T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 28-09-2011, n. 1321

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Visto l’art. 60 del d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104, che consente al giudice amministrativo, adito in sede cautelare, di definire il giudizio con "sentenza succintamente motivata", ove la causa sia di agevole definizione nel rito o nel merito e ritenuto di potere adottare tale tipo di sentenza, attesa la completezza del contraddittorio e il decorso di più di dieci giorni dall’ultima notificazione del ricorso, nonché la superfluità di ulteriore istruttoria;

Sentite le parti presenti, le quali non hanno manifestato l’intenzione di proporre motivi aggiunti, regolamento di competenza o di giurisdizione;

Richiamate in fatto le ricostruzioni delle parti non controverse tra le stesse;

Dato atto che i genitori, odierni ricorrenti, impugnano la non ammissione del figlio alla terza media, imputabile, secondo gli stessi, allo scarso impegno da parte dell’Istituto scolastico nel consentire all’alunno di superare le difficoltà e i disagi derivanti dal trasferimento, all’inizio del 2011, dal Sud Italia ad un piccolo centro del Nord, come Castelverde. Secondo i medesimi, quindi, l’impugnato provvedimento sarebbe viziato da:

1. violazione e falsa applicazione del DPR n. 122/09. Dopo la riforma del 1962, infatti, il ruolo della scuola media non sarebbe più quello di orientamento al futuro lavorativo, bensì quello di fondamentale educazione ad essere "Cittadino", favorendo il pieno sviluppo della persona umana. La scuola, invece, pur prendendo atto della "fragilità" dell’alunno e percependone la difficoltà si sarebbe limitata a sollecitare un maggiore sostegno a casa, per raggiungere il risultato della "mitizzata" sufficienza: in ciò si ravvisa una violazione delle linee guida di valutazione di cui al DPR 122/09;

2. violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost, illogicità e contraddittorietà del provvedimento, in ragione del fatto che, a fronte delle riscontrate difficoltà dell’alunno, non vi sarebbe stato alcun sostegno della scuola (tale natura avrebbe avuto, secondo i ricorrenti, l’ammissione alla classe successiva) e il consiglio di classe avrebbe omesso di considerare le difficoltà che, secondo i ricorrenti, avrebbero caratterizzato l’intera classe in cui l’alunno in questione era inserito. In ogni caso non sarebbe stato possibile comprendere quali "linee guida" hanno condotto il Consiglio a non bocciare taluni alunni e a "migliorare il… personale percorso formativo" del figlio dei ricorrenti, impedendogli l’accesso alla classe successiva;

Considerato che dalla documentazione prodotta è possibile desumere:

– come gli altri alunni che hanno formato oggetto di "recupero" e sono stati ammessi alla classe successiva nonostante le carenze dimostrate avessero conseguito solo una o due insufficienze (4 casi) o al massimo tre (un caso), mentre l’alunno Di Palo non ha raggiunto una votazione sufficiente in ben sette materie;

– che, per il recupero delle difficoltà del figlio dei ricorrenti, la scuola avesse anche predisposto un progetto di recupero, consegnato alla famiglia, il quale non ha però condotto ad alcun apprezzabile risultato a causa della scarsa attenzione dell’alunno, delle frequenti assenze, anche nei giorni delle prove di verifica, delle dimenticanze del materiale, della mancata esecuzione dei compiti assegnati, della scarsissima applicazione nello studio, dell’assenza di ogni tentativo di miglioramento, dell’inosservanza di indicazioni e scadenze;

– che nella nota prot. n. 4132 dell’11 giugno 2011, la coordinatrice del Consiglio di classe ha dato ampiamente atto delle motivazioni sottese alla decisione del Consiglio di classe e comunque desumibili anche dal verbale del consiglio stesso, le quali hanno indotto il medesimo ad optare per la non ammissione dell’alunno alla classe superiore;

– che tutto ciò evidenzia una scelta didattica che appare immune dalle censure di legittimità dedotte nel ricorso, risultando conforme alle invocate linee guida e caratterizzata da logicità, adeguatezza e coerenza;

Ritenuto, pertanto, che il provvedimento adottato non contrasti con le disposizione del DPR n. 122/09, in quanto non in contrasto con gli obiettivi formativi che debbono essere perseguiti dalla scuola e che lo stesso risponda ai canoni di buona amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione;

Ravvisata l’opportunità di disporre la compensazione delle spese del giudizio, attesa la particolare natura della controversia;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate, con esclusione del diritto al rimborso del contributo unificato dai ricorrenti anticipato ai sensi del comma 6 bis dell’articolo 13 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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