T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 28-09-2011, n. 1331

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Visto l’art. 60 del d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104, che consente al giudice amministrativo, adito in sede cautelare, di definire il giudizio con "sentenza succintamente motivata", ove la causa sia di agevole definizione nel rito o nel merito e ritenuto di potere adottare tale tipo di sentenza, attesa la completezza del contraddittorio e il decorso di più di dieci giorni dall’ultima notificazione del ricorso, nonché la superfluità di ulteriore istruttoria;

Sentite le parti presenti, le quali non hanno manifestato l’intenzione di proporre motivi aggiunti, regolamento di competenza o di giurisdizione;

Richiamate in fatto le ricostruzioni delle parti non controverse tra le stesse;

Dato atto che, nel caso di specie, il beneficio del permesso collegato al procedimento dell’emersione è stato revocato a causa di una condanna ex art. 14 comma 5 ter del d. lgs. 286/98 e che, a fronte della richiesta di riesame presentata dall’odierno ricorrente, l’Amministrazione non ha adottato alcun provvedimento espresso di revoca dell’atto impugnato;

Visto l’orientamento costantemente seguito dalla Corte di Lussemburgo (a partire dalla sentenza Simmenthal in causa 106/77), e dalla stessa Corte costituzionale italiana (con la sent. n. 170 del 1984 e successive), secondo cui è compito del giudice nazionale assicurare la "piena efficacia" del diritto dell’Unione, negando l’applicazione, nella specie, dell’art. 14, comma 5ter, in ragione dell’entrata in vigore della normativa comunitaria, che ha prodotto l’abolizione del reato previsto dalla Direttiva n. 115 del 2008 e del combinato disposto con la disposizione di cui all’art. 2 del codice penale, che ne determina l’effetto retroattivo, facendo cessare l’esecuzione della condanna e i relativi effetti penali, in quanto suscettibile di diretta applicazione;

Considerato che il Collegio non ravvisa motivo di discostarsi dal principio espresso nella sentenza dell’Adunanza plenaria n. 8/2011, secondo cui tale retroattività non può non riverberare i propri effetti sui provvedimenti amministrativi negativi dell’emersione del lavoro irregolare, adottati sul presupposto della condanna per un fatto che non è più previsto come reato: il principio tempus regit actum esplica, infatti, la propria efficacia allorché il rapporto cui l’atto inerisce sia irretrattabilmente definito, e, conseguentemente, diventi insensibile ai successivi mutamenti della normativa di riferimento. Tale la circostanza, evidentemente, non si verifica ove, come nella specie, siano stati esperiti gli idonei rimedi giudiziari volti a contestare l’assetto prodotto dall’atto impugnato;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso possa trovare accoglimento e che le spese del giudizio possano trovare compensazione tra le parti in causa, fatto salvo il rimborso del contributo unificato dal ricorrente anticipato ai sensi del comma 6 bis dell’articolo 13 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Dispone la compensazione delle spese del giudizio, nonché il rimborso al ricorrente del contributo unificato dallo stesso anticipato ai sensi del comma 6 bis dell’articolo 13 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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