Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1.- Con sentenza in data 17 febbraio 2008 il Tribunale di Lecce – Sezione Distaccata di Tricase dichiarava D.G.A. responsabile del reato cui alla L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4, perchè senza giustificato motivo portava fuori dalla propria abitazione un coltello avente una lunghezza complessiva di centimetri 18, con la lama lunga centimetri 8, lo condannava, quindi, ritenuta la ricorrenza della ipotesi lieve, alla pena di Euro 150,00 di ammenda.
Secondo la ricostruzione operata del Tribunale l’oggetto era stato rinvenuto all’interno dell’autovettura condotta dall’imputato dai Carabinieri di Tricase nel corso di un controllo e il Tribunale considerava priva di pregio probatorio la tesi difensiva dell’imputato secondo la quale egli era possesso del coltello in quanto lo utilizzava, all’occasione, per raccogliere le cicorie di campagna.
2.- Avverso la sentenza ha proposto appello, convertito in ricorso per Cassazione l’avvocato Schiavano Anna, difensore di D.G. A., lamentando che il giudice di prime cure abbia fondato la sentenza esclusivamente sul contenuto delle dichiarazioni rese dal pubblico ufficiale, ignorando le affermazioni dell’imputato il quale, in sede di esame, aveva riferito che era solito frequentare zone agresti e limitrofe ai centri abitati per procurarsi di che mangiare, particolarmente prodotti vegetali spontanei, selvatici ai margini di strade e stradine di campagna aperte al pubblico transito, per cui il coltello gli serviva per provvedere a se stesso e nulla di più, non essendo in grado di sostentarsi con la pensione erogata dall’Inps.
Il reato addebitato non può ritenersi integrato, quindi, perchè il coltello non fu portato fuori dall’abitazione senza giustificato motivo e, inoltre, la condotta dell’imputato, come riferito dal Brigadiere C., non lasciava adito a sospetti circa la sua eventuale intenzione di offendere chicchessia, nè la circostanza che egli si trovasse, in pieno giorno, in una zona periferica ma frequentata per la raccolta di cicorie e simili ortaggi selvatici, può essere ritenuta indicativa di una sua colpa per aver portato con sè, in tale contesto, il coltello.
3.- Il Procuratore Generale Dott. Giovanni Galati ha concluso per il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
4.1.- Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
4.2.- Secondo la giurisprudenza di questa Corte il porto di uno strumento da punta o da taglio atto a offendere è da ritenere giustificato soltanto nel caso in cui la circostanza legittimatrice rivesta carattere di attualità rispetto al momento dell’accertamento della condotta altrimenti vietata (Cass. Sez. 1, sent. 14.1.1999, n.4696, Rv. 213023; Cass. Sez. 1, sent. 23.9.2004, n. 41098, Rv.
230630), per l’evidente ragione che, altrimenti, qualunque condotta di porto vietato di strumento atto ad offendere potrebbe essere giustificabile con il richiamo ad una causale astrattamente collegabile alle possibili utilizzazioni – lecite – dello strumento stesso, con la conseguenza che verrebbe aggirata la finalità della norma , volta a limitare, il più possibile, per motivi di ordine pubblico e di sicurezza, il porto di oggetti e strumenti potenzialmente idonei a realizzare atti di violenza.
4.3.- Nel caso di specie il tribunale, nel ritenere ingiustificato il porto del coltello, sulla scorta di quanto accertato in punto di fatto, ha correttamente applicato il richiamato principio di diritto.
Ed invero, che il coltello rinvenuto nell’autovettura dell’imputato e sequestrato fosse destinato, nell’occasione, ad essere utilizzato per raccogliere delle verdure non è circostanza rilevabile e desumibile da alcuna emergenza probatoria, diversa dalle sole dichiarazioni dell’imputato medesimo.
Quanto alla carenza di prova in relazione alla sussistenza del nesso psicologico, pure ipotizzata in ricorso in relazione all’asserita destinazione d’uso dell’oggetto, deve essere ribadito che per la configurazione dell’elemento psicologico della contravvenzione di cui alla L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4 è sufficiente la cosciente volontà dell’agente di portare il coltello fuori dei luoghi consentiti dalla legge senza un giustificato motivo.
Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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