Cass. civ. Sez. I, Sent., 30-12-2011, n. 30159 Liquidazione delle spese

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

che con il decreto impugnato la Corte di merito ha accolto la domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001 proposta dai ricorrenti, in proprio e quali eredi di B.P. e V. R.;

che contro il decreto le parti attrici hanno proposto ricorso per cassazione affidato a un solo motivo con il quale denunciano violazione e falsa applicazione di norme di diritto e relativo vizio di motivazione in ordine alla liquidazione delle spese;

che l’Amministrazione intimata non ha svolto difese;

che, nei termini di cui all’art. 378 c.p.c. parte ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

che la presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in camera di consiglio;

che il motivo è fondato poichè, stante il valore della causa (indennizzo attribuito pari a Euro 13.333,00), l’ammontare dei diritti liquidati (Euro 150,00) è inferiore alla somma (determinata sulla base dei minimi tariffari) che questa Corte liquida in sede di decisione ex art. 384 c.p.c.;

che l’accoglimento del motivo comporta la cassazione del decreto limitatamente alla parte relativa alle spese e la causa può essere decisa nel merito, sussistendone i presupposti, mediante attribuzione degli accessori a far data dalla domanda;

che l’esito complessivo della lite induce il Collegio a dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità in ragione di 2/3.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere ai ricorrenti le spese del giudizio: che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 794,00 per diritti e Euro 490,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario; che compensa in misura di 2/3 per il giudizio di legittimità, gravando l’Amministrazione del residuo 1/3 e che determina per l’intero in Euro 525,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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