Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21-07-2011) 09-09-2011, n. 33459

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza in data 28 febbraio 2011 il Tribunale di Milano rigettava l’appello proposto da F.V. relativamente all’ordinanza con la quale il Gip aveva rigettato l’istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari.

2. Ricorre per cassazione l’indagato lamentando violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alle ragioni che hanno sostenuto il provvedimento. La norma esige una valutazione specifica e distinta della gravita del fatto e della personalità del reo che nella specie non è stata effettuata; ed anzi il Tribunale avrebbe illogicamente valutato contro l’imputato anche quelle caratteristiche positive che ne caratterizzano la personalità, quali l’incensuratezza, la attività lavorativa, i legami familiari, ritenendoli una copertura all’attività criminosa.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile.

Giova al riguardo ricordare che, in tema di valutazione delle esigenze cautelari, è costante l’orientamento di questa Corte, cui l’ordinanza impugnata è conforme, secondo cui "In tema di misure coercitive, ai fini della configurabilità della esigenza cautelare del pericolo di reiterazione criminosa di cui all’art. 274 c.p.p., lett. c), gli elementi apprezzabili possono essere tratti anche dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, considerate nella loro obiettività, giacchè la valutazione negativa della personalità dell’indagato può desumersi dagli elementi tutti di cui all’art. 133 cod. pen. e la condotta tenuta in occasione del reato costituisce un elemento specifico significativo per valutare la personalità dell’agente" (da ultimo sez. 4 19.1.2005 n. 11179 Miranda ed altri rv. 231583; precedenti conformi: N. 48502 del 2003, N. 8429 del 2004 Rv. 231170, N. 19045 del 2004 Rv. 228882, N. 21805 del 2004 Rv.

228098, N. 49373 del 2004 Rv. 231276, N. 12404 del 2005 Rv. 231323).

Correttamente motivata risulta dunque l’ordinanza in esame che ha messo in luce, a prescindere dalla incensuratezza e dalla apparenza di un vita regolare, l’elevata pericolosità ed il rischio di reiterazione di delitti della stessa indole data la particolare gravita della condotta contestata, dal momento che il trasporto di oltre un chilo e mezzo di cocaina è un fatto, oltre che oggetti va mente grave, che rappresenta indice di contatti non superficiali dell’indagato con l’ambiente del narcotraffico, essendo evidente che un carico del tipo di quello in esame può essere affidato solo a persona esperta e di fiducia;e che ha osservato che la regolarità della vita quotidiana è circostanza che può ritenersi ininfluente a fronte dello specifico comportamento di cui si discute, in quanto con esso non incompatibile.

2. Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa, a cura della cancelleria, al Direttore dell’Istituto Penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito nell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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