Cass. civ. Sez. I, Sent., 30-12-2011, n. 30219 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La sig.ra P.A.R. si rivolse alla Corte d’appello di Potenza per ottenere l’equa riparazione, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 del danno derivante dalla eccessiva durata di un processo penale a suo carico.

La Corte adita, riconosciuto che la durata del processo aveva ecceduto di sette mesi il termine ragionevole di tre anni, ha tuttavia negato la riparazione del danno non patrimoniale, sul rilievo della mancata assunzione di iniziative sollecitatorie da parte dell’imputata, che aveva alla fine potuto beneficiare della prescrizione del reato. Ha quindi condannato l’attrice alle spese processuali.

La sig.ra P. ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi di censura, cui l’amministrazione intimata ha resistito con controricorso.

In camera di consiglio il Collegio ha deliberato che la motivazione della presente sentenza sia redatta in maniera semplificata, non ponendosi questioni rilevanti sotto il profilo della nomofilachia.

Motivi della decisione

1. – Il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è inammissibile essendo privo della "chiara indicazione del fatto controverso" (art. 366 bis c.p.c., comma 2): i due punti di sintesi enunciati alla fine dell’esposizione del motivo, invero, non contengono l’indicazione di alcun "fatto" che sarebbe stato scorrettamente accertato dai giudici di merito.

2. – Il secondo motivo, con cui si censura la condanna della ricorrente alle spese processuali nonostante ciò costituisca violazione dei principi affermati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo con riguardo ai giudizi di riparazione del danno da irragionevole durata del processo, è infondato, non risultando alcuna affermazione di quella Corte in tal senso.

3. – Il ricorso va in conclusione respinto. Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 600,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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