Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Viene impugnato il decreto del Provveditore agli Studi di Rieti n. 6604 del 15.07.1999 nella parte in cui in applicazione della L. n. 498/92, sono stati riassorbiti i benefici economici conseguenti all’applicazione dell’art. 1 della L. n. 336/70 ed è stato rideterminato il trattamento economico della ricorrente e conseguentemente disposto il recupero delle somme che sarebbero state indebitamente erogate.
Premette la ricorrente, docente a tempo indeterminato in scuola elementare in provincia di Viterbo che essendo in possesso dei prescritti requisiti, con D.P. n. 15885 del 03.10.1973 del Provvedimento agli Studi di Viterbo otteneva il riconoscimento dei benefici dell’art. 1 L. n. 336/70; che per ragioni di contenimento della spesa pubblica, fu emanata la L. n. 498/92 che all’art. 4 comma 5 limitava gli effetti dell’art. 1 L. n. 336/70, nel senso che il beneficio dei due anni di anzianità, riconosciuto per effetto dell’art. 1 L. n. 336/70, non dovesse essere computato "in sede di successiva ricostruzione economica prevista da disposizione di carattere generale";
che l’Amministrazione scolastica si uniformava all’interpretazione innovativa dell’art. 1 L. n. 336/70 ma anziché procedere soltanto al riassorbimento ha disposto un recupero delle somme erogate con un addebito mensile di Lire 147.716.
Ritiene la istante di aver diritto al mantenimento dei benefici ex art 1 L. n. 336/70 ed in ogni caso non può essere tenuta a restituire le somme percepite per effetto dell’art. 1 L. n. 336/70 per i seguenti motivi:
I) Violazione del principio della irretroattività della legge e degli artt. 7 e 97 Cost. poiché la legge n. 498/92 non è interpretativa, ma modificativa dell’art. 1 L. n. 336/70 e come tale, comunque sia stata definita, non può avere efficacia retroattiva.
II) Violazione degli art. 1 e segg. della L. 7/8/1990 n. 241 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione poiché, in violazione dei principi dettati dalla legge n. 241/90 l’Amministrazione ha adottato i relativi atti senza consentire la partecipazione del ricorrente al procedimento e senza fornire adeguata motivazione dei provvedimenti conclusivi.
III) Violazione ed erronea applicazione dell’art. 4, comma 5 della L. 23/12/1992 n. 498 ed eccesso di potere per illogicità e manifesta ingiustizia nonché violazione dei principi generali in materia e del principio della tutela della buona fede.
Sulla base della testuale disposizione dell’art. 4 comma 5 della L. n. 498/92 che dispone che "gli eventuali trattamenti spettanti o in godimento, conseguiti ad interpretazioni difformi, sono conservati ad personam e sono riassorbiti con la normale progressione economica di carriera o con i futuri miglioramenti dovuti nel trattamento di quiescenza", ritiene ricorrente esclusa dallo stesso legislatore ogni forma di recupero a mezzo di trattenute degli eventuali maggiori trattamenti corrisposti per effetto delle precedenti interpretazioni, ed altresì la riduzione del trattamento economico in godimento.
Il contraddittorio è stato istituito nei confronti delle Amministrazioni della Pubblica Istruzione (Ministero e Provveditorato agli Studi di Rieti) e del Tesoro (Ministero e Direz. Prov. Tesoro di Rieti) tutti costituitisi in giudizio tramite l’Avvocatura Generale dello Stato.
Tanto premesso anche per quanto concerne la integrazione del contraddittorio osserva il Collegio che il ricorso è da ritenersi fondato nella sola parte in cui la ricorrente si duole del recupero disposto nei suoi confronti delle somme che la medesima aveva percepito in riferimento alla applicazione in suo favore del beneficio economico del riconoscimento di due anni previsto dall’art. 1 della legge n. 336/1970 pur dopo la introduzione della normativa di cui alla citata legge n. 498/1992 contenente all’art. 4 comma 5 il divieto del computo dello stesso beneficio economico in sede di successiva ricostruzione economica prevista da disposizione di carattere generale.
Sul punto infatti è da seguirsi, ad avviso del Collegio l’ormai noto orientamento giurisprudenziale che al riguardo ritiene sempre e comunque consentito il recupero ma soltanto mediante riassorbimento delle relative somme con esclusione della ripetizione delle stesse che nel caso di specie sarebbe stata disposta, come evidenzia la ricorrente, con un addebito mensile nell’ammontare indicati nel ricorso (cfr., oltre a C.d.S. Sez. Consultiva 21/11/2007, anche CSI del 12/4/2007 e TAR Toscana 19/9/2008 n. 2688).
In sola detta parte (ripetizione) il ricorso va accolto.
Non appare invece al Collegio condivisibile la tesi argomentativa della ricorrente che per eludere il disposto dell’art. 4 comma 5 della L. n. 498/1982 intende conferire portata innovativa della stessa disposizione ed escludere ogni effetto di retroattività alla stessa disposizione, dettata invece per evitare a chi avesse già ricevuto il beneficio di due anni di anzianità previsto dall’art. 1 L. n. 336/1970, la perpetuazione dell’attuazione dello stesso beneficio in sede di successive ricostruzioni economiche.
Parimenti non si rendono incidenti le denunciate violazioni delle disposizioni di cui alla legge n. 241/1990.
Né quelle della omessa partecipazione al procedimento dell’interessato il quale, trattandosi di disposizioni, quelle relative alla non applicabilità di benefici economici, di dovuta applicazione e non derogabili, non avrebbe potuto in alcun modo influire sulla assoluta inconcedibilità dello stesso beneficio, per il quale ricorrevano le condizioni per cui l’art. 4 – co. 5 – L. n. 498/92 statuiva la sua non computabilità in sede di successiva ricostruzione economica.
Né quella relativa alla motivazione non occorrente in nessuna altra formulazione oltre la non spettanza delle somme (di cui è controversia) ai sensi dello stesso comma 5 dell’art. 4 già citata L. n. 498/1992.
Il ricorso va dunque accolto nella sola parte relativa al recupero delle somme disposto nei confronti della ricorrente mentre, per le ragioni sopra esposte, va respinto nelle restanti parti.
Si ravvisa la esistenza di motivi giustificativi della loro compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie il ricorso indicato in epigrafe limitatamente al recupero delle somme disposte nei confronti della ricorrente.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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