T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 28-09-2011, n. 1325

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Richiamate in fatto le ricostruzioni delle parti non controverse tra le stesse;

Precisato che, a seguito dell’istruttoria disposta con ordinanza 637/11, è stato accertato come al provvedimento censurato risulti sottesa una adeguata indagine istruttoria, nel corso della quale sono stati acquisiti l’informativa dei carabinieri ed il provvedimento con cui la Prefettura, in via cautelativa, ha disposto il divieto di detenzione delle armi, che non risulta essere stato impugnato;

Dato atto che le ragioni che hanno condotto a disporre l’impugnato provvedimento sono rappresentate dal fatto che, a prescindere dall’accertamento delle responsabilità di ciascuno, tra il ricorrente, la moglie dello stesso e il vicino di casa sussiste una situazione di tensione che, alla luce del comportamento di tutte la parti (violento, come comprovato dall’uso di bastoni nel formulare le denunciate minacce) e delle minacce esternate anche in presenza dei Carabinieri da parte del ricorrente, ha condotto ad un giudizio negativo circa l’affidabilità di quest’ultimo;

Accertato che le osservazioni presentate dal ricorrente nell’ambito del procedimento amministrativo sono state valutate e ritenute insufficienti a superare il giudizio di non affidabilità, sinteticamente, ma sufficientemente rappresentato nel provvedimento che, pertanto, risulta essere debitamente motivato attraverso il richiamo ad atti in cui la situazione di tensione sottesa risulta essere adeguatamente rappresentata;

Considerato, altresì, che, sebbene l’Amministrazione, in esecuzione dell’ordinanza 926 del 2011, abbia provveduto a documentare come il sig.Bortolotti (vicino di casa del ricorrente con cui sono intercorse reciproche minacce) sia personaggio con numerosi precedenti di segnalazioni per minacce, percosse, oltraggio a pubblico ufficiale, truffa, tale circostanza non può avere alcuna rilevanza in ordine alla legittimità dell’impugnato provvedimento, adottato, come già evidenziato, sulla scorta di un’adeguata istruttoria ed esplicitando una sufficiente, ancorchè sintetica, motivazione, anche alla luce dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, la quale giustifica il giudizio di non affidabilità espresso nei confronti del titolare del porto d’arma;

Ritenuto che le spese debbano seguire l’ordinaria regola della soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre al rimborso delle spese generali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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