Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 05-07-2011) 08-09-2011, n. 33340 Sentenza contumaciale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

F.G. e D.B.D. sono stati tratti a giudizio siccome accusati:

a) Del reato p. e p. artt. 110 e 640 c.p., art. 61 c.p., n. 7 perchè, in concorso tra loro, il F. facendo l’ordine della mercè nonchè presi gli accordi necessari alla consegna, il D. B. consegnando l’assegno ricettato, con artifici e raggiri consistiti nel fare richiesta a L.D. intestatario della ditta New Ink corr. in (OMISSIS), di un preventivo per l’acquisto di toner e cartucce per stampanti a nome della inesistente ditta F.G. di F.G., contract ad Forniture, sede legale in (OMISSIS), deposito e magazzino in (OMISSIS), nel pagare la fornitura della merce con assegno circolare del Credito italiano n. (OMISSIS) di L. 8.469.000 provento del reato di rapina inducendo in errore L.D., si procuravano un ingiusto profitto con pari altrui grave danno.

In (OMISSIS). b) Imputati del reato p. e p. dagli artt. 110 e 648 c.p. perchè in concorso tra loro, acquistavano o ricevevano l’assegno di cui al capo a) provento del reato di rapina. Accertato in (OMISSIS).

All’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Macerata – sezione distaccata di Civitanova Marche, con sentenza del 6.2.2009, condannava il F. alla pena di anni due e mesi tre di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa e il D.B. a quella di anni due e mesi uno di reclusione ed Euro 800,00 di multa. Entrambi gli imputati impugnavano la sentenza e la Corte d’Appello di Ancona, con sentenza dell’8.6.2010, in parziale riforma della precedente decisione, assolveva il D.B. dal delitto ascrittogli di ricettazione non sussistendo il fatto e da quello di truffa, non avendo egli commesso il fatto, rigettando nel merito il gravame proposto dal F. che veniva condannato alla minore pena di anni due di reclusione e Euro 700,00 di multa per il delitto di ricettazione, essendo estinto quello di truffa perchè prescritto.

Propone pertanto ricorso in questa sede la difesa del solo imputato F., richiedendo l’annullamento della decisione della Corte d’Appello deducendo i seguenti punti qui di seguito dal Collegio esaminati.

1.) la violazione degli artt. 21 e 125 c.p.p., art. 178 c.p.p., lett. a) e art. 179 c.p., rilevando che erronea sarebbe la decisione resa dalla Corte d’Appello in merito alla eccepita incompetenza per territorio, siccome il reato di truffa deve ritenersi consumato nel luogo in cui l’imputato ha ricevuto la merce costituente l’illecito profitto, in (OMISSIS). Dalla rilevanza e accoglibilità della suddetta eccezione, la difesa deduce, ex art. 178 c.p.p., lett. a), la nullità del giudizio, per incapacità assoluta dell’organo giudicante.

La doglianza è infondata. La difesa ripropone sul punto una questione che è stata oggetto di disamina tanto in primo grado che in quello di appello, senza peraltro dedurre alcun argomento giuridico che costituisca critica puntuale e specifica alla decisione assunta dalla Corte di merito. Dalla esposizione della vicenda (pagg 1 e 2 della sentenza impugnata) risulta che lo scambio tra la merce fornita dal L. e l’assegno (di illecita provenienza) consegnato dal D.B. quale esecutore delle disposizioni del F. sono avvenuti al casello autostradale (OMISSIS). Trattasi di circostanza di fatto (non confutata), che consente di affermare che la realizzazione dello illecito profitto da parte del F. è avvenuta proprio in quella località, perchè in quella sede il L. ha perso la disponibilità della merce a fronte di un pagamento con susseguente conseguimento dello illecito profitto da parte del F.. Le successive sorti della merce consegnata all’emissario del ricorrente, costituiscono un post- factum irrilevante ai fini del perfezionamento del reato. Di qui consegue che appare del tutto corretta la decisione della Corte Anconetana e il motivo va rigettato, perchè la competenza per territorio è stata stabilita nel rispetto delle norme processuali.

L’accertata competenza per territorio, esime dalla necessità di trattare gli ulteriori aspetti attinenti alla (peraltro infondata) questione della capacità del giudice ex art. 178 c.p.p., lett. a).

2.) la violazione dell’art. 125 c.p.p., e art. 157 c.p.p., comma 8 bis e art. 161 c.p.p., ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), perchè l’estratto contumaciale della sentenza di primo grado sarebbe stata notificata direttamente al difensore ai sensi dell’art. 157 c.p.p., comma 8 bis, pur avendo il F. eletto domicilio in (OMISSIS). Dalla lettura della sentenza impugnata (pag. 5) si evince che la questione proposta è già stata oggetto di doglianza avanti alla Corte d’Appello, la quale, dopo avere rilevato che il domicilio dichiarato dal F. era divenuto inidoneo nel corso del giudizio, ha affermato che le notificazioni successive dovevano essere comunque eseguite presso il difensore in conformità del dettato di cui all’art. 161 c.p.p., comma 4, che a nulla rileverebbe l’erroneo richiamo al disposto dell’art. 157 c.p.p., comma 8 bis attesa la piena equipollenza delle formalità adottate.

La difesa, fatto un generico richiamo alla giurisprudenza relativa alla affermata prevalenza del domicilio eletto dall’imputato rispetto a qualsiasi altro luogo indicato dalla legge, non ha formulato specifica e puntuale censura confutativa dei due aspetti essenziali posti in evidenza dalla Corte territoriale: a) sopravvenuta inidoneità del domicilio dichiarato dall’imputato; b) susseguente necessità che le notificazioni dovessero essere effettuate presso il difensore ex art. 161 c.p.p., comma 4, non potendo essere eseguite presso il domicilio dello imputato.

Nella incontesta verità delle suddette premesse, appare pertanto del tutto corretta la decisione della Corte d’Appello la quale non ha ravvisato alcuna lesione del diritto di difesa dell’imputato (e conseguentemente alcuna nullità ex art. 178 c.p.p.) nel fatto che la notificazione presso il difensore sia stata effettuata con la indicazione dell’art. 157 c.p.p., comma 8 bis, in luogo del già richiamato art. 161 c.p.p., comma 4, attesa la sostanziale equipollenza dei due regimi notificatori che prevedono il medesimo destinatario (il difensore) dell’atto da notificarsi nell’interesse dell’imputato.

3.) vizio di motivazione e violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), d) ed e), perchè la Corte territoriale, se pur con motivazione ineccepibile, non ha tenuto conto del fatto che: i reati contestati non potevano essere stati commessi dal F., perchè tossicodipendente; l’imputato era stato tratto in arresto per altri fatti in data (OMISSIS), per essere successivamente posto agli arresti domiciliari; non è ragionevole la ricostruzione dei fatti svolta dalla Corte territoriale la quale ha affermato che l’imputato poteva commettere gli illeciti contestati pur rimanendo in stato di arresto domiciliari presso la propria abitazione, avendo intrattenuto con la parte offesa solo contatti telefonici e via fax.

La doglianza è manifestamente infondata.

Le censure mosse dalla difesa appaiono del tutto generiche ed attengono ad aspetti di merito senza risolversi in specifiche censure attinenti a vizi della motivazione della decisione, che devono essere desumibili dalla lettura della medesima. Le argomentazioni svolte dalla difesa sono inoltre orientate ad una diversa ricostruzione della vicenda, improponibile nella presente sede non essendo consentito al giudice della legittimità procedere ad una diversa lettura degli atti processuali, se non nei circoscritti limiti dettati dall’art. 606 c.p.p.. Del tutto inconsistenti sono poi i richiami ad aspetti di violazione della legge penale ricondotti alla fattispecie processuale di cui all’art. 606 c.p.p. comma 1, lett. b), dato che la difesa non ha fornito alcuna indicazione circa erronee applicazioni della legge penale o della sua interpretazione.

Incomprensibile appare altresì il richiamo all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), posto che la difesa non deduce alcun specifico vizio sul punto.

Per le suddette ragioni il ricorso va rigettato e l’imputato va condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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