T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 28-09-2011, n. 7578 Università

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Vengono impugnati dall’interessato i provvedimenti, indicati in epigrafe concernenti la sua esclusione dal concorso per l’accesso programmato alla Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano per l’anno accademico 2009/2010.

Deduce lo stesso, con riferimento al sistema basato sulla risoluzione di test per l’ammissione ed agli esiti degli stessi test valevoli solo per la Università presso cui si svolgono, la violazione dei "principi costituzionali di ragionevolezza e di pieno sviluppo della persona umana di cui all’art. 97 e 3, secondo comma, Cost.".

Il contraddittorio è stato istituito nei confronti del Politecnico di Milano e del Ministero della Istruzione Università e Ricerca.

A seguito di regolamento di competenza proposto dall’Amministrazione resistente (Ministero Istruzione e Politecnico di Milano) il ricorso, che era stato originariamente proposto dinanzi al TAR della Lombardia, su accordo delle parti è stato trasmesso a questo Tribunale presso il quale il gravame è stato dal ricorrente riassunto, e presso il quale si sono anche costituiti, a mezzo della Avvocatura Generale dello Stato, il Ministero della Istruzione, Università e Ricerca ed il Politecnico di Milano.

Tanto premesso per quanto concerne anche il contraddittorio, osserva il Collegio che le censure svolte nel ricorso dall’attuale istante, il quale alla prova di accesso ai Corsi di Laurea in Architettura si è collocato al 5.799° posto nella graduatoria, si riducono, in chiave estremamente generica, a rilievi critici al sistema in uso basato sullo svolgimento di quiz nelle singole Università, ma senza alcun riferimento o censura né sugli esiti della valutazione alle risposte dallo stesso fornite ai test cui è stato sottoposto, né sulla specifica situazione dell’Ateneo per il quale concorreva (il Politecnico di Milano – Facoltà di Architettura) in riferimento ai posti messi a concorso ed alla posizione dei candidati risultati ammessi alla iscrizione nel numero degli stessi posti.

In assenza della deduzione di specifici e puntuali rilevazioni che designassero la illegittimità della esclusione del candidato dalla iscrizione al Corso di Laurea per il quale concorreva, le censure dallo stesso proposte risultano inammissibili e di conseguenza il ricorso va dichiarato inammissibile.

Quanto alle spese si ravvisano motivi giustificativi della loro compensazione tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione III bis) dichiara inammissibile il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *