T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 28-09-2011, n. 1322

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che, alla camera di consiglio fissata per la trattazione del ricorso, il procuratore di parte ricorrente ha dichiarato che l’Istituto resistente ha comunicato la data fissata per "poter esaminare ed eventualmente estrarre copia di tutta la documentazione inerente la prestazione di invalidità civile", così come richiesto dal ricorrente con raccomandata ricevuta l’8 aprile 2011;

Ritenuto, pertanto, che al Collegio non rimanga che dare atto della sopravvenuta improcedibilità del ricorso, applicando l’ordinaria regola della soccombenza (ancorchè virtuale) per l’imputazione delle spese del giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Condanna l’Istituto resistente al pagamento delle spese del giudizio che liquida, a favore del ricorrente, in Euro 1.000,00 (mille/00), oltre ad IVA, C.P.A., rimborso forfetario delle spese e rimborso del contributo unificato dallo stesso anticipato ai sensi del comma 6 bis dell’articolo 13 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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