Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 05-07-2011) 08-09-2011, n. 33337 Prova penale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

C.V. è stato tratto a giudizio per il reato di cui " all’art. 110 c.p., art. 628 c.p., comma 1 e comma 3, n. 1, perchè in concorso con M.R., dopo essere entrati nell’esercizio commerciale "(OMISSIS)", allo scopo di trarre un ingiusto profitto per sè stessi, con violenza alla persona consistita nel puntare una pistola all’indirizzo di L.T. e nell’intimare ai presenti di stare fermi, si impossessavano della somma di Euro 700,00 prelevandola dalla Cassa nonchè della somma di Euro 4.500,00, in contanti, contenuta all’interno di un marsupio riposto sotto alla stessa, con la aggravante di avere agito con l’utilizzo di un’arma da sparo, di avere agito travisati, essendo entrati all’interno dell’esercizio indossando dei passamontagna "Fatto commesso il giorno (OMISSIS)".

Assolto il concorrente M.R., ex art. 530 c.p.p., comma 2, per non avere commesso il fatto, il C. è stato condannato dal Tribunale alla pena di anni due mesi sei di reclusione e Euro 600,00 di multa, (riconosciute le attenuanti generiche e la diminuente della minore età, e concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena).

Avverso la sentenza, la difesa del C. ha proposto appello formulando censure in ordine alla valenza degli elementi indiziari utilizzati per la condanna e al ragionamento probatorio svolto dal giudicante.

La Corte d’Appello, riesaminando le prove, ha respinto l’impugnazione, confermando la decisione di primo grado.

La difesa del C. ricorre in questa sede, richiedendo l’annullamento della sentenza impugnata, lamentando il vizio di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).

In particolare la difesa dell’imputato, ripercorrendo i motivi di appello, lamenta che la Corte territoriale avrebbe assunto la decisione sulla base di indizi privi del carattere della univocità e come tali inidonei a provare la riferibilità del fatto all’imputato;

la difesa lamenta inoltre che la prova consistente nel rinvenimento della somma di Euro 700,00 nella abitazione dell’imputato sarebbe stata malamente valutata dalla Corte territoriale che non avrebbe tenuto nella dovuta considerazione che il denaro derivava (secondo le dichiarazioni rese dall’imputato) da una vincita ad una corsa di cavalli, come desumibile dalla documentazione depositata in atti.

La difesa lamenta infine la Corte d’Appello avrebbe desunto ulteriore elemento di responsabilità dal fatto che l’imputato aveva tentato di costruire un falso alibi, dando alla circostanza un peso eccessivo e senza tenere conto delle spiegazioni successivamente date dall’imputato a giustificazione della propria condotta.

Sulla base delle sentenza del Tribunale e di quella della Corte d’Appello (che possono essere congiuntamente lette, attesa la loro conformità), la vicenda può essere ricostruita nei seguenti termini.

1) Il giorno (OMISSIS) intorno alle ore 13,30, un anonimo avvertiva telefonicamente il Commissariato di P.S. di OSTUNI, della presenza di due giovani (dei quali uno aveva un berretto chiaro, mentre l’altro un cappello giallo, indossando entrambi un giubbotto nero) in località (OMISSIS) intenti a nascondere qualche cosa all’interno di un muretto. Gli agenti di polizia, giungendo sul luogo, incrociavano due ragazzi a bordo di una vespa nell’atto di allontanarsi dal luogo, notando che uno di essi indossava un berretto grigio sotto il casco e l’altro un berretto giallo. Gli agenti di polizia non riuscivano a rilevare il numero di targa del veicolo che era colore nero, dotato di un lunotto trasparente, un sellino marrone e un portapacchi cromato. Gli agenti di polizia, eseguito un controllo della zona rinvenendo dietro un muro limitrofo ad un terreno abbandonato, due collant da donna neri, tagliati appositamente.

2) Alle ore 20 dell'(OMISSIS), due persone travisate con calze scure da donna entravano nell’esercizio commerciale " (OMISSIS) e con la minaccia di una pistola prelevavano lo incasso giornaliero di Euro 700,00 e altre somme per un totale complessivo di Euro 4.500,00. 3) Le parti offese, L.M. e L.T. riferivano alla polizia giudiziaria che i malviventi sembravano di giovane età, vestivano jeans e giubbotti scuri e che uno di essi indossava un cappellino di colore giallo, mentre l’altro indossava un berretto di colore chiaro. Il testimone L.T. in particolare vedendo le fotografie riproducenti le sembianze di dei sei persone diverse, in data 7.10.2005 indicava nel C. colui che per "forma del cranio e del viso" poteva essere uno dei rapinatori.

4) Il giorno (OMISSIS) agenti della Questura di OSTUNI notavano, posteggiato fuori di un esercizio commerciale, uno scooter corrispondente a quello segnalato dalla volante il giorno (OMISSIS).

Era quindi accertato che il mezzo apparteneva all’imputato, in quel momento trovato in compagnia di S.B., persona definita "grosso pregiudicato di (OMISSIS)". 5) Svolte le opportune indagini, la polizia giudiziaria appurava che il giorno (OMISSIS) il C. (contrariamente a quanto da lui affermato) era uscito dalla scuola ben molto prima del termine dell’orario, e in tempi compatibili con la sua presenza in località (OMISSIS) previo appuntamento con tale " B.". 6) La sera del (OMISSIS) la polizia giudiziaria perquisiva l’abitazione del C., ivi rinvenendo, nella sua disponibilità, Euro 700,00, che l’imputato inizialmente dichiarava essere parte di una maggiore somma (Euro 805,00 relativa ad una giocata effettuata presso una agenzia ippica i giorni 29/30 settembre).

7) A seguito di accertamenti la polizia giudiziaria appurava presso la agenzia ippica Punto Snai, indicata dal C., non erano stati fatti pagamenti di vincite che per importo e tempi potessero essere conferma di quanto dichiarato inizialmente dall’imputato che, successivamente, avrebbe affermato di avere ricevuto il denaro dai propri parenti in occasione del compleanno.

8) Risulta ancora (v. pp. 4 e 5 della sentenza del Tribunale): a) che la sera del (OMISSIS) L.T. (ex fidanzata del C.) era stata preavvertita da MI.Ma. (fidanzata di M.) di una probabile convocazione in Questura per essere sentita in merito agli spostamenti del C. nella sera dell'(OMISSIS); b) la sera del (OMISSIS) il C., accompagnato dal M. aveva ingiunto alla L., se sentita dalla polizia, di sostenere (falsamente) che la sera del giorno (OMISSIS) tra le ore 18,30 e le ore 21,30 di essere stata in compagnia dell’imputato.

Successivamente escussa dalla polizia giudiziaria la stessa L. ha negato di essere stata in compagnia del C. la sera dell'(OMISSIS).

Dalla motivazione della sentenza impugnata emerge che i giudici di merito hanno ravvisato la penale responsabilità dell’imputato sulla scorta dei seguenti elementi fra loro concatenati:

a) somiglianza del motorino visto dalla polizia giudiziaria la mattina dell’1.10.2005 in località (OMISSIS), con quello in possesso dell’imputato;

b) somiglianza del colore dei cappelli adoperati dall’imputato e dal suo complice nel corso della rapina, con quelli visti dagli agenti di polizia ed indossati dalle persone che a bordo del motorino sono stati visti allontanarsi dalla località (OMISSIS);

c) rinvenimento in località di (OMISSIS) di due calze da donna scure;

d) somiglianza della forma del cranio e del viso di uno dei rapinatori con le fattezze esteriori del C.;

e) falsità delle dichiarazioni rese dall’imputato nel giustificare il possesso della somma di Euro 700,00;

f) induzione esercitata dall’imputato sulla L., perchè questa gli fornisse un falso alibi per la sera dell'(OMISSIS).

Va premesso che non è compito di questo collegio di legittimità procedere ad una rivalutazione di merito del materiale probatorio, ma va peraltro affermato che in tema di prova indiziaria, nell’ambito del più generale controllo sulla corretta struttura logica del ragionamento svolto dal giudice di merito, è compito di questo collegio esaminare in termini di consistenza logica la gravità, precisione e concordanza degli indizi, approfondendo il profilo della loro capacità di dimostrare con elevata probabilità il fatto ignoto oggetto di accertamento, verificando l’eventuale errata configurazione di un mero sospetto come elemento indiziario (v. Cass. Sez. 4, 19.3.2009 n. 19730).

Le circostanze di cui alle precedenti lett. e) ed f), sul piano giuridico rivestono sicuramente il carattere di indizi; infatti, le false dichiarazioni rese a propria difesa dall’imputato e il falso alibi (a differenza delle circostanze difensive non provate che presentano carattere di neutralità), sono sintomatiche del tentativo dell’imputato di sottrarsi all’accertamento della verità.

Peraltro tali elementi, pur potendo essere valutati come "indizi" a carico dell’imputato, in applicazione della regola di cui all’art. 192 epp, sono inidonei a fondare un giudizio di colpevolezza e necessitano di ulteriori elementi indizianti che presentino le caratteristiche della certezza, univocità e concordanza (v. Cass. 5.6.1992, MINNITI, e nello stesso senso Cass. Sez. 2, 2.2004 n. 11840).

Passando alla disamina degli ulteriori elementi di fatto adoperati dai giudici di merito per la loro decisione, si deve osservare ancora quanto segue.

La somiglianza (per colore ed accessori) del motorino posseduto dall’imputato con quello visto dagli agenti di polizia in fase di allontamento dalla località (OMISSIS), nella sua certezza (storica) è privo del carattere della "gravità" cioè della sua capacità dimostrativa in relazione al thema probandum. Infatti, nulla consente di escludere che la polizia abbia visto un diverso motorino, dalle caratteristiche simili a quelle del mezzo posseduto dalla imputato, nè indagini più specifiche risultano essere state svolte per accertare che il mezzo visto dalla polizia nei pressi della località (OMISSIS) fosse proprio quello del C. e che questi ne fosse altresì alla guida.

Va inoltre aggiunto che la circostanza riferita dagli agenti di polizia in merito al mezzo e ai suoi occupanti visti nell’atto di allontanarsi dalla predetta località, non presenta di per sè carattere di valenza indiziaria in relazione alla rapina che verrà commessa diverse ore dopo, nè può neppure avere carattere indiziario il fatto che nei pressi della detta località, gli agenti di polizia abbiano rinvenuto delle calze scure da donna che presentavano dei tagli. Sul piano fattuale manca qualsiasi prova o indizio che dette calze siano state lì lasciate proprio dagli occupanti del motorino. Tale circostanza di fatto, peraltro è solo desunta dagli agenti di polizia che nulla riferiscono per visione diretta, nè valenza alcuna può essere conferita alle affermazioni rese telefonicamente da fonte anonima.

Inoltre la circostanza, sul piano logico, non consente di nulla inferire in merito alla rapina che verrà commessa di lì a qualche ora, tralasciando altresì ogni altra considerazione (perchè attinente a puro merito) in ordine alla logica e all’economia sul piano fattuale dell’atto di abbandonare (in modo così complicato) un paio di calze nere, che di lì a poco, secondo la ricostruzione dell’accusa potevano servire per la commissione di una rapina. Attesa la mancanza del requisito della "gravità", il fatto esaminato pertanto presenta i caratteri del mero sospetto, e non quello di indizio dal quale possa desumersi congiuntamente ad altri elementi la prova della responsabilità del C.. Anche l’elemento di cui alla precedente lettera b) non presenta caratteri di indizio a carico dello imputato, mancando pur esso del requisito della gravità. Va infatti rilevato che la labilità dell’elemento della somiglianza tra il motorino del C. e quello visto dagli agenti di polizia in località (OMISSIS) non è reso più certo dalla somiglianza del colore giallo che contraddistingue uno dei capi di abbigliamento di uno dei ragazzi visti dagli agenti di polizia la mattina dell'(OMISSIS) e uno dei rapinatori la sera dello stesso giorno, e ciò soprattutto in considerazione del fatto che nè la perquisizione nella abitazione dell’imputato, nè quella eseguita nella abitazione del M. ha portato al rinvenimento di detto capo di abbigliamento.

Sotto questo punto di vista la motivazione della decisione della Corte d’Appello, anche se letta unitamente alla sentenza del Tribunale, denota una intrinseca debolezza sul piano logico, perchè non descrive nessun elemento caratterizzante che possa conferire gravità al dato iniziale consistente nel collegamento fattuale fra il C. e il motorino e quello successivo del cappellino di colore giallo che accomuna uno degli autori della rapina ad uno dei trasportati sul motorino. Sotto questo punto vista la decisione impugnata appare manifestamente illogica perchè attribuisce valore di indizio a ciò che costituisce mero elemento di sospetto per mancanza del carattere della "gravità".

Passando all’esame della circostanza di cui alla lett. d) va osservato che essa appare decisamente labile nella sua efficacia probatoria. Il giudizio di somiglianza della forma della testa e del volto (intravisto attraverso la deformazione della calza calata sul volto) del C. con quella di uno dei rapinatori, dichiarata da uno testimoni, non consente inoltre di superare la valenza di mero sospetto propria degli elementi precedenti considerati. In altri termini una pluralità di elementi di sospetto non vale a confortare gli indizi rappresentati dalle dichiarazioni false rese dal C. nel corso del giudizio in modo tale da permettere di pervenire ad un giudizio di condanna.

Per le suddette ragioni il ricorso deve essere accolto. La sentenza va annullata con rinvio alla Corte d’Appello di Bari, sezione per i minorenni, per un nuovo giudizio. Attesa la minore dell’imputato, all’epoca dei fatti, si manda al cancelliere per le opportune annotazioni, perchè siano celate le generalità e ogni quant’altro valga ad identificare l’imputato o altre persone (fra le altre il M.) nella vicenda coinvolte, in caso di divulgazione della presente decisione.

P.Q.M.

Annulla l’impugnata sentenza con rinvio alla Corte d’Appello di Bari – sezione per i minorenni per un nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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