DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 febbraio 2014, n. 59 Regolamento di organizzazione del Ministero della salute.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, recante riforma dell’organizzazione del Governo, e in
particolare gli articoli 47-bis, 47-ter e 47-quater;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni, recante riordino della disciplina in materia
sanitaria, e in particolare gli articoli 15 e 18;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di
ottimizzazione della produttivita’ del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n.
108, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della
salute;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e, in particolare,
l’articolo 2: comma 10, che prevede la riorganizzazione delle
amministrazioni per le quali sono stati adottati i provvedimenti di
riduzione della dotazione organica ai sensi dei commi 1 e 5 del
medesimo articolo; comma 10-ter, secondo il quale «Al fine di
semplificare ed accelerare il riordino previsto dal comma 10 e
dall’articolo 23-quinquies, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31
dicembre 2012, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono
adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministero per la
pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro
dell’economia e delle finanze. I decreti previsti dal presente comma
sono soggetti al controllo preventivo di legittimita’ della Corte dei
conti ai sensi dell’articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14
gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio
dei ministri ha facolta’ di richiedere il parere del Consiglio di
Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti
decreti cessa di aver vigore, per il Ministero interessato, il
regolamento di organizzazione vigente.»;
Visto l’articolo 1, comma 406 della legge 24 dicembre 2012, n. 228
che ha disposto la proroga al 28 febbraio 2013 del termine di cui al
citato articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge n. 95 del 2012;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22
gennaio 2013, con il quale e’ stata rideterminata in riduzione, tra
l’altro, la dotazione organica del Ministero della salute, in
attuazione dell’articolo 2, commi 1 e 5, del citato decreto-legge n.
95 del 2012;
Visto l’articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.
125, ai sensi del quale, le amministrazioni che hanno provveduto a
effettuare la riduzione delle dotazioni organiche devono adottare i
propri regolamenti di organizzazione entro il termine massimo del 31
dicembre 2013, e che il termine previsto dal citato articolo 2, comma
10-ter, del decreto-legge n. 95 del 2012, e’ differito al 31 dicembre
2013;
Visto l’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.
150, ai sensi del quale il termine del 31 dicembre 2013, di cui
all’articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 101 del 2013 si intende
rispettato dai Ministeri che entro la medesima data trasmettano al
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione gli
schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e che
prevede che gli assetti organizzativi definiti con il predetto
provvedimento, qualora determinino comprovati effetti di riduzione di
spesa, possono derogare alla disciplina legislativa vigente
concernente le strutture di primo livello di ciascun ministero, nel
rispetto delle disposizioni generali di cui all’articolo 3 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto l’articolo 13 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106,
recante istituzione del Comitato di supporto strategico degli
istituti zooprofilattici sperimentali;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalita’
nella pubblica amministrazione;
Visto l’articolo 1, commi 82 e 84, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilita’ 2013), concernente il
trasferimento alle regioni delle funzioni statali di regolazione
finanziaria delle partite debitorie e creditorie connesse alla
mobilita’ sanitaria internazionale e quelle in materia di assistenza
sanitaria indiretta, di cui all’articolo 3, comma 1, lett. b), del
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita’, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n.
44, recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi
operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell’articolo 2,
comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2013,
n. 138, recante il regolamento di organizzazione degli Uffici di
diretta collaborazione del Ministero della salute e dell’Organismo
indipendente di valutazione della performance;
Visto l’articolo 1, comma 233, della legge 27 dicembre 2013, n. 147
(Legge di stabilita’ 2014), che nel mantenere al Ministero della
salute le competenze in materia di assistenza sanitaria al personale
navigante e aeronavigante accentra le stesse presso gli uffici di
sanita’ marittima, aerea e di frontiera con riduzione di una unita’
della dotazione organica dei dirigenti di II fascia del Ministero;
Vista la proposta formulata dal Capo dell’Ufficio legislativo del
Ministro della salute, d’ordine del Ministro, con nota del 23
dicembre 2013, prot. n. 7211-P, ai fini della predisposizione del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riorganizzazione
del Dicastero ai sensi dell’articolo 2, comma 10-ter, del citato
decreto-legge n. 95 del 2012, e successive modificazioni;
Preso atto che sulla proposta di riorganizzazione del Ministero
della salute, sono state informate le Organizzazioni sindacali nella
riunione tenutasi in data 18 dicembre 2013;
Visto l’articolo 2, comma 10-ter, del citato decreto-legge n. 95
del 2012, e successive modificazioni, che prevede la facolta’ di
richiedere il parere del Consiglio di Stato sugli schemi di decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare ai sensi della
medesima norma;
Considerato che l’organizzazione ministeriale proposta risulta
coerente con: a) i compiti e le funzioni attribuite al Ministero
della salute dalla normativa vigente; b) i criteri contenuti
nell’articolo 2, comma 10, del citato decreto-legge n. 95 del 2012;
c) la nuova dotazione organica, come rideterminata dal menzionato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013 e
modificata in attuazione dell’articolo 1, comma 233 della legge 27
dicembre 2013, n. 147; d) l’articolo 1, comma 6, del citato
decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, secondo cui gli assetti
organizzativi definiti, qualora determinino comprovati effetti di
riduzione di spesa, possono derogare alla disciplina legislativa
vigente concernente le strutture di primo livello di ciascun
Ministero, nel rispetto delle disposizioni generali di cui
all’articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Ritenuto pertanto, per la suddetta motivazione, nonche’ per ragioni
di speditezza e celerita’, di non avvalersi della facolta’ di
richiedere il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 31 gennaio 2014;
Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con
il Ministro dell’economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Organizzazione del Ministero della salute

1. Il presente regolamento disciplina l’organizzazione del
Ministero della salute di seguito denominato «Ministero».
2. Il Ministero della salute, si articola in dodici Direzioni
generali coordinate da un Segretario generale, le quali assumono le
seguenti denominazioni:
a) Direzione generale della prevenzione sanitaria;
b) Direzione generale della programmazione sanitaria;
c) Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse
umane del Servizio sanitario nazionale;
d) Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio
farmaceutico;
e) Direzione generale della ricerca e dell’innovazione in
sanita’;
f) Direzione generale della vigilanza sugli enti e della
sicurezza delle cure;
g) Direzione generale della sanita’ animale e dei farmaci
veterinari;
h) Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti
e la nutrizione;
i) Direzione generale della digitalizzazione, del sistema
informativo sanitario e della statistica;
l) Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della
salute;
m) Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei
e internazionali;
n) Direzione generale del personale, dell’organizzazione e del
bilancio.
3. Le direzioni generali, che svolgono le funzioni previste dal
presente regolamento, nonche’ ogni altra funzione a esse connessa
attribuita al Ministero dalla vigente normativa, provvedono altresi’,
secondo le rispettive competenze, ai compiti in materia di
contenzioso e alle attivita’ connesse all’espletamento delle
procedure di evidenza pubblica e alla stipulazione di contratti,
assumendone le rispettive responsabilita’. Il coordinamento del
contenzioso afferente a piu’ direzioni e’ assicurato dal segretario
generale.
4. Nell’ambito delle materie di rispettiva competenza, ove non
diversamente disciplinato, le direzioni generali esercitano i poteri
di accertamento e di ispezione previsti dalla normativa vigente.
5. In caso di assenza o impedimento del segretario generale le
funzioni vicarie sono conferite a uno dei direttori generali. In caso
di assenza o impedimento di un direttore generale, sono conferite a
un dirigente di seconda fascia della propria direzione.
6. Presso il Ministero opera la Conferenza permanente dei direttori
generali del Ministero, di seguito denominata «Conferenza», la quale
formula pareri sulle questioni comuni alle attivita’ di piu’
direzioni e puo’ formulare proposte al Ministro della salute, di
seguito «Ministro», per l’emanazione di indirizzi e direttive. La
conferenza propone linee e strategie generali in materia di gestione
delle risorse umane, di servizi comuni e affari generali svolti in
gestione unificata nonche’ in materia di coordinamento delle
attivita’ informatiche. Elabora altresi’ proposte per la
realizzazione e pianificazione delle attivita’ del Centro
polifunzionale per la salute pubblica. La conferenza si riunisce in
via ordinaria almeno una volta ogni due mesi e in via straordinaria
su richiesta del segretario generale o di almeno due direttori
generali. La Conferenza si riunisce inoltre su richiesta del
Ministro. La conferenza, quando non sia presente il Ministro, e’
presieduta dal Segretario generale.
7. Presso il Ministero operano il Consiglio superiore di sanita’,
il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, gli altri organi
collegiali e gli organismi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, nonche’ il Comitato di supporto
strategico degli istituti zooprofilattici sperimentali di cui
all’articolo 13 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106.

Art. 2

Segretario generale

1. Il segretario generale, nominato ai sensi dell’articolo 19,
comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, opera alle dirette dipendenze del Ministro ed esercita
le funzioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni, nonche’, in particolare,
quelle di seguito indicate: coordinamento delle attivita’ delle
direzioni generali, anche attraverso la convocazione della conferenza
dei direttori generali per l’esame di questioni di particolare
rilievo o di massima; risoluzione dei conflitti di competenza fra le
direzioni generali; coordinamento degli interventi delle direzioni
generali in caso di emergenze sanitarie internazionali e informazione
al Ministro sugli interventi svolti dalle direzioni generali
conseguenti a stati di crisi, anche internazionali; coordinamento con
le direzioni generali delle attivita’ di formazione del personale
sanitario; raccordo con le direzioni generali per le attivita’
inerenti ai rapporti con le Conferenze di cui al decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281; formulazione, sentiti i direttori generali,
di proposte al Ministro ai fini dell’esercizio delle funzioni di cui
all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni; adozione, nelle more
dell’attribuzione degli incarichi ai titolari di centro di
responsabilita’ amministrativa, anche ad interim, dei provvedimenti
necessari a garantire la continuita’ dell’azione amministrativa delle
direzioni generali.
2. Nelle relazioni europee e internazionali il segretario generale
svolge le funzioni di Chief Medical Officer o di Chief Veterinary
Officer ove in possesso, rispettivamente, della professionalita’
medica o medico-veterinaria. Qualora non ricorra tale condizione il
Ministro conferisce le anzidette funzioni a un direttore generale del
Ministero in possesso della corrispondente professionalita’.
3. Il segretario generale si avvale di un segretariato generale che
costituisce centro di responsabilita’ amministrativa ai sensi
dell’articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e
successive modificazioni, e che si articola in uffici dirigenziali di
livello non generale.

Art. 3

Direzione generale della prevenzione sanitaria

1. La Direzione generale della prevenzione sanitaria svolge le
seguenti funzioni: sorveglianza epidemiologica; promozione della
salute, con particolare riguardo alle fasce di popolazione
vulnerabili (anziani, settore materno infantile, eta’ evolutiva,
migranti, persone affette da patologie croniche e di rilievo sociale,
disabili, persone non autosufficienti, persone con problemi di salute
mentale); prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali,
ivi incluse le altre competenze sanitarie in materia di sicurezza nei
luoghi di lavoro previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, e successive modificazioni; prevenzione degli incidenti in ambito
stradale e domestico e nelle istituzioni sanitarie e socio-sanitarie;
prevenzione, monitoraggio e valutazione epidemiologica del fenomeno
delle dipendenze; prevenzione universale delle esposizioni ad agenti
chimici, fisici e biologici nell’ambiente naturale, nell’ambiente di
vita, nelle acque destinate al consumo umano e nell’ambiente di
lavoro; profilassi internazionale; prevenzione nella popolazione a
rischio, con particolare riguardo ai programmi organizzati di
screening; prevenzione delle complicanze e delle recidive di
malattia, con particolare riguardo all’integrazione sanitaria e
socio-sanitaria; disciplina della tutela sanitaria delle attivita’
sportive e della lotta contro il doping; tutela della salute con
riferimento a sangue ed emocomponenti, trapianto di organi e
biotecnologie con particolare riferimento al loro impiego e alle
procedure autorizzative concernenti attivita’ riguardanti
microrganismi geneticamente modificati; terrorismo biologico,
chimico, nucleare e radiologico; buone pratiche di laboratorio;
aspetti connessi alla protezione civile; disciplina delle acque
minerali; coordinamento funzionale degli uffici di sanita’ marittima,
aerea e di frontiera, fatte salve le competenze della direzione
generale di cui all’articolo 10, ed esercizio delle funzioni statali
in materia di assistenza sanitaria al personale navigante e
aeronavigante in Italia e all’estero (USMAF-SASN).
2. La Direzione svolge altresi’ attivita’ di supporto alle funzioni
del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle
malattie-CCM, istituito dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, come riordinato dall’articolo 9
del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44.

Art. 4

Direzione generale della programmazione sanitaria

1. La Direzione generale della programmazione sanitaria svolge le
seguenti funzioni: definizione e monitoraggio del piano sanitario
nazionale e dei piani di settore aventi rilievo e applicazione
nazionale; analisi dei fabbisogni finanziari del Servizio sanitario
nazionale (di seguito, SSN ) e costi standard in sanita’;
elaborazione e verifica dei dati economici relativi all’attivita’ del
SSN e aggiornamento dei modelli economici del nuovo sistema
informativo sanitario; monitoraggio della spesa sanitaria e
realizzazione di misure di appropriatezza ed efficienza; sistema di
garanzia per il monitoraggio dell’assistenza sanitaria e indicatori
per la verifica dell’erogazione dei LEA; in raccordo con la direzione
di cui all’articolo 13, disciplina comunitaria e accordi
internazionali in materia di assistenza sanitaria; funzioni statali
in materia di assistenza sanitaria ai cittadini italiani all’estero,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
618, nonche’ in materia di assistenza transfrontaliera; analisi della
mobilita’ sanitaria; programmazione tecnico-sanitaria di rilievo
nazionale e indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attivita’
tecniche sanitarie regionali, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze per i profili attinenti al concorso
dello Stato al finanziamento del SSN, anche in relazione ai piani di
rientro dai disavanzi sanitari regionali; determinazione dei criteri
generali per la classificazione e la remunerazione delle prestazioni
del SSN; fondi sanitari integrativi; programmazione degli interventi
di valorizzazione dei centri di eccellenza sanitaria; monitoraggio
delle schede di dimissione ospedaliera; programmazione degli
investimenti di edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico;
definizione e monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza;
urgenza ed emergenza sanitaria (servizio 118); attuazione della
normativa sulle cure palliative e terapia del dolore; verifica delle
liste di attesa e interventi finalizzati alle loro riduzioni;
individuazione dei principi organizzativi per lo sviluppo della
telemedicina in raccordo con le direzioni di cui agli articoli 5 e
11; definizione dei criteri e requisiti per l’esercizio,
l’autorizzazione e l’accreditamento delle attivita’ sanitarie;
promozione e verifica della qualita’ e sicurezza delle prestazioni;
prevenzione e gestione del rischio clinico; sperimentazioni
gestionali ai sensi dell’articolo 9-bis del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; vigilanza sulle
modalita’ di gestione e di finanziamento dei sistemi di erogazione
delle prestazioni sanitarie diverse da quelle erogate dal SSN; studio
e promozione di nuovi modelli per l’erogazione delle cure primarie e
per l’integrazione socio-sanitaria; monitoraggio, anche attraverso il
Nucleo SAR, e qualificazione della rete dell’offerta sanitaria;
supporto alle attivita’ del Sistema nazionale di verifica e controllo
dell’assistenza sanitaria, compresa la verifica dei piani di rientro
dai disavanzi sanitari regionali; rapporti con la sanita’ militare in
raccordo con le direzioni di cui agli articoli 3 e 5.

Art. 5

Direzione generale delle professioni sanitarie
e delle risorse umane del SSN

1. La Direzione generale delle professioni sanitarie e delle
risorse umane del SSN svolge le seguenti funzioni: disciplina delle
professioni sanitarie; vigilanza sugli ordini e sui collegi degli
esercenti le professioni sanitarie e segreteria della Commissione
centrale per gli esercenti le professioni sanitarie; responsabilita’
professionale degli esercenti le professioni sanitarie;
riconoscimento dei titoli esteri delle professioni sanitarie e
rapporti con l’Unione europea in materia di riconoscimento dei titoli
e di mobilita’ dei professionisti sanitari; organizzazione dei
servizi sanitari territoriali, professioni sanitarie, concorsi e
stato giuridico del personale del SSN, e relativo contenzioso;
disciplina dell’attivita’ libero-professionale intramuraria;
promozione della telemedicina in raccordo con le direzioni di cui
agli articoli 4 e 11; rapporti tra il SSN e le universita’ in materia
di personale delle aziende ospedaliero-universitarie e di formazione
di base e specialistica dei professionisti sanitari nonche’ di
protocolli d’intesa per le attivita’ assistenziali; individuazione,
in raccordo con le Regioni e altre pubbliche amministrazioni, dei
fabbisogni di personale del SSN e di professionisti sanitari;
promozione della professionalita’ attraverso programmi organici di
formazione permanente e di aggiornamento; rapporti con le societa’
medico-scientifiche e loro federazioni; approvazione, in raccordo con
le direzioni di cui agli articoli 4 e 8, degli statuti e dei
regolamenti degli enti di cui all’articolo 4, comma 12, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
individuazione dei profili professionali del personale del SSN;
rapporti con le professioni non costituite in ordini e attivita’ non
regolamentate; attivita’ di rappresentanza ministeriale in seno alla
struttura tecnica interregionale di cui all’articolo 4, comma 9,
della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall’articolo
52, comma 27, della legge 27 dicembre 2002, n. 289; rapporti con
l’Aran e con il comitato di settore competente per la contrattazione
riguardante il personale del SSN.

Art. 6

Direzione generale dei dispositivi medici
e del servizio farmaceutico

1. La Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio
farmaceutico svolge le seguenti funzioni: completamento e attuazione
della disciplina dei dispositivi medici, compresi i compiti relativi
alla sorveglianza del mercato, all’autorizzazione agli organismi
notificati, alla vigilanza sugli incidenti, alle indagini cliniche;
valutazione delle tecnologie e indirizzo delle attivita’ di Health
Technology Assessment (HTA); monitoraggio dei consumi dei dispositivi
medici direttamente acquistati dal SSN; disciplina generale delle
attivita’ farmaceutiche; rapporti con l’Agenzia italiana del farmaco,
anche ai fini dell’esercizio delle competenze relative ai dispositivi
medici contenenti sostanze con caratteristiche di medicinali e ai
fini dell’elaborazione della normativa del settore farmaceutico;
supporto alle funzioni di indirizzo del Ministro nei confronti della
medesima Agenzia; pubblicita’ dei medicinali e degli altri prodotti
di interesse sanitario la cui diffusione e’ soggetta ad
autorizzazione o controllo; esercizio delle competenze statali in
materia di produzione, commercio e impiego delle sostanze
stupefacenti e psicotrope e dei precursori di droghe; collaborazione
con altri enti nella regolamentazione in ambito di sostanze da abuso
compreso l’aggiornamento delle relative tabelle; esercizio delle
competenze statali in materia di produzione e commercio di presidi
medico-chirurgici e di biocidi; esercizio delle competenze statali in
materia di prodotti cosmetici e prodotti e apparecchiature usati a
fini estetici.

Art. 7

Direzione generale della ricerca
e dell’innovazione in sanita’

1. La Direzione generale della ricerca e dell’innovazione in
sanita’ svolge le seguenti funzioni: promozione, sviluppo,
monitoraggio e valutazione dei risultati nel campo della ricerca
scientifica e tecnologica in materia sanitaria e dei processi
sperimentali per l’innovazione; finanziamento e cofinanziamento
pubblico-privato della ricerca in sanita’; misurazione e valutazione
dell’efficacia ed efficienza degli investimenti per la ricerca e
l’innovazione in sanita’; valorizzazione del talento e impulso, anche
attraverso la collaborazione con altri enti italiani, esteri e
internazionali, all’inserimento dei ricercatori in sanita’; attivita’
di segreteria delle sezioni di cui alle lettere c) e d) dell’articolo
4, comma 1, del d.P.R. 28 marzo 2013, n. 44 del Comitato tecnico
sanitario, anche per lo svolgimento delle funzioni della ex
Commissione nazionale per la ricerca sanitaria; promozione e supporto
alla creazione di reti di eccellenza di ricerca e di assistenza,
anche attraverso l’individuazione di criteri e indicatori
internazionalmente riconosciuti e loro inserimento nelle reti
nazionali e internazionali di alta specialita’ e tecnologia;
promozione, attraverso le sezioni del Comitato tecnico sanitario e
delle reti di eccellenza di studi che offrano una visione strategica
della evoluzione in sanita’ e delle necessita’ di investimento in
ricerca scientifica, programmi di innovazione e formazione, per la
pubblicazione di studi e diffusione dei dati sui risultati degli
investimenti nella ricerca in sanita’ e sui relativi fabbisogni, in
raccordo con le direzioni di cui agli articoli 11 e 13;
riconoscimento e conferma degli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico e gestione delle procedure di selezione dei
direttori scientifici; promozione e sostegno delle iniziative di
ricerca ad alto tasso di innovazione per il SSN; coordinamento, nel
campo della ricerca e dell’innovazione in sanita’, dei rapporti con
gli altri Ministeri, le universita’ e gli enti di ricerca, pubblici e
privati, nazionali e internazionali; promozione e coordinamento delle
attivita’ di ricerca sanitaria di rilievo e ambito europeo;
partecipazione alle attivita’ di organismi internazionali e
sovranazionali in materia di ricerca sanitaria, con sostegno alla
creazione di infrastrutture di ricerca a valenza europea in aderenza
ai programmi dell’Unione europea; coordinamento delle attivita’ di
ricerca degli istituti zooprofilattici sperimentali in raccordo con
le direzioni di cui agli articoli 9 e 10.

Art. 8

Direzione generale della vigilanza sugli enti
e della sicurezza delle cure

1. La Direzione generale della vigilanza sugli enti e della
sicurezza delle cure svolge le seguenti funzioni: vigilanza, in
raccordo con le direzioni generali competenti per materia,
sull’Agenzia italiana del farmaco, sull’Istituto superiore di
sanita’, sull’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro, sull’Agenzia nazionale per i servizi sanitari
regionali, sulla Croce rossa italiana, sulla Lega italiana per la
lotta contro i tumori, sull’Istituto nazionale per la promozione
della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle
malattie della poverta’, nonche’ sugli altri enti o istituti
sottoposti alla vigilanza o all’alta vigilanza del Ministero secondo
la normativa vigente; in raccordo con la direzione di cui
all’articolo 4, cura dei rapporti con i rappresentanti del Ministero
nei collegi sindacali e organi di controllo delle aziende ed enti del
Servizio sanitario nazionale; coordinamento dei rapporti con gli
enti, pubblici e privati, le associazioni di diritto privato, le
fondazioni e gli organismi ai quali partecipa il Ministero; supporto
alle attivita’ del responsabile della prevenzione della corruzione e
del responsabile della trasparenza per il Ministero in raccordo con
la direzione di cui all’articolo 14; consulenza medico-legale nei
confronti di altri organi dello Stato, anche giurisdizionali;
indennizzi per danni da complicanze di tipo irreversibile a causa di
vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di
emoderivati, trapianto di organi e biotecnologie e relativo
contenzioso; altri indennizzi riconosciuti dalla legge per danni alla
salute; contenzioso in materia di vaccinazioni obbligatorie,
trasfusioni, somministrazioni di sangue e di emoderivati, trapianto
di organi e biotecnologie.
2. Il direttore generale svolge di norma le funzioni di
responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi
dell’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e di
responsabile per la trasparenza ai sensi dell’articolo 43 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Qualora ricorrano esigenze
organizzative o ragioni di opportunita’, il Ministro puo’ nominare
per tali funzioni un altro dirigente di I fascia ovvero, se
necessario, di II fascia dei ruoli del Ministero.

Art. 9

Direzione generale della sanita’ animale
e dei farmaci veterinari

1. La Direzione generale della sanita’ animale e dei farmaci
veterinari svolge le seguenti funzioni: sorveglianza epidemiologica
delle malattie infettive e diffusive degli animali; attivita’ del
Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e
Unita’ centrale di crisi; sanita’ e anagrafe degli animali; controllo
delle zoonosi; tutela del benessere degli animali, riproduzione
animale, igiene zootecnica, igiene urbana veterinaria; igiene e
sicurezza dell’alimentazione animale; farmacosorveglianza e
farmacovigilanza veterinaria, farmaci, materie prime e dispositivi
per uso veterinario; gestione del rischio nelle materie di
competenza; controllo delle importazioni e degli scambi degli animali
e dei prodotti di origine animale, di mangimi e farmaci veterinari,
di materie prime per mangimi e per farmaci veterinari; coordinamento
funzionale, in raccordo con la direzione generale di cui all’articolo
10 per quanto di competenza, degli uffici veterinari per gli
adempimenti comunitari e dei posti di ispezione frontalieri
(UVAC-PIF); accertamenti, audit e ispezioni nelle materie di
competenza; attivita’ operativa nei rapporti con le istituzioni e
organismi europei e internazionali.
2. La direzione generale cura, in raccordo con la direzione di cui
all’articolo 10, il coordinamento e il finanziamento delle attivita’
degli istituti zooprofilattici sperimentali nonche’ il coordinamento
delle attivita’ di ricerca e sperimentazione nel settore alimentare e
veterinario e relativa promozione. La direzione assicura altresi’ il
funzionamento del Comitato di supporto strategico degli istituti
zooprofilattici sperimentali.

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