elettromagnetiche di cui al D.M. n. 381/1998, dal quale era emerso il superamento di detti valori nella zona, ha ordinato a tutte le emittenti ivi operanti, compresa la ricorrente, la sospensione dell’attività di trasmissione in attesa della riduzione a conformità delle emissioni a loro cura e spese.

Con il presente ricorso si lamenta l’illegittimità dell’ordinanza n. 257 del 29.12.1999 per violazione degli artt. 3, comma 3, e 7 della legge n. 241/1990, data l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento e la mancata ostensione dei documenti su cui la medesima ordinanza si fonda; violazione dell’art. 38 della legge n. 142/1990 ed eccesso di potere, atteso che l’ordinanza sarebbe stata emanata in difetto dei presupposti di indifferibilità ed urgenza legittimanti la sua adozione; violazione della legge n. 249/1997 e del D.M. n. 381/1998 ed incompetenza del sindaco in materia.

Poiché la ricorrente aveva avanzato istanza di sospensione dell’atto impugnato, la stessa è stata concessa con ordinanza n. 742/2000 sul rilievo della mancata partecipazione degli interessati agli accertamenti effettuati, necessaria ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990.

Con atto depositato il 6 aprile 2000, integrato da successive memorie, si è costituito in giudizio il Comune di Fasano per chiedere il rigetto del ricorso.

In data 9 febbraio 2011 E. s.p.a. ha depositato ricorso per motivi aggiunti avverso il regolamento comunale approvato con delibera consiliare n. 58 del 17.12.2009, prodotto in giudizio dal Comune di Fasano, eccependone, sotto più profili, l’illegittimità.

Nel corso del giudizio ed in prossimità dell’udienza pubblica di discussione entrambe le parti hanno depositato memorie.

Alla pubblica udienza del 22 giugno 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

Il Collegio reputa necessario, in via preliminare, verificare la permanenza dell’interesse alla decisione in capo alla società ricorrente.

L’impugnazione, invero, ha ad oggetto un’ordinanza contingibile ed urgente emanata nel 1999 sul presupposto dell’accertato superamento del limite legale di emissioni elettromagnetiche nella zona dove sono ubicati gli impianti, il cui annullamento oggi si rivela inutiliter dato in considerazione del mutato quadro normativo e fattuale di riferimento.

I monitoraggi effettuati nel 1999, infatti, hanno accertato la sussistenza di una situazione di fatto in un momento considerato, che potrebbe non rispondere a quella attuale e che comunque avrebbe dovuto essere nuovamente verificata da parte dell’Amministrazione, al fine di adottare i provvedimenti eventualmente necessari e conseguenti; ciò anche tenuto conto del disposto dell’ordinanza cautelare n. 742/2000, alla quale non è seguita alcuna ulteriore attività da parte dell’Ente, né l’adozione di ulteriori provvedimenti lesivi nei confronti dell’emittente (circostanza risultante dagli atti e confermata dalla difesa della ricorrente sia negli scritti difensivi che nel corso della discussione orale tenutasi alla pubblica udienza del 22 giugno 2011).

Ne consegue che l’ordinanza impugnata, dato il carattere per così dire "dinamico" del presupposto su cui è stata adottata, ha ormai esaurito i suoi effetti; manca, infatti, una successiva attività di verifica, da parte degli Enti preposti, da cui risulti il permanere del superamento dei limiti di emissione nella zona interessata. La ricorrente, peraltro, proprio in conseguenza della sospensione degli effetti dell’atto impugnato in sede cautelare, ha potuto continuare a tutt’oggi l’esercizio della propria attività di emissione senza subire pregiudizio.

Alla luce delle suesposte considerazioni, quindi, non residua alcun interesse in capo alla ricorrente alla decisione del ricorso introduttivo, in quanto l’atto impugnato risulta superato dalle circostanze di fatto sopravvenute oltre che da un quadro normativo parzialmente mutato. La circostanza è addirittura confermata dalla stessa ricorrente che, mostrando perplessità rispetto alla linea difensiva del Comune di Fasano, afferma "che non si vede proprio quale sia il suo interesse a difendere un provvedimento "urgente" adottato più di dieci anni fa e che pertanto risulta del tutto superato dagli avvenimenti, sia dal punto di vista fattuale, sia dal punto di vista normativo" (cfr. memoria depositata da E. s.p.a. il 15.12.2010).

Quanto sopra è avvalorato dall’intervenuta adozione nel 2009, da parte del Comune resistente, del nuovo regolamento in materia di impianti di radiotrasmissione e telefonia cellulare, impugnato con motivi aggiunti dalla società ricorrente, atteso che la compatibilità dell’impianto e la regolarità della relativa attività di emissione andrebbe valutata anche rispetto alla normativa regolamentare sopravvenuta.

Né l’impugnazione del suddetto regolamento da parte di E. s.p.a. con i citati motivi aggiunti sposta i termini della questione.

E’ pacifico, infatti (cfr., da ultimo, TAR Emilia Romagna Parma, sez. I, 7 giugno 2011, n. 183, prodotta, tra le altre, dalla difesa del Comune resistente), che l’impugnazione di un atto regolamentare è inammissibile (per carenza ab origine dell’interesse a ricorrere) quando quest’ultimo – come nella fattispecie – contiene prescrizioni a carattere generale che, in quanto tali, sono prive di una immediata efficacia lesiva poichè non incidono direttamente nella sfera giuridica dell’interessato; nel caso in questione, invero, la lesività del nuovo regolamento si sarebbe potuta apprezzare solo all’esito dell’adozione di atti applicativi destinati all’emittente – che, nella specie, non risultano essere stati emanati dall’Amministrazione – atteso che solo da questi ultimi l’interesse protetto sarebbe divenuto concreto ed attuale.

Per tutto quanto esposto, quindi, il ricorso introduttivo è da dichiarare improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, mentre il ricorso per motivi aggiunti è da dichiarare inammissibile.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Seconda – definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse ed inammissibile il ricorso per motivi aggiunti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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