T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 28-09-2011, n. 1323

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Dato atto che, nel caso in esame, risulta essere pendente in Cassazione un ricorso promosso dall’Azienda Sanitaria avverso le sentenze del giudice del lavoro che (in primo e secondo grado) l’hanno condannata a restituire le somme indebitamente trattenute sulla liquidazione dei compensi corrisposti ai ricorrenti per l’attività intramuraria dagli stessi svolta, sulla scorta del fatto che il contratto integrativo aziendale non prevedeva tale possibilità (al contrario di quanto sostenuto dall’Azienda che, comunque, non avrebbe dimostrato che l’aliquota già trattenuta dai compensi prevista contrattualmente a remunerazione dei costi aziendali non fosse sufficiente a coprire anche l’esborso IRAP);

Atteso che la richiesta avanzata dagli odierni ricorrenti di avere copia dei conteggi dall’Azienda predisposti per tutte le trattenute IRAP effettuate nei confronti degli stessi nel periodo 20022007 è stata respinta con la motivazione che la questione sarebbe ancora sub judice;

Precisato che l’amministrazione resistente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso in ragione del fatto che lo stesso sarebbe volto a far valere l’illegittimità di un silenzio che non vi sarebbe stato, avendo l’Azienda riscontrato la richiesta di accesso, seppur respingendola;

Ritenuto, al contrario, ammissibile il ricorso, seppur in termini di accertamento del diritto di accesso, a prescindere dall’effettiva inammissibilità della domanda di accertamento di un silenzio che, in concreto, non c’è stato, nel caso di specie;

Considerato che l’Azienda ha opposto la non accoglibilità del ricorso sostenendo che la domanda fosse priva delle caratteristiche di legge ed in particolare:

– contenutistica, non precisando la motivazione;

– procedurale, pretendendo una modalità di rilascio difforme da quella indicata dalla legge e cioè l’invio all’avvocato anziché la consultazione dei documenti presso l’Amministrazione;

– oggettiva, in quanto riguarderebbe la elaborazione di documenti, essendo stato richiesto "il conteggio" e non anche il rilascio di precisi documenti;

Ritenuto, in linea generale, che la richiesta di accesso sia ammissibile sulla scorta del consolidato orientamento secondo cui tutti gli atti relativi al rapporto di lavoro intercorrente con un gestore di pubblico servizio sono suscettibili di accesso, in quanto coinvolgono interessi di natura pubblicistica e contribuiscono ad instaurare corretti rapporti, tra il gestore e i propri dipendenti, con conseguente maggiore qualità, funzionalità ed efficienza del servizio (cons. Stato, 5 marzo 2002, n. 1303). Ne consegue che "il dipendente di un’azienda che gestisce un pubblico servizio è titolare del diritto di accesso ai documenti amministrativi concernenti il proprio trattamento economico" (Cons. Stato, VI, 27 maggio 2003, n. 2938). Inoltre, considerata l’autonomia dell’esercizio del diritto di accesso, nessuna rilevanza avrebbe la pendenza del ricorso in cassazione avverso la pronuncia del giudice del lavoro in secondo grado;

Ravvisata, in concreto, la ritualità dell’istanza di accesso formulata, atteso che la motivazione della stessa era, implicitamente, ma facilmente, ricavabile dal riferimento all’esecuzione della condanna giudiziale e l’amministrazione avrebbe dovuto fornire indicazioni circa le modalità di accesso possibili rispetto ai documenti richiesti. Inoltre, il fatto che le trattenute siano state operate sin dal 2003 induce a ritenere che l’Amministrazione sia in possesso di tutta la documentazione relativa alle trattenute IRAP nonché al loro calcolo, oggetto della richiesta di accesso, a nulla rilevando, a tale proposito, la necessità di disaggregare i dati;

Ritenuto, pertanto:

– che debba essere riconosciuto il diritto dei ricorrenti ad avere accesso ai documenti richiesti;

– che le spese del giudizio possano trovare compensazione tra le parti in causa, in ragione del fatto che l’istanza formulata dai ricorrenti non risulta, invero, fosse ineccepibile sul piano della forma;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Dispone la compensazione delle spese del giudizio, precisando che il contributo unificato dai ricorrenti anticipato ai sensi del comma 6 bis dell’articolo 13 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 deve rimanere a carico degli stessi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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