T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 28-09-2011, n. 1324

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso in esame il sig. R. ha chiesto l’adempimento della sentenza che ha riconosciuto il suo diritto ad essere ammesso al concorso per soli titoli per la qualifica funzionale di Assistente tecnico area B, in quanto, pur non avendo il titolo specificamente richiesto, lo stesso, in possesso di diploma di ragioniere e perito commerciale, nonché di laurea in economia e commercio ha prestato servizio a tempo determinato, come assistente tecnico ed informatico, per oltre 24 mesi. A tal proposito esso ha sottolineato come la sentenza di primo grado, ancorché appellata, sia esecutiva in assenza, come nel caso di specie, di sospensione dell’efficacia da parte del Consiglio di Stato.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione, sostenendo che l’adempimento vi sarebbe stato.

Di contrario avviso parte ricorrente, che ha evidenziato come l’inserimento del sig. R. nella graduatoria di assistente tecnico, area AR02, al posto n. 26 bis, con punti 22,50 è avvenuta con la specificazione "senza diritto ad ottenere sia incarichi a tempo indeterminato che determinato (…) nelle more del giudizio con esplicita salvezza degli esiti dell’appello", quale conseguenza dell’iscrizione con riserva.

La difesa erariale ha, peraltro, eccepito la circostanza per cui la posizione conseguita dal ricorrente in graduatoria non gli avrebbe comunque consentito (per l’anno scolastico 2010/2011) di accedere ad alcuna nomina.

A seguito della richiesta di aggiornamento del punteggio, il ricorrente è stato, quindi, inserito nella graduatoria permanente provinciale provvisoria con il punteggio di 24,50, grazie al riconoscimento del servizio prestato dal 4 aprile 2010 al 30 giugno 2010 e dei due mesi prestati nell’anno scolastico 2008/2009.

In tale occasione l’Amministrazione ha provveduto a rimuovere l’inciso"senza diritto ad ottenere sia incarichi a tempo indeterminato che determinato (…) nelle more del giudizio", conservando la sola precisazione relativa agli eventuali effetti dell’accoglimento dell’appello, come dimostrato dagli atti prodotti in vista della camera di consiglio.

L’Amministrazione ha, quindi, chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese.

Alla Camera di consiglio del 1 settembre 2011 la causa, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Come puntualmente evidenziato da parte resistente, il ricorrente è stato inserito nella graduatoria provinciale per Assistente Tecnico area AR02, così come imposto dalla sentenza n. 4788 del 2010.

Correttamente, inoltre, l’Amministrazione ha provveduto ad aggiornare, in esito alla richiesta dell’interessato, il punteggio allo stesso assegnato nella graduatoria permanente provinciale provvisoria, tenendo conto anche dei periodi di servizio prestati nell’anno 2010.

La collocazione del ricorrente in graduatoria, con l’assegnazione del punteggio derivante dalla considerazione di tutto il servizio prestato e la rimozione, in tale occasione, dell’inciso "senza diritto ad ottenere sia incarichi a tempo indeterminato che determinato (…) nelle more del giudizio" pare, quindi, soddisfare a pieno la pretesa di parte ricorrente, con la conseguenza che il ricorso in esame non può che essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia.

Né a diversa conclusione può condurre la presenza della specificazione con cui si fanno salvi gli eventuali effetti della decisione d’appello, trattandosi della semplice esplicitazione delle conseguenze di legge dell’accoglimento del ricorso d’appello.

Si deve, peraltro, prendere atto che il ricorrente non ha in alcun modo fornito alcun principio di prova del fatto che il mancato conseguimento di incarichi per l’anno scolastico 20102011 sia frutto del colpevole inadempimento dell’Amministrazione e non anche, come da quest’ultima sostenuto, dell’insufficienza del punteggio conseguito. Inoltre il ricorso risulta essere stato notificato successivamente all’approvazione dell’ultima graduatoria, priva dell’inciso potenzialmente lesivo della posizione del ricorrente.

Ne consegue che, in ragione di tali circostanze, le spese del giudizio possono trovare compensazione tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate, mentre il contributo unificato dal ricorrente anticipato ai sensi del comma 6 bis dell’articolo 13 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, deve rimanere a carico dello stesso.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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