Cass. civ. Sez. I, Sent., 30-12-2011, n. 30147 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

che con il decreto impugnato la Corte di merito ha accolto la domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001 proposta da S.G.;

che contro il decreto parte attrice ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi con i quali lamenta l’omessa attribuzione degli interessi sulla somma liquidata a titolo di equa riparazione e la violazione dei minimi tariffali nella liquidazione delle spese;

L’Amministrazione intimata non ha svolto difese;

Nei termini di cui all’art. 378 c.p.c. parte ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

che la presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in camera di consiglio;

che il primo motivo è fondato in virtù del principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale, dal carattere indennitario dell’obbligazione in oggetto discende che gli interessi legali decorrono dalla data della domanda di equa riparazione, in base alla regola che gli effetti della pronuncia retroagiscono alla data della domanda, nonostante il carattere di incertezza e illiquidità del credito prima della pronuncia giudiziaria (Cass. n. 8118, n. 5672 e n. 787 del 2009; n. 8712 del 2006; n. 7389 del 2005;

v. anche Cass. n. 2248 del 2007);

che l’accoglimento del motivo comporta la cassazione del decreto limitatamente alla parte relativa all’omessa attribuzione degli interessi legali – assorbito il secondo motivo, occorrendo comunque procedere alla riliquidazione delle spese del giudizio – e la causa può essere decisa nel merito, sussistendone i presupposti, mediante attribuzione degli accessori a far data dalla domanda;

che l’esito complessivo della lite induce il Collegio a dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità in ragione di 2/3.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente gli interessi legali sulla somma liquidata per indennizzo dalla domanda e le spese del giudizio: che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti e Euro 490,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario; che compensa in misura di 2/3 per il giudizio di legittimità, gravando l’Amministrazione del residuo 1/3 e che determina per l’intero in Euro 330,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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