T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 28-09-2011, n. 7575 Esclusioni dal concorso

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Svolgimento del processo

Con atto notificato il 24 aprile 1997, depositato nei termini, l’Aiutante f. M.G. ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva, del decreto dirigenziale 3 febbraio 1997, i cui estremi sono stati comunicati con lettera prot. n. 1/84087 datata 26 febbraio 1997, del Ministero della Difesa consegnata al ricorrente per notifica il 17 marzo 1997 con il quale il ricorrente è stato escluso dalla graduatoria del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di 80 Tenenti in s.p.e. nel ruolo tecnico amministrativo delle varie Armi e dei Corpi dell’Esercito, in quanto privo del requisito della condotta e delle qualità morali richiesto dall’art. 2, 5° comma, del D.P.R. n.487/1994.

A sostegno del gravame il ricorrente deduce la seguente censura:

Erronea applicazione dell’art. 2, quinto comma, del D.P.R. n. 487/1994. Erronea valutazione dei presupposti fattuali e giuridici con riferimento all’art. 178 cod. pen. Travisamento dei fatti, illogicità, ingiustizia manifesta. Contraddittorietà.

Il ricorrente lamenta che il Ministero della Difesa non ha tenuto conto che il Tribunale di sorveglianza di Firenze, con ordinanza n. 1955/93, ha concesso allo stesso la riabilitazione proprio in relazione alle sentenze di condanna poste alla base del provvedimento di esclusione, atteso che la funzione dell’istituto della riabilitazione consiste nella reintegrazione del condannato in tutte le facoltà e diritti preclusi per effetto della condanna, importa l’estinzione della pena accessoria e di ogni altro effetto penale della condanna.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, la quale contesta le ragioni dell’impugnativa ed insiste per il rigetto del ricorso siccome infondato.

Alla Camera di Consiglio del 2 giugno 1997 l’istanza incidentale di sospensione è stata accolta.

Alla pubblica udienza del 4 maggio 2011 la causa è passata in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso si appalesa fondato.

Il Collegio rileva che già in sede di esame della istanza cautelare questa Sezione accolse tale istanza nella considerazione del fatto che l’Amministrazione non aveva tenuto conto della intervenuta riabilitazione del ricorrente ben prima della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale de qua e della sua nomina a vincitore del concorso, dalla cui graduatoria finale fu escluso con il provvedimento impugnato.

Va altresì fatto presente che, a seguito di tale pronuncia cautelare, non impugnata dall’Amministrazione, il ricorrente ottenne la nomina a Tenente in s.p.e nel Ruolo Tecnico Amministrativo delle Armi dell’Esercito e successivamente è stato promosso ai gradi di Capitano e di Maggiore, con conseguente consolidamento del suo "status" di Ufficiale.

D’altro canto va precisato, sulla scorta di un costante orientamento giurisprudenziale, che l’accertamento del possesso del requisito della condotta e delle qualità morali per prestare servizio nelle Forze Armate deve essere accertato, caso per caso, dall’Amministrazione, la quale ha l’obbligo di motivare adeguatamente in ordine alle circostanze sulle quali si fonda l’asserita assenza del suddetto requisito, il quale non può essere escluso automaticamente per il solo fatto della esistenza di precedenti condanne penali, i cui effetti, peraltro, nel caso in esame, risultano estinti a causa della intervenuta riabilitazione.

Conclusivamente il ricorso va accolto, con il conseguente annullamento dell’impugnato provvedimento, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Ministero della Difesa, in persona del Ministro protempore, il pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida nella misura complessiva di Euro 2.000,00 (duemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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